Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 ottobre 2010
Modificazioni alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto 23 settembre 2005.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A. un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3, che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. che preveda la costituzione di un Comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia;
Vista la convenzione sottoscritta il 7 settembre 1999 tra il Ministero la convenzione sottoscritta il 7 settembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. e successive modifiche e, in particolare, l'art. 2 della convenzione medesima che disciplina il Comitato di amministrazione del Fondo di garanzia;
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visti i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006 e del 9 aprile 2009 con i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006 e del 9 aprile 2009 con i quali sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005.
Vista la nota n. 010840 del 17 giugno 2010 di UniCredit MedioCredito la nota n. 010840 del 17 giugno 2010 di UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. con la quale sono state trasmesse le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 3 giugno 2010.
Sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta

Art. 1
Modifiche delle condizioni di ammissibilita' al Fondo di Garanzia

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 3 giugno 2010.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di importanza minore («de minimis») e nei limiti e alle condizioni in esso stabilite;
3. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.
Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: Romani
 
Allegato

1. La lettera p) della Parte I del decreto ministeriale 23 settembre 2005 e' sostituita dalla seguente: «p) "Investimenti", indica gli investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli gia' esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo. Sono esclusi gli investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri effettuati da imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (codice 60.25 della classificazione Istat 1991)».
 
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