Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 settembre 2010, n. 173
Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed all'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, del 30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 relativo alla compatibilita' di alcune categorie di aiuti con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro disposizioni in materia di organizzazione e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel quadro delle azioni volte a perseguire la maggiore efficacia del sostegno all'innovazione industriale, prevede la definizione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di appositi regimi di aiuto in conformita' alla disciplina comunitaria;
Considerato che le linee guida fissate dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea riuniti a Lisbona nel marzo 2000 ― nel ritenere lo stimolo alla conoscenza ed all'innovazione un irrinunciabile fattore propulsivo alla crescita sostenibile ― rappresentano l'esigenza, ai fini dell'obiettivo di rilancio dell'economia europea, di un particolare impegno per promuovere la ricerca e la crescita degli investimenti e dell'occupazione attraverso la valorizzazione del capitale umano;
Considerato che ― restando la sicurezza nazionale nella competenza di ciascun Stato membro dell'Unione europea ― gli indirizzi e le finalita' generali di protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell'Italia saranno regolati con apposito regolamento;
Considerato che per il rilancio della competitivita' dell'industria italiana e' necessario favorire una strategia di promozione dell'innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto tecnologico, al migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione in posizioni non subalterne ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia e', anche potenzialmente, in grado di esprimere;
Considerato che e' necessario conciliare la normativa di applicazione con il quadro primario della legge n. 808 del 1985, positivamente valutata dalla Commissione europea con lettere del 14 maggio 1986 e del 20 dicembre 2002, tenendo conto della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
Ritenuto che, al fine dell'ottimizzazione dell'intervento sussidiario del Ministero dello sviluppo economico finalizzato a promuovere l'innovazione del patrimonio tecnologico dell'industria aerospaziale e conseguentemente la competitivita' della stessa, e' opportuno assicurare nell'applicazione della legge n. 808 del 1985:
a) il rafforzamento della selettivita' del processo di individuazione dei progetti eleggibili operando una revisione dei criteri di selezione;
b) la modulazione diversificata dei livelli di incentivazione dei progetti aeronautici considerando gli elementi rappresentativi dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni;
c) l'ulteriore riarticolazione degli interventi tenendo conto delle vitali esigenze del patrimonio tecnologico e produttivo nazionale alla luce sia delle esigenze connesse alla sicurezza sia del contesto del mercato unico e della progressiva integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti in via prioritaria a livello di Unione europea;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione della Commissione europea C(2008)3359 del 1° luglio 2008 con la quale l'aiuto di Stato n. N101/2008 Italia ― aiuto alla ricerca e sviluppo al settore aeronautico ― e' stato ritenuto compatibile con il trattato CE in virtu' dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c);
Udito il parere n. 3299/2008 del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 2 dicembre 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Obiettivi e finalita'

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le modalita' procedurali degli interventi del Ministero dello sviluppo economico volti a promuovere, per le finalita' della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale anche in modo da adeguare pienamente il regime relativo a tali interventi alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca in vigore dal 1° gennaio 2007.
3. Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 hanno per finalita' l'integrazione in via sussidiaria dell'investimento delle imprese che operano in Italia con attivita' principale nel settore aerospaziale, per la realizzazione ― preferibilmente nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale ― di progetti di ricerca e sviluppo in aree nelle quali l'industria italiana appare in grado di esprimere eccellenze tali da consentirle di operare con ruoli non subalterni nella competizione internazionale.
4. I predetti interventi consentiranno la tempestiva realizzazione di tali progetti in modo da agevolare il consolidamento e la valorizzazione del patrimonio tecnologico nazionale nello specifico settore, anche con l'obiettivo di promuovere la fertilizzazione del sistema industriale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo.
― La legge 24 dicembre 1985, n. 808, concernente
«Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di
competitivita' delle industrie operanti nel settore
aeronautico» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 1986.
Note alle premesse.
― La comunicazione della Commissione europea 2006/C
323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» e'
stata pubblicata nella G.U. C 323 del 30 dicembre 2006.
― Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale
di esenzione per categoria) e' stato pubblicato nella G.U.
L 214 del 9 agosto 2008.
― Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - supplemento
ordinario n. 112.
― Il decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17
dicembre 2008 - supplemento ordinario n. 277.
― Il testo del comma 845 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento
ordinario n. 244), e' il seguente:
«845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita'
alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce
annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per
l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato
degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento
degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese
sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei
singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di
ciascuno stanziamento.».
― Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86), e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 1:
― Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.
808, si veda le note al titolo.



