Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 4 agosto 2010 |
Modalita' di attuazione dell'articolo 5, comma 7-octies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di trasporto di merci. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 2-ter della legge 22 novembre 2002 n.265 che autorizza investimenti al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, che disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione delle somme di cui all'art. 3, comma 2-ter, della legge n. 265/2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007, n. 252 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto»; Tenuto conto che le risorse di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 - stanziate per gli anni 2008, 2009 e 2010 - sono destinate a contributi alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci su rotte marittime negli anni 2007, 2008 e 2009 (art. 2, comma 1, lettera a), nonche' a interventi di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica (art. 2, comma 1, lettera b); Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, che permette di utilizzare le risorse di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica; Considerato che sono stati regolarmente impegnati a favore delle imprese destinatarie dei contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 - sul pertinente capitolo 7306 - tutti i fondi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 relativi agli anni finanziari 2008 e 2009, mentre sono ancora da impegnare i fondi 2010 in attesa della quantificazione definitiva delle risorse necessarie per la contribuzione dei trasporti di merci effettuati su rotte marittime nel corso del 2009; Considerato che la quantificazione dell'effettiva disponibilita' di risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 e' subordinata alla preventiva determinazione delle erogazioni da attribuire ai sensi dell'art. 3, comma 2-ter, della legge n. 265/2002; Tenuto conto che, allo stato attuale, e' gia' stata conclusa l'istruttoria relativa ai contributi per i trasporti di merci effettuati su rotte marittime nel corso del 2007, mentre sono in fase di definizione le erogazioni da effettuare per i trasporti effettuati nel 2008 e possono essere stimate, sulla base delle domande ricevute, le erogazioni da effettuare per i trasporti di merci su rotte marittime nel corso del 2009; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273 «Regolamento recante le modalita' di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'art. 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Visto il decreto Interministeriale n. 148 T del 24 settembre 2008 che disciplina le modalita' operative per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi da destinare all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione; Tenuto conto che, per consentire l'erogazione completa dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi destinati all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione, sulla base della graduatoria stilata dalla competente Commissione ministeriale, sono necessarie risorse quantificate in 13 milioni di euro; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - supplemento ordinario n. 140) il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell' amministrazione dello Stato; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE; Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti attuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006; Ritenuto pertanto necessario definire gli interventi ai quali destinare le risorse residue di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, per i quali saranno applicati per analogia - ove compatibili - le procedure gia' stabilite dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, come richiamato dall'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25; Ritenuto che la crisi del settore industriale di questi ultimi anni ha determinato una contrazione nella movimentazione delle merci ed un processo di abbandono del trasporto merci sul ferro con gravi ripercussioni sulla congestione stradale e sulle emissioni di C02 e che pertanto si ritiene necessario incentivare il processo di diversione modale ed assicurare l'operativita' delle misure di cui al presente decreto entro il corrente anno;
E m a n a il seguente decreto:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, non ancora utilizzate possono essere destinate anche ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica. 2. Le risorse disponibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinabili ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, derivanti da somme che non saranno erogate a valere su impegni gia' assunti e da impegni da assumere, sono allo stato quantificate come segue: 17 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l'anno finanziario 2008 (9,3 milioni di euro per minori erogazioni ex art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 e 7,7 milioni di euro ex art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006), 14 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l'anno finanziario 2009 (6,3 milioni di euro per minori erogazioni ex art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 e 7,7 milioni di euro ex art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006), 7,7 milioni di euro a valere su risorse ex art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 relative all'anno finanziario 2010, non ancora impegnate, per un totale disponibile pari a euro 38.700.000. 3 . La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' provvedera' alla definitiva quantificazione dell'effettiva disponibilita' di risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 non appena concluse le procedure per la determinazione delle erogazioni da attribuire ai sensi dell'art. 3, comma 2-ter della legge n. 265/2002. |
| Art. 2
1. Una parte delle risorse di cui all'art. 1, per un importo non superiore a 13 milioni di euro, e' destinata al completamento dell'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi destinati all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione, attivati con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sulla base della graduatoria stilata dalla competente Commissione ministeriale. 2. Le rimanenti risorse di cui all'art. 1, per un importo non inferiore a 25,7 milioni di euro, sono destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro come definiti dall'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 3
1. Nelle more della quantificazione di cui all'art. 1, comma 3, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2010, provvedera' a dettare le modalita' operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro. 2. La disciplina delle modalita' di concessione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare tenendo conto - ove applicabili - delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, avverra' sulla base dei seguenti criteri: a) la destinazione dovra' avvenire nei confronti di imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, manterranno in essere un volume di traffico, in termini di treni*Km percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all'80% di quello effettuato nel corso del 2009 e si impegnino a mantenere tale volume per il biennio successivo; b) tale requisito dovra' essere comprovato - nel corso del biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi; tale documentazione sara' presentata al Ministero il quale procedera' a quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante in ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un anticipo, sulla base delle dichiarazioni rese nella misura del 20% del contributo stesso. L'anticipazione sara' concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata dichiarazione di compatibilita' della Commissione Europea ai sensi del successivo art. 3; c) l'ammontare del contributo e' fissato in un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sara' liquidato a consuntivo dell'annualita', entro i successivi 60 giorni, ove sia rispettato il requisito di cui al precedente punto a); d) in relazione alle effettive disponibilita' finanziarie potranno essere previste ipotesi di premialita', a consuntivo dell'anno oggetto di contributo, fino ad un ulteriore 30% dell'ammontare di cui al precedente punto c), per incrementi di volume di servizi commissionati rispetto al 2009; e) nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori contributi, non potra' eccedere il 30% del costo sostenuto; f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica, per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei contributi, il mantenimento in termini di treni*km dei contratti di servizio di trasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati provvedera' al recupero proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle verifiche e per l'eventuale recupero del contributo. 3. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' di istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potra' avvalersi, mediante apposita convenzione, della Societa' Rete Autostrade Mediterranee p.A, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi oneri sono a carico delle somme di cui all'art. 2, comma 2, nel limite del 2% delle risorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo. |
| Art. 4
1. L'erogazione dei benefici di cui all'art. 3 del presente decreto e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul mercato unico da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 88, terzo paragrafo del Trattato istitutivo dell' Unione Europea, in materia di Aiuti di Stato. 2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2010
Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 266 |
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