Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2010 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
INTESA 23 settembre 2010
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi. (Rep. atti n. 155/CSR).


LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 23 settembre 2010;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilita' per il Governo di promuovere, in questa Conferenza, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto il Regolamento n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/113 CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2007/217/CE della Commissione;
Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1, lettera c), del predetto del Regolamento (CE) n. 767/2009 il quale prevede che l'etichettatura dei mangimi composti qualora il produttore non sia la persona responsabile dell'etichettatura comprenda il numero di riconoscimento del produttore di cui all'art. 15, lettera c) o un numero di identificazione ai sensi degli articoli 9, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 183/2005; in assenza di tale numero, un numero di identificazione conforme al formato di cui all'allegato V, capo II del regolamento (CE) n. 183/2005;
Vista la lettera, qui pervenuta in data 21 gennaio 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di apposita intesa, il documento indicato in oggetto;
Vista la lettera in data 27 gennaio 2010 con la quale il documento di cui trattasi e' stato portato a conoscenza delle regioni e delle province autonome;
Vista la nota, pervenuta in data 4 febbraio 2010, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita', ha espresso avviso tecnico favorevole condizionato all'accoglimento di alcune modifiche da apportare allo schema di intesa in parola;
Vista la lettera in data 5 febbraio 2010 con la quale la predetta nota della Regione Toscana e' stata inviata alle amministrazioni centrali interessate;
Vista la lettera pervenuta in data 20 aprile 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato un nuovo schema di intesa che tiene conto delle modifiche proposte dalle regioni e province autonome;
Vista la nota in data 22 aprile 2010 con la quale la predetta versione definitiva e' stata diramata alle regioni e province autonome.
Vista la nota in data 27 aprile 2010 con la quale Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita', ha espresso l'avviso tecnico favorevole;
Viste le note in data 9 giugno 2010 e in data 20 luglio con le quali e' stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di far conoscere le proprie eventuali osservazioni al riguardo;
Considerato che, con lettera in data 16 settembre 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di intesa in oggetto;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce intesa:
tra il Governo, le regioni e le province autonome nei termini di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.
Roma, 23 settembre 2010

Il presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi
 
Allegato A
LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA UNIFORME SUL TERRITORIO NAZIONALE PER L'ATTRIBUZIONE DI UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE AGLI OPERATORI DEL SETTORE MANGIMI.
Il regolamento (CE) n. 767/2009 che si applica a decorrere dal 1 settembre 2010, da' la possibilita' di attribuire dei numeri d'identificazione ad alcuni operatori registrati (produttori di mangimi composti conto terzi). Tali numeri, attribuiti secondo il formato previsto dall'all. V, capo II del regolamento (CE) n. 183/05, possono essere utilizzati per identificare in etichetta i produttori del mangime in caso di produzione conto terzi e in alternativa alla ragione sociale e indirizzo del produttore. Al fine di definire procedure comuni per l'attribuzione di tali numeri e di evitare comportamenti difformi sul territorio e oneri amministrativi inutili, si concorda quanto segue: 1) ai produttori di mangimi composti che ne fanno richiesta viene assegnato da parte delle Regioni e PA, un numero d'identificazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento 767/2009; 2) tale numero deve avere il formato dell'allegato V, capo II del regolamento (CE) 183/05; 3) ove possibile, le Autorita' regionali confermano i vecchi numeri di registrazione, rilasciati ai sensi del D.L.vo n. 123/1999, agli operatori che erano registrati ai sensi di tale decreto, modificando il riferimento normativo per cui tale numero viene rilasciato con l'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento(CE) n. 767/2009; 4) le Regioni e PA attribuiscono tali numeri ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento n. 767/2009, notificandoli con un atto amministrativo all'operatore che ne ha fatto richiesta; il formato univoco del codice di registrazione e' costituito, dal codice ISO dello Stato IT, seguito da un massimo di n. 8 caratteri di cui sei numerici e due alfanumerici indicanti la provincia sede della registrazione (es. IT 00000 1FI); 5) il Ministero della Salute predispone un fac-simile di domanda per la richiesta di tale numero da inoltrare alla Regione per tramite dell'ASL competente da parte dell'operatore richiedente; 6) il Ministero della Salute cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco nazionale specifico di tali operatori (Elenco operatori del settore dei mangimi registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005 identificati ai sensi del articolo 17 comma 1 c) del regolamento (CE) n. 767/2009); 7) tale elenco e' conforme al formato dell'allegato V, capo 1 del regolamento (CE) n. 183/05 e sara' accessibile e consultabile sul portale del Ministero; 8) le Regioni e PA sono tenute, al fine dell'aggiornamento di detto elenco, alla comunicazione al Ministero della Salute dei dati degli operatori a cui viene assegnato il numero d'identificazione ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 767/2009, fornendoli secondo il formato della tabella di cui all. V capo I del regolamento (CE)183/05.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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