IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», che prevede l'istituzione del «Comitato tecnico permanente» presso il Dipartimento per le politiche comunitarie; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 29, comma 2-bis; Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006, ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; Ritenuta la necessita' di confermare il «Comitato tecnico permanente» e la «Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria» quali organismi di raccordo, stabili e permanenti, tra le amministrazioni, allo scopo, rispettivamente, di definire la posizione nazionale da esprimere nelle competenti sedi europee, nonche' di assicurare il rapido ed efficace adeguamento del diritto interno agli atti dell'Unione europea; Ritenuta altresi' la necessita' di confermare l'operativita' del «Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie» quale organismo nazionale di coordinamento, avente funzioni consultive e di indirizzo, per le attivita' di contrasto alle frodi e alle irregolarita' commesse ai danni dell'Unione europea; Considerata la perdurante utilita' dei predetti organismi ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, accertata sulla base delle relazioni approvate dai medesimi con riferimento all'attivita' svolta nel triennio 2007-2010 ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91; Considerato che i predetti organismi non rientrano nelle ipotesi di esclusione dalla proroga di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Considerato che la partecipazione agli organismi citati ed il funzionamento degli stessi non comportano oneri aggiuntivi, ne' presenti, ne' futuri, a carico della finanza pubblica; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Conferma e proroga degli organismi
1. Nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono confermati e prorogati sino alla data del 26 luglio 2012: a) la Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria istituita con legge 16 aprile 1987, n. 183 e successivamente riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91; b) il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie istituito con legge 19 febbraio 1992, n. 142 e successivamente riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91; c) il Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 3 agosto 2010
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro per le politiche europee Ronchi |