Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 settembre 2010
Misura dell'aggio spettante ad Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione del Fondo Unico Giustizia.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2007, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale e' previsto che affluiscono ad un unico fondo le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
Visto il comma 23, terzo e quarto periodo, del citato articolo 61 che prevedono, rispettivamente, che per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' Equitalia Giustizia S.p.A., di cui all'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che le relative disposizioni di attuazione sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno;
Visto l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con i quali si prevede, che il fondo di cui al predetto art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, denominato «Fondo unico giustizia» e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. e si definiscono le somme di denaro e i proventi che rientrano nel Fondo unico giustizia;
Visto il comma 6 del citato art. 2, che prevede che con il decreto di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, e' determinata anche la remunerazione massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A., per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», nonche' che la predetta misura puo' essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno recante il regolamento di attuazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche' dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia;
Visto l'art. 6, comma 5, del predetto decreto 30 luglio 2009, n. 127, che ha disposto che il rendiconto della gestione del Fondo unico giustizia approvato dal consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia. S.p.a., e' trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno e che la predetta Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente agli stessi Ministeri un rendiconto delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 8 del citato decreto 30 luglio 2009, n. 127, che ha individuato la remunerazione massima di Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di aggio nella misura del 5 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico di giustizia, determinato al netto delle spese di gestione previste dall'art. 6, comma 6, lettera f), dello stesso decreto n. 127 del 2009;
Considerato che la disciplina di riferimento per l'operativita' del Fondo e' stata prevista dal predetto decreto n. 127 del 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2009, n. 197, e che, pertanto, la relativa gestione finanziaria e' ancora in una fase di avvio;
Considerato, altresi', l'andamento del livello dei tassi, di interesse, che rende scarsamente remunerativi gli investimenti del Fondo;
Ritenuto, pertanto, opportuno fissare la remunerazione spettante a titolo di aggio a Equitalia Giustizia S.p.A. nella misura massima, quale individuata dal citato art. 8 del decreto n. 127 del 2009, per i soli anni 2009 e 2010;
Ritenuto, altresi', necessario disciplinare le modalita' di versamento allo Stato dell'utile della gestione finanziaria del Fondo, nonche' quelle di corresponsione della remunerazione spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.;

Decreta:

Art. 1
Determinazione della remunerazione
di Equitalia Giustizia S.p.A.

1. Per gli anni 2009 e 2010 la remunerazione spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di aggio per la gestione delle risorse intestate al Fondo e' stabilita nella misura del cinque per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria dello stesso Fondo, determinato al netto delle spese di cui all'art. 6, comma 6, lettera f) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2000, n. 127. Per gli anni, successivi la misura effettiva di tale remunerazione sara' stabilita con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 2
Modalita' di corresponsione della remunerazione
e di versamento dell'utile della gestione

1. In ciascun esercizio finanziario, entro il termine previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, per la trasmissione della rendicontazione, Equitalia Giustizia S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato l'utile della gestione finanziaria del Fondo dell'esercizio precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le somme versate sono riassegnate, in misura pari all'eventuale remunerazione di cui all'art. 1 del presente decreto, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede entro il successivo 30 giugno al pagamento della remunerazione ad Equitalia Giustizia S.p.A.
2. Nell'anno 2010 i versamenti di cui al primo e al secondo periodo del comma 1 sono effettuati, rispettivamente, entro il trentesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2010

Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 300
 
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