Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 30 settembre 2010
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino.


IL DIRETTORE REGIONALE
per i beni culturali e paesaggistici del Veneto

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale e' stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-bis) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2009, con il quale e' stato conferito all'arch. Ugo Soragni l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino, formulata, ai sensi dell'art. 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo n. 42/2004, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 24753 del 16 dicembre 2009;
Considerato che la proposta di cui sopra, confermativa dell'avvio di procedimento della Soprintendenza per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso di cui alla nota prot. 29370 del 19 dicembre 2008, e' stata ritenuta necessaria alla luce delle modifiche regolamentari introdotte in itinere dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;
Considerato che, con note prot. 2533 dell'8 febbraio 2010 e prot. 6843 del 6 aprile 2010, rispettivamente indirizzate alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attivita' culturali e alla Direzione urbanistica della regione del Veneto, la Soprintendenza per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha dato notizia dell'avvenuta trasmissione della proposta di cui sopra ai comuni di Valdobbiadene e Segusino, e della sua avvenuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori in data 22 dicembre 2009 e 17 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerato che, in data 8 gennaio 2010, il Soprintendente per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e della relativa pubblicazione agli albi pretori dei comuni interessati sui quotidiani «la Tribuna di Treviso», «la Nuova di Venezia e Mestre» e «La Repubblica», come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;
Viste le memorie partecipative in data 16 aprile 2010 e 20 aprile 2010, con le quali i comuni di Segusino e Valdobbiadene sono rispettivamente intervenuti, ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, nel procedimento avviato con nota n. 24753/2009, rappresentando:
a) l'illegittimita' dell'emanando provvedimento, poiche' l'area da quest'ultimo interessata non concretizzerebbe alcuna delle fattispecie previste dall'art. 136, comma 1, del suddetto decreto legislativo;
b) l'insussistenza di un pubblico interesse notevole sotteso alla tutela paesaggistica delle porzioni di territorio interessate da insediamenti produttivi, infrastrutture e nuclei abitativi, ricomprese nell'area di cui sopra;
c) l'inessenzialita' dell'emanando provvedimento, atteso il progressivo assestarsi delle trasformazioni del territorio interessato, compreso il fenomeno dell'urbanizzazione, la quale «si dimostra oggi sia qualitativamente che quantitativamente sotto controllo»;
d) l'impedimento all'utile economico derivante dall'assoggettamento delle aree connesse all'attivita' agricola vitivinicola interessate dall'emanando provvedimento alle prescrizioni di cui all'art. 138, comma 1, del suddetto decreto legislativo;
e) la lacunosita' e l'imprecisione della proposta dichiarativa di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 138, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 di cui alla nota 24753/2009 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
Vista la nota prot. 14621 del 22 giugno 2010, con la quale la predetta Soprintendenza ha ritenuto che le motivazioni di cui alla menzionata comunicazione di avvio del procedimento 24753/2009 si confermino idonee a sorreggere la legittimita' dell'emanando provvedimento, in quanto le osservazioni di cui al punto a) ineriscono a un'obsoleta concezione del concetto di tutela paesaggistica come bellezza individua, laddove il decreto legislativo n. 42/2004 statuisce, all'art. 131, che il paesaggio e' costituito da «un territorio espressivo di identita', il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni»; quelle di cui al punto b) riguardano elementi antropici che, relazionandosi con il paesaggio naturale, sono anch'essi parte del sistema di valori paesaggistici che si intende tutelare; quelle di cui al punto c) si riferiscono a dinamiche di trasformazione che omettono la considerazione degli aspetti legati all'interesse pubblico sotteso alla salvaguardia del paesaggio mediante l'impiego di adeguati strumenti di protezione e controllo delle sue trasformazioni; quelle di cui al punto d), ineriscono all'attivita' agricola vitivinicola, che l'assoggettamento a tutela non impedisce bensi' subordina ad un'idonea salvaguardia paesaggistica; quelle di cui al punto e), sono confutate sulla base di elementi di conoscenza e di apprezzamento paesaggistico che dimostrano un'adeguata conoscenza del territorio;