 
Art. 2
Soggetti ammissibili

1. Agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 sono ammesse le imprese che operano in Italia esercitando prevalentemente attivita' industriale nel settore aerospaziale.
2. Il possesso del requisito di cui al comma 1 sussiste per le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione agli interventi, abbiano conseguito un fatturato medio determinato per oltre il 50% ― ovvero il 25% per le PMI ― da attivita' di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici e parti degli stessi.
3. Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese preesistenti, il possesso del requisito viene verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci, anche idoneamente riclassificati, delle medesime imprese preesistenti.
4. L'ammissione agli interventi puo' essere richiesta anche da piu' imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in generale in rete.
5. Sono escluse dall'ammissione degli interventi le imprese in difficolta' a norma della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'».



Note all'art. 2:
― Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.
808, si veda le note al titolo.
― La comunicazione della Commissione europea 2004/C
244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficolta'» e' stata pubblicata nella G.U. C 244 del 1°
ottobre 2004.



 
Art. 3
Progetti ammissibili

1. Agli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammessi progetti ― da realizzarsi preferibilmente nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale che prevedano per l'impresa operante in Italia responsabilita' a livello di sistema, sottosistemi o componenti significativi ― riguardanti attivita' di:
a) ricerca industriale, finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze da utilizzarsi per nuovi prodotti e processi o per un significativo miglioramento di prodotti e processi preesistenti nel settore dell'industria aerospaziale;
b) sviluppo sperimentale, finalizzato all'utilizzo di conoscenze e capacita' tecnologiche per la realizzazione di piani, progetti o disegni per prodotti e processi nuovi, modificati o migliorati nel medesimo settore;
c) studi di fattibilita' tecnica preliminari ad attivita' di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.
2. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili le attivita' di esecuzione di studi, progettazioni e sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali, nonche' impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione di sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali. Nell'ambito delle attivita' di sviluppo sperimentale e' ammissibile anche la realizzazione e la sperimentazione di prototipi e pre-serie e di impianti e attrezzature pilota, prendendone in considerazione i costi al netto dei redditi generati dall'eventuale ulteriore sfruttamento commerciale.
3. I progetti di cui al comma 1 sono ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985 se:
a) l'impresa proponente o il complesso delle imprese proponenti possiedono capacita' tecnica, scientifica ed economica idonee ad assicurare il corretto svolgimento del progetto;
b) le attivita' non sono state avviate prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 8;
c) i progetti evidenziano un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferita sia a prodotti o processi nuovi sia a prodotti o processi preesistenti;
d) la realizzazione dei medesimi progetti comporta, sulla base dell'accordo di collaborazione, l'assunzione da parte dell'impresa di un effettivo rischio industriale, con esclusione di attivita' svolte nel quadro di un rapporto di fornitura;
e) l'effetto di incentivazione degli interventi e' verificabile attraverso elementi oggettivi attestanti un significativo cambiamento dei livelli di attivita' di ricerca e sviluppo svolti dall'impresa beneficiaria, quali l'aumento delle dimensioni, del ritmo o dell'obiettivo del progetto o l'aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo;
f) l'attuazione del progetto non comporta un utilizzo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa che determini costi superiori al 30% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.



Note all'art. 3:
― Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.
808, si veda le note al titolo.



 
Art. 4
Costi ammissibili

1. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili i seguenti costi:
a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unita' operativa e a livello centralizzato;
b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attivita' del progetto, al netto dell'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;
c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attivita' di ricerca compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza;
d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, etc.) direttamente imputabili all'attivita' di ricerca.
2. Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa beneficiaria e' ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.



Note all'art. 4:
― Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.
808, si veda le note al titolo.



