Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 ottobre 2010
Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilita' interno per le Regioni che ridefiniscono i propri obiettivi.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il comma 5-quater dell'art. 77-ter del citato decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'art. 4, comma 4-octies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede che le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto;
Visto il citato comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' di monitoraggio e certificazione di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per le regioni che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente;
Visto il citato comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede che, entro il 30 giugno, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 63493 del 21 luglio 2010, concernente il monitoraggio e la certificazione del patto di stabilita' 2010 delle Regioni;
Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2010 sono state fissate per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 77-ter, comma 6, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto l'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede che la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo;
Visto il comma 5-bis dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevede che a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome;
Visto l'art. 7-ter, comma 18, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede per gli anni 2009 e 2010 l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle maggiori spese correnti, come definite al successivo comma 19 del citato art. 7-ter, realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita' degli assi prioritari «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009;
Visto l'art. 7-quater, comma 15, del decreto-legge n. 5 del 2009, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome;
Visto l'art. 6, comma 1, lettera o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
Visto l'art. 9-bis, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che esclude dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;
Visto l'art. 17, comma 3, del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che prevede, per le regioni, che le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura siano escluse dal patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'Istat;
Visto l'art. 4, comma 4-sexies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede l'applicazione, anche per il 2010, dell'art. 7-quater, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente la rideterminazione dell'obiettivo programmatico delle Regioni per un ammontare pari all'entita' dei pagamenti che le Regioni autorizzano ad escludere dal saldo finanziario degli enti locali ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b) del citato art. 7-quater;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-ter, comma 5-ter del citato decreto-legge n. 112 del 2008, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo al prospetto e alle modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per le Regioni che si avvalgono della facolta' di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Decreta:

Art. 1

1. Le Regioni che si avvalgono della facolta' prevista dal comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, riferiti all'esercizio in corso, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi, con le modalita' ed il prospetto definiti dall'allegato A al presente decreto. Nell'anno successivo a quello in cui e' stata richiesta la compensazione, la determinazione degli obiettivi e' effettuata sulla base degli obiettivi rideterminati, secondo le modalita' indicate nell'allegato A, a meno di nuove richieste di compensazione degli obiettivi.
2. Il prospetto di cui all'allegato A deve essere spedito entro il 30 giugno dell'anno con riferimento al quale si chiede la compensazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
 
Art. 2

1. Le Regioni che si avvalgono della facolta' prevista dal comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative al monitoraggio del patto di stabilita' interno di cui all'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato B al presente decreto. I prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
2. Le Regioni che si avvalgono della facolta' prevista dal comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre 97 - 00187 - Roma - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato C al presente decreto.
3. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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