Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 ottobre 2010 |
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Pachinko ON LINE». |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali; Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea; Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza; Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie; Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza; Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche); Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006; Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009; Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza; Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea; Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sara' effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006; Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie; Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato; Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Pachinko on line». Il prezzo di ciascuna giocata e' di euro 1,00. |
| Art. 2
1. Sul sito internet del Punto Vendita a Distanza e' presente una «vetrina», sulla quale e' riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Pachinko on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca». Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» e' possibile visualizzare informazioni sulle modalita' e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto. Accedendo al riquadro «Prova» e' possibile visualizzare una dimostrazione del gioco. Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, e' possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi cosi' all'interfaccia di gioco. 2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto: a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco: il nome della lotteria («Pachinko on line»); il prezzo della giocata (euro1,00); il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco; il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre. b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco: il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre; l'area di gioco costituita: dall'immagine di un apparecchio (Pachinko), azionabile mediante una leva, nel cui interno sono presenti: i) due sezioni Bonus, rispettivamente contraddistinte dal numero 5 e dal numero 30; ii) cinque aree contraddistinte ciascuna da un moltiplicatore (x3, x4, x5, x10 e x20); da una sezione contraddistinta dalla scritta «sfere utilizzate» al cui interno e' presente una casella riportante l'indicazione delle sfere utilizzate; dalla sezione contraddistinta dalla scritta «sfere accumulate» al cui interno e' presente una casella recante l'indicazione del numero delle sfere accumulate; a sinistra dell'area di gioco e' riportata una sintesi delle regole di gioco e la tabella recante l'indicazione delle combinazioni vincenti e dei relativi premi; la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nello svelamento delle sfere accumulate all'esito della giocata.; la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase « QUESTA VOLTA NON HAI VINTO»; in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita; il riquadro «continua», attraverso il quale e' possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata. Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco: il logo «Gratta e vinci online»; i loghi di AAMS; il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale e' possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto; l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Pachinko on line», pari ad euro 10.000,00; l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore. |
| Art. 3
1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato. Si deve cliccare sulla leva in alto a destra per introdurre nel Pachinko, una ad una, 5 sfere. Se la sfera attraversa una della sezioni «Bonus» oppure si ferma in una delle cinque aree con moltiplicatore (x3, x4, x5, x10, e x20) il giocatore accumula il numero di sfere indicato nella sezione «Bonus» attraversata dalla sfera o nella sezione dell'area con «moltiplicatore» in cui la sfera si e' fermata.. Al termine dei cinque lanci si vince il premio indicato nella seguente tabella e relativo al numero di sfere complessivamente accumulate: da 20 a 29 sfere 1 Euro da 30 a 39 sfere 2 Euro da 40 a 49 sfere 5 Euro da 50 a 59 sfere 10 Euro da 60 a 69 sfere 20 Euro da 70 a 79 sfere 50 Euro da 80 a 89 sfere 100 Euro da 90 a 99 sfere 1.000 Euro 100 o più sfere 10.000 Euro
2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalita' alternative: attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1; selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata. 3. L'esito della giocata e' comunicato con le modalita' di cui al precedente art. 2. 4. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore. 5. In ogni caso il giocatore puo' conoscere l'esito delle giocata, nonche' l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore. |
| Art. 4
1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 210.000,00 suddivisa nei seguenti premi: n. 50.000 premi di Euro 1,00 n. 28.000 premi di Euro 2,00 n. 2.000 premi di Euro 5,00 n. 1.600 premi di Euro 10,00 n. 900 premi di Euro 20,00 n. 500 premi di Euro 50,00 n. 150 premi di Euro 100,00 n. 10 premi di Euro 1.000,00 n. 1 premio di Euro 10.000,00
Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo. |
| Art. 5
1. Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006. 2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita. |
| Art. 6
Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avra' efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2010
Il direttore generale: Ferrara Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 2010 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 271. |
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