 
Art. 5
Criteri di valutazione dei progetti

1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 808 del 1985 i progetti sono valutati tenendo conto dei seguenti elementi:
a) significativo accrescimento del patrimonio tecnologico dell'industria italiana, specialmente a livello di sistemi o sottosistemi principali;
b) funzionalita' tecnologica ― per progetti relativi a componenti, meccanici ed elettronici ― a progetti relativi a sistemi o sottosistemi gia' ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985;
c) significativo impatto dei risultati perseguiti sui livelli di occupazione qualificata;
d) significativo impatto dei risultati perseguiti sullo sviluppo economico e tecnologico di aree del territorio nazionale riconosciute dalla Commissione europea come caratterizzate da livello di industrializzazione inferiore alla media nazionale;
e) funzionalita' a progetti gia' esplicitamente riconosciuti dalla Commissione europea di comune interesse europeo;
f) elevato rischio tecnologico in conseguenza della innovativita' tecnologica del progetto;
g) elevato rischio in relazione ai tempi di ritorno dell'investimento in conseguenza delle caratteristiche dei prodotti o processi che potranno utilizzare i risultati perseguiti;
h) realizzazione tramite una ulteriore collaborazione integrata fra una impresa sistemista e due o piu' sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali;
i) partecipazione ad attivita' del progetto, focalizzate su temi qualificanti in misura (comprovata da specifici contratti) complessivamente non inferiore al 35% del costo delle attivita' di ricerca industriale, di strutture universitarie o di enti ed istituzioni di ricerca;
j) realizzazione nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale che prevedano ripartizione con l'altro partecipante di responsabilita' per i maggiori componenti.
2. La concessione dei benefici per la partecipazione a progetti potenzialmente concorrenti e' valutata con particolare attenzione, soprattutto per quanto attiene ai contenuti e ricadute tecnologiche.
3. I progetti sono valutati:
a) «molto innovativi» quando rispondono ad almeno quattro dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente due rispondenti a quelli indicati alle lettere a), b), c), f), g) e j);
b) «innovativi» quando rispondono ad almeno tre dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente uno rispondente a quelli indicati alle lettere a), b), c), f), g) e j).



Note all'art. 5:
― Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.
808, si veda le note al titolo.



 
Art. 6
Finanziamenti agevolati

1. Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 consistono nella concessione, all'impresa realizzatrice del progetto ammesso, di finanziamenti ― da restituire senza corresponsione di interessi ― di entita' commisurata all'ammontare dei costi ammissibili.
2. L'entita' dei finanziamenti e' definita con il provvedimento di concessione in misura non superiore alle seguenti percentuali massime rapportate ai costi ammissibili:
a) per le grandi imprese 95% e 80% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi»;
b) per le piccole e medie imprese (PMI) 100% e 85% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi».
3. Per ciascun progetto e' verificato che l'intensita' dell'aiuto determinato dall'intervento non superi i seguenti limiti in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL):
a) il 50% per le attivita' di ricerca industriale;
b) il 25% per le attivita' di sviluppo sperimentale.
4. Ai fini del calcolo dell'ESL viene utilizzato il tasso di riferimento applicabile ― conformemente alla periodica comunicazione della Commissione relativa alla definizione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ― all'occorrenza aumentato di una percentuale in funzione del rischio.
5. I limiti di cui al comma 3 sono elevati sulla base delle seguenti maggiorazioni:
a) 10% per i progetti svolti da medie imprese;
b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese;
c) 15% (a concorrenza di un'intensita' massima dell'80%) per i seguenti progetti:
c-1) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola piu' del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e ― in particolare per le grandi imprese ― collaborazione con almeno una piccola o media impresa o con impresa di altro Stato membro dell'Unione europea;
c-2) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra un'impresa e un organismo di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili e abbia il diritto di pubblicare i risultati derivanti dalle ricerche da esso svolte;
c-3) progetti di ricerca industriale i cui risultati sono ampiamente diffusi e divulgati, attraverso vari mezzi, tra gli esperti del settore.
6. Per gli studi di fattibilita' tecnica l'intensita' dell'aiuto determinato dall'intervento non puo' superare, in termini di ESL, i seguenti limiti:
a) 75% e 65% per gli studi preliminari ad attivita' di ricerca industriale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa;
b) 50% e 40% per gli studi preliminari ad attivita' di sviluppo sperimentale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa.
7. Nel provvedimento di concessione sono definite le modalita' e il piano per la restituzione dei finanziamenti determinando le relative rate e le loro scadenze. Le rate sono calcolate ― secondo criteri di progressivita' in rapporto a scaglioni di avanzamento ― tenendo conto delle previsioni di incassi totali per la vendita dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto di ricerca e sviluppo. Salvo quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, il piano per la restituzione dei finanziamenti che viene fissato nel provvedimento di concessione non puo' subire modifiche.
8. I versamenti per la restituzione dei finanziamenti hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti stessi. Gli incassi da vendita di cui e' prevista l'acquisizione prima del completamento delle erogazioni sono considerati nel calcolo delle prime quattro rate.
9. Nel caso di progetti ammessi agli interventi in modo frazionato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, ferma restando la necessita' che il massimale di intensita' di agevolazione sia definito una tantum con il primo provvedimento di concessione, e' possibile accantonare una quota di tale massimale e stabilire il piano di erogazioni e restituzioni in funzione della quota residuale. In tal caso, il piano di restituzione e' aggiornato con i successivi provvedimenti, sempre nei limiti del massimale inizialmente fissato, per le ragioni seguenti:
a) aumento del profilo di rischio del progetto;
b) aumento del budget di spesa inizialmente preventivato;
c) contrazione dei risultati di mercato attesi o dilazione nel tempo del loro conseguimento, conformemente a quanto previsto al comma 10;
d) utilizzazione delle tecnologie sviluppate mediante il progetto per la realizzazione di prodotti in parte diversi da quelli previsti, conformemente a quanto stabilito al comma 11.
10. La Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' (di seguito denominata Direzione generale) cura con cadenza periodica il monitoraggio riguardante l'andamento delle vendite dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto accertando la consistenza degli incassi registrati allo scopo di verificare l'eventuale sussistenza di scostamenti rispetto all'ammontare degli incassi originariamente previsti. Il primo monitoraggio viene effettuato entro il primo quinquennio dal momento in cui, secondo il piano esaminato in sede di procedura di concessione, era previsto l'inizio delle vendite. Nel caso di complessivo scostamento negativo superiore al 30%, il Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' (di seguito denominato Direttore generale) ha la facolta' di ridefinire, previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (di seguito denominato Comitato), le condizioni e le modalita' per le restituzioni, purche' non venga superato il massimale fissato nel provvedimento di concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma 9.
11. Quando le tecnologie sviluppate con un progetto di ricerca sono utilizzate per la realizzazione di prodotti anche in parte diversi da quelli considerati originariamente per la definizione del piano di restituzione di cui al provvedimento di concessione, il Direttore generale, sentito il Comitato, ha la facolta' di ridefinire il piano di restituzione purche' non venga superato il massimale fissato nel provvedimento di concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma 9.