Ritenuto di dover condividere le argomentazioni espresse dalla Soprintendenza sulle sopra menzionate memorie partecipative;
Considerato che il Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ha espresso, nella seduta del 21 luglio 2010, parere favorevole alla proposta formulata dalla predetta Soprintendenza;
Considerato che la Direzione regionale per i beni architettonici e paesaggistici ha chiesto, con nota prot. 8057 del 10 maggio 2010, l'acquisizione del parere della regione del Veneto, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;
Considerato che l'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino, di cui al presente provvedimento, e' delimitata come segue: a nord dai confini amministrativi della provincia di Treviso; a ovest dai confini provinciali lungo il corso del fiume Piave, fino al punto in cui il confine amministrativo fra il comune di Segusino e il comune di Valdobbiadene incontra il suddetto confine provinciale; a sud dal confine fra i suddetti comuni fino ad incontrare la S.P. N. 28, proseguendo verso est fino alla confluenza con via Garibaldi, lasciando la S.P. N. 28 per seguire la stessa via Garibaldi anche in corrispondenza del cambio di denominazione in via del Combai o S.P. N. 36. In corrispondenza con piazza Rosa detto confine segue il perimetro delle aree gia' tutelate ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004. Quindi lascia via Garibaldi per ricongiungersi con via Guicciardini per poi risalire per via Cargador di Ron, intercettando la S.P. N. 143 del Cesen per poi ricongiungersi con via San Floriano. Segue via San Floriano fino all'incrocio con via Roma, prosegue attorno a Villa dei Cedri, continua per via Piva fino a piazza Marconi dove continua per viale Mazzini e quindi lungo il rettilineo della strada provinciale N. 2 fino ad intersecare l'area tutelata a sud di Valdobbiadene. Prosegue con l'andamento di quest'ultimo perimetro passando per San Pietro di Barbozza, includendo la localita' di Santo Stefano, e seguendo la S.P. N. 36, includendo la localita' Guia nella sua interezza; a est segue il perimetro delle aree gia' riconosciute di particolare interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004, quindi risale lungo la S.P. N. 36 del Combai. All'intersezione fra la S.P. N. 36 e i confini comunali fra Valdobbiadene e Miane, segue tali confini risalendo la «Valle Brutta» fino a ricongiungersi - piu' a nord - in prossimita' della «Valle delle Sanguinelle», con i confini amministrativi della provincia di Treviso;
Ritenuto che detta area, come delimitata nell'unita planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella relazione allegata alla nota prot. 24753 del 16 dicembre 2009 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, parimenti unita;

Decreta:

L'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene (Treviso) e Segusino (Treviso), come individuata in premessa, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.
Nella predetta area, assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004:
a) interventi sul paesaggio naturale:
saranno conservate le essenze arboree autoctone; sara' evitata la modifica di scarpate e percorsi pedonali e carrabili e la costruzione di opere di regimazione e contenimento idraulico che possano compromettere o alterare l'assetto ambientale;
dovranno essere garantiti la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche, il recupero ed il miglioramento dell'assetto naturale dei luoghi, ivi comprese le sue componenti morfologiche e vegetazionali;
nelle aree boscate sara' assicurata la conservazione degli ambiti naturali e la salvaguardia della biodiversita', anche con riferimento alla rarita' delle specie vegetazionali; dovranno essere incentivati il ripristino e la ricostruzione degli ambienti naturali, anche attraverso l'eliminazione e la sostituzione delle specie arboree contrastanti con il paesaggio storico. Nelle aree interessate dalla presenza di tali formazioni sara' evitata qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi, ad esclusione dei tagli colturali;
i lavori di sistemazione di scarpate, sponde e corsi d'acqua dovranno garantire un'adeguata pendenza rispetto al terreno circostante e la protezione della superficie dall'erosione a mezzo di idoneo inerbimento;
lungo gli argini e le sponde dei corsi d'acqua andra' mantenuta o ricostituita un'adeguata fascia boscata;
b) interventi sul paesaggio semi-urbanizzato:
dovra' essere posta particolare cura affinche' siano mitigati o attenuati i contrasti tra gli elementi del sistema insediativo urbano ed il paesaggio contermine. Dovranno pertanto essere adottati accorgimenti volti alla riqualificazione dei margini degli aggregati residenziali, riproponendo geometrie e allineamenti idonei ad armonizzare e integrare i diversi sistemi;
