Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 ottobre 2010 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la richiesta presentata Consorzio tutela vini DOC Caluso, Carema, Canavese per il tramite della Regione Piemonte, intesa a richiedere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Istituto sopra indicato, di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»; Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il 18 maggio 2010 a Torino, dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Caluso il 18 maggio 2010, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 23 agosto 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. La denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi. 3. La denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. |
| Art. 2
1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010. 2. I vigneti gia' iscritti all'apposito schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso». |
| Art. 3
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse. 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4
1. All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Erbaluce di Caluso» o «Caluso». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2010
Il capo dipartimento: Rasi Caldogno |
| Annesso Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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