Note all'art. 6:
― Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.
808, si veda le note al titolo.



 
Art. 7
Anticipi rimborsabili

1. I soggetti di cui all'articolo 2, in relazione alla proposta di intervento ai sensi della legge n. 808 del 1985, hanno facolta' di proporre istanza, con adeguata motivazione riferita agli elementi di rischio caratterizzanti sostanzialmente il progetto, per la concessione di anticipi rimborsabili.
2. L'Amministrazione ― nel caso di progetti caratterizzati da elevato rischio e, in particolare, ove ritenga che gli incassi derivanti dall'utilizzo dei risultati possano risultare inferiori al 50% dell'obiettivo come definito ai sensi del comma 4 ― sottopone il progetto all'argomentata valutazione del Comitato prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
3. Gli anticipi rimborsabili sono concessi in misura non superiore al 60% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 40% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale, a cui si applicano le seguenti maggiorazioni:
a) 10% per i progetti svolti da medie imprese;
b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese;
c) 15% per i seguenti progetti:
c-1) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola piu' del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e ― in particolare per le grandi imprese ― collaborazione con almeno una PMI o con impresa di altro Stato membro dell'Unione europea;
c-2) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra un'impresa e un organismo di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili e abbia il diritto di pubblicare i risultati derivanti dalle ricerche da esso svolte;
c-3) progetti di ricerca industriale i cui risultati sono ampiamente diffusi e divulgati, attraverso vari mezzi, tra gli esperti del settore.
4. Il provvedimento di concessione degli anticipi rimborsabili definisce ― in termini di obiettivo di incassi derivanti dall'utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto ― le condizioni che concretizzano l'esito positivo del progetto di ricerca e sviluppo.
5. In relazione all'utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto l'impresa beneficiaria effettua versamenti in base ad aliquote definite secondo scaglioni progressivi di avanzamento riferiti all'obiettivo di incassi derivanti dall'utilizzo commerciale dei risultati del progetto di cui al comma 4. Le aliquote e gli scaglioni sono definiti in modo che in caso di esito positivo del progetto, come specificato ai sensi del comma 4, l'impresa beneficiaria completi la restituzione dell'anticipo con l'applicazione di interessi calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea.
6. In caso di utilizzo commerciale con incassi superiori a quelli che concretizzano l'esito positivo del progetto, l'impresa ― dopo l'integrale rimborso dell'anticipo ― corrisponde all'erario diritti di regia con ratei di importo pari all'1% dei ricavi per un periodo temporale non eccedente i 20 anni.
7. Il provvedimento definisce le condizioni e le modalita' con le quali, in caso di utilizzo commerciale inferiore alle previsioni, l'impresa puo' essere esonerata dall'integrale rimborso dell'anticipo, stabilendo che il rimborso sia comunque garantito in proporzione al grado di successo conseguito.
8. L'impresa beneficiaria di anticipi rimborsabili presenta, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Direzione generale dichiarazione relativa agli eventuali incassi conseguiti nel precedente anno solare in relazione all'utilizzo commerciale dei risultati del progetto e ad effettuare i relativi versamenti entro il successivo 31 luglio.
9. Gli interventi relativi a programmi nazionali finalizzati alla realizzazione di un progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera b) del trattato CE consistono nella concessione di anticipi rimborsabili secondo le condizioni stabilite dal presente articolo oppure secondo le condizioni stabilite per il progetto di comune interesse europeo dalla Commissione europea.