c) interventi sul paesaggio agrario:
nelle aree a destinazione agricola dovranno essere salvaguardati gli attuali profili collinari e i rilevati, escludendo movimenti di terreno o sbancamenti che ne possano alterare la morfologia;
dovra' essere perseguito il recupero delle strutture edilizie e dei complessi architettonici, adottando tipologie proprie dei luoghi ed impiegando materiali tradizionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 e del decreto ministeriale 6 ottobre 2005, recante «Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale»;
nelle sistemazioni fondiarie dovranno essere limitati i movimenti di terra a scopi colturali e le livellazioni del terreno che comportino alterazione dell'assetto oroidrografico del paesaggio;
i lavori di sistemazione fondiaria, nel rispetto delle esigenze della pratica agricola, saranno realizzati adattandosi alla conformazione naturale del terreno e garantendo il mantenimento della morfologia originaria dei versanti, escludendo sbancamenti e riempimenti di vallecole;
d) viabilita':
le modifiche alla viabilita' secondaria, vicinale e agraria dovranno adeguarsi ai profili esistenti dei terreni, evitando movimenti di terra, allargamenti e rettifiche significative della sede stradale, l'impiego di manti bituminosi, l'abbattimento di alberature e di siepi autoctone, il rimodellamento delle scarpate, l'uso di protezioni con materiali non integrabili nell'ambiente;
si dovra' provvedere alla riqualificazione di pendii e opere di sostegno impiegando tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalita' della tutela e del recupero paesaggistico-ambientale; gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti mediante la piantumazione di talee di specie arbustive e l'impiego di graticci in legno per la difesa delle sponde. I muri di sostegno, qualora se ne ravvisi la necessita', dovranno essere realizzati in pietrame, nel rispetto della tradizione costruttiva locale;
si dovra' evitare la formazione di nuove strade di accesso alle proprieta', salvo i casi in cui non vi sia diversa possibilita' di accedere ai fabbricati; in questo caso il fondo della sede stradale sara' congruente con quello proprio della tradizione insediativa ed agraria locale;
la viabilita' principale dovra' essere conservata negli attuali tracciati e dimensioni, fatte salve motivate necessita' di rettifica derivanti da esigenze di sicurezza. Eventuali opere di sostegno, consolidamento delle scarpate e protezioni saranno consentite esclusivamente con materiali e sistemi propri delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;
e) siepi, alberature e filari:
i filari di alberi presenti lungo i fiumi, i fossi di scolo e i torrenti dovranno essere mantenuti e integrati adeguatamente fatti salvi gli interventi di ceduazione, di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate e le potature necessarie alla loro ordinaria manutenzione;
f) interventi di recupero di costruzioni esistenti di valore estetico e tradizionale:
il recupero sara' improntato ai criteri propri del restauro conservativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
per le strutture edilizie non piu' funzionali alla conduzione del fondo e per i fabbricati abbandonati, qualora essi siano espressione del valore identitario del luogo, gli interventi di restauro e ristrutturazione dovranno garantire la conservazione del loro aspetto esteriore;
g) interventi di nuova realizzazione:
si dovra' assicurare priorita' alla localizzazione di eventuali nuovi edifici negli ambiti marginali a nuclei edificati esistenti. Tali edificazioni dovranno tenere conto delle visuali panoramiche consolidate, con particolare riferimento a quelle coincidenti con spazi aperti di significativa integrita'. Per le strutture edilizie a destinazione agricolo-produttiva, sara' assegnata priorita' agli ampliamenti a ridosso delle costruzioni esistenti;
le tipologie edilizie di nuova realizzazione dovranno richiamarsi alla tradizione architettonica locale. L'orientamento dovra' assecondare la naturale conformazione del terreno, prevedendo che il lato piu' lungo sia orientato nella direzione delle curve di livello, in modo da evitare o limitare gli sbancamenti;
le facciate degli edifici di nuova realizzazione rispetteranno la tradizionale alternanza tra pieni, da destinare preferibilmente alle porzioni residenziali, e vuoti, da utilizzare di norma nella porzione ad uso agricolo. Saranno da evitare le forature sui timpani e la costruzione di elementi aggettanti quali terrazze, balconi, pensiline, tettoie a sbalzo;
i portici saranno disposti prioritariamente a sud, sul lato lungo dell'edificio, all'interno della sagoma dello stesso e in ogni caso correttamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni del fabbricato;
