IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la domanda presentata in data 20 novembre 2009 dall'impresa Agrisense-BCS Ltd con sede legale in U.K. CF37 5SU South Wales, Pontypridd - Treforest Industrial Estate, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Magnet Olearia, contenente la sostanza attiva lambda - cialotrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Magnet Oli registrato al n. 12272 con d.d. in data 3 aprile 2008 dell'Impresa medesima; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Magnet Oli; l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 3 aprile 2013 data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato; Visto il versamento effettuato ai sensi del d.m. 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 3 aprile 2013 l'Impresa Agrisense-BCS Ltd con sede legale in U.K. CF37 5SU South Wales, Pontypridd - Treforest Industrial Estate, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Magnet Olearia con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato in pannelli nelle seguenti taglie e modalita': 9 pannelli di cui 6 pannelli dal peso di 25 g ciascuno con attrattivo alimentare e 3 pannelli del peso di 27 g ciascuno con feromone e attrattivo alimentare; 18 pannelli di cui 12 pannelli dal peso di 25 g ciascuno con attrattivo alimentare e 6 pannelli del peso di 27 g ciascuno con feromone e attrattivo alimentare; 27 pannelli di cui 18 pannelli dal peso di 25 g ciascuno con attrattivo alimentare e 9 pannelli del peso di 27 g ciascuno con feromone e attrattivo alimentare; 51 pannelli di cui 34 pannelli dal peso di 25 g ciascuno con attrattivo alimentare e 17 pannelli del peso di 27 g ciascuno con feromone e attrattivo alimentare; 102 pannelli di cui 68 pannelli dal peso di 25 g ciascuno con attrattivo alimentare e 34 pannelli del peso di 27 g ciascuno con feromone e attrattivo alimentare; 204 pannelli di cui 136 pannelli dal peso di 25 g ciascuno con attrattivo alimentare e 68 pannelli del peso di 27 g ciascuno con feromone e attrattivo alimentare. Il prodotto e' importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero dell' impresa: AgriSense-BCS Ltd - Treforest Industrial Estate, Pontypridd CF37 5SU - (U.K.). Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14907. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2010
Il direttore generale: Borrello |