si dovranno privilegiare, coerentemente con il sistema tipo-morfologico adottato, coperture tradizionali e simmetriche con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato, preferendo l'uso di coppi in laterizio locali. Gli sporti di gronda dovranno essere contenuti nelle dimensioni tipiche dell'architettura del luogo. Le coperture piane dovranno essere evitate, salvo esigenze particolari connesse alla funzionalita' dell'edificio;
gli intonaci dovranno essere previsti con finitura superficiale tradizionale a civile, con esclusione di intonaci sintetici; le colorazioni saranno comprese nella gamma di tonalita' tradizionali locali, ricavabili dall'impiego di terre e coloranti inerti (sabbia di cava, polvere di marmo, materiale laterizio frantumato e simili). In ogni caso le scelte dei materiali di finitura saranno adeguatamente descritte e motivate nel progetto in relazione al loro inserimento nel paesaggio;
le aperture e i serramenti dovranno avere dimensioni e forme tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza, escludendo finestre sporgenti o ad angolo e privilegiando serramenti in legno ad anta o a libro. In ogni caso, le scelte corrispondenti saranno descritte e motivate nel progetto in relazione al loro inserimento nel paesaggio;
h) piani interrati ed autorimesse:
i piani interrati saranno ammessi solo se posizionati interamente al di sotto del piano di campagna e solo se non implicanti modifiche dell'andamento naturale del terreno; gli stessi dovranno essere ubicati entro il sedime dell'edificio esistente, evitando la realizzazione di rampe di accesso esterne al fabbricato;
per motivate e documentate esigenze produttive, legate alle attivita' agricole, potranno essere realizzati locali interrati anche al di fuori del sedime dell'edificio principale, purche' la loro realizzazione non alteri l'aspetto dei luoghi. In tali casi le rampe di accesso non dovranno essere rivolte verso valle e non dovranno essere visibili da punti panoramici o dalla viabilita' pubblica; a tal fine, sara' assicurata una congrua mitigazione delle stesse mediante l'impiego di essenze arboree ed arbustive di tipo locale;
la realizzazione di autorimesse sara' effettuata nel rispetto dell'ambito circostante, di norma all'interno delle sagome degli edifici esistenti, privilegiando il reimpiego di strutture agricole, magazzini, corpi in adiacenza ai fabbricati a loro servizio. Potranno essere realizzate autorimesse interrate, purche' mascherate in modo che l'accesso in rampa non costituisca pregiudizio al contesto paesaggistico;
i) parcheggi e aree scoperte:
nella realizzazione di parcheggi e aree scoperte dovranno essere limitati i movimenti di terra e le opere murarie di contenimento. I parcheggi dovranno prevedere idonee misure di mitigazione, quali la presenza di essenze arboree o arbustive locali posizionate a macchia anziche' a filare, allo scopo di ridurne l'impatto visivo;
le eventuali pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno garantire la permeabilita' del suolo, al fine di permettere il drenaggio delle acque meteoriche. Qualora tali pavimentazioni siano realizzate all'interno dei nuclei storici o dei borghi rurali, con particolare riguardo alle aree di pubblica fruizione, si dovra' escludere l'uso del manto bituminoso, prevedendo l'impiego di materiali congrui alla tradizione locale;
l) recinzioni:
le recinzioni dovranno essere realizzate in materiali di limitato impatto visivo (quali, ad esempio, siepi o staccionate in legno), in barriere senza alcun tipo di basamento o cordolo o, laddove ne sia prevista la realizzazione in muratura, mediante la riproposizione di tecniche e materiali tradizionali;
m) insegne e cartelloni pubblicitari:
e' vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, di qualsiasi forma o dimensione;
n) prescrizioni generali:
gli enti territoriali preposti alla tutela del paesaggio nonche' tutti i soggetti pubblici, nell'esercizio delle proprie funzioni, dovranno informare la loro attivita' ai principi di uso consapevole del territorio e della salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e dei valori che queste esprimono, nonche' mirare alla definizione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualita' e sostenibilita'.
La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto provvedera' alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, per il tramite della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, provvedera' alla trasmissione ai comuni di Valdobbiadene e Segusino del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4, del medesimo decreto legislativo, dandone comunicazione alla Direzione regionale.
Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione del presente atto.
Venezia, 30 settembre 2010

Il direttore regionale: Soragni
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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