Note all'art. 7:
― Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.
808, si veda le note al titolo.
― Il testo del comma 3, lettera b), dell'art. 87, della
versione consolidata del trattato che istituisce la
Comunita' europea (trattato CE) e' stato pubblicato nella
G.U. C 325/33 del 24 dicembre 2002.



 
Art. 8
Procedura di istruttoria e concessione

1. Le domande di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 808 del 1985 sono presentate al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitivita', la quale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita'.
2. La Direzione generale ha la facolta' di chiedere all'impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di settore di comprovata fama, indipendenti dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonche' di convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.
3. Entro sessanta giorni dal parere del Comitato o, per i progetti oggetto di notifica individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dalla ricezione della decisione comunitaria, con decreto del Direttore generale, per i progetti valutati «molto innovativi» e «innovativi», e' emanato il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto, il quale definisce in particolare:
a) l'ammontare dei costi ammissibili;
b) gli interventi;
c) le modalita' delle erogazioni, previa presentazione ed approvazione di rendiconti di spesa;
d) le modalita' delle restituzioni e/o gli altri adempimenti dell'impresa.
4. In considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto riguardanti obiettivi intermedi e previo parere del Comitato, possono essere ammesse a finanziamento anche solo frazioni di attivita' riferite a periodi determinati. In tal caso la prosecuzione dell'intervento sussidiario dello Stato anche dopo il periodo ammesso e' richiesta con adeguata motivazione dall'impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato. La domanda di prosecuzione dell'intervento e' esaminata e valutata ai sensi dei commi da 1 a 3.
5. Entro i quindici giorni successivi all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 il legale rappresentante dell'impresa interessata e' invitato a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del progetto agli interventi per accettazione.
6. Il Direttore generale ha la facolta' di autorizzare trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del progetto, fra voci di costo sia nel corso di un anno del progetto che nell'arco dell'intero progetto. A tali scopi l'impresa beneficiaria richiedente presenta adeguata documentazione giustificativa inclusa analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, indipendente dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese controllanti.
7. Il Direttore generale ha la facolta' di disporre successivi accertamenti, in corso di progetto, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia sulla congruita' delle risultanze economiche del progetto in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro dello sviluppo economico.
In particolare per specifici progetti nei quali ricorrono una o piu' delle seguenti caratteristiche:
a) hanno particolare rilevanza internazionale ovvero economica;
b) interessano la partecipazione di altre imprese italiane;
c) sono stati oggetto di piu' di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualita' di spesa,
l'accertamento viene svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato nonche' da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.
8. Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo stesso provvedimento di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' di altre imprese operanti in Italia che siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi minori ovvero equipaggiamenti. Sullo svolgimento di tali attivita' l'impresa, cosi' designata per il coordinamento di sistema, riferisce periodicamente alla Direzione generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.



Note all'art. 8:
― Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.
808, si veda le note al titolo.



 
Art. 9
Notifiche e comunicazioni alla Commissione europea

1. I progetti favorevolmente valutati dal Comitato ― preventivamente all'emanazione del provvedimento di concessione di finanziamento agevolato o di anticipi rimborsabili ― sono notificati o comunicati da parte della Direzione generale alla Commissione europea, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia.
2. Sono oggetto di notifica individuale:
a) per le misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, tutti i casi notificati alla Commissione in base a un obbligo di notifica individuale dell'aiuto come previsto dal regolamento generale di esenzione per categoria;
b) per le misure che rientrano nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, del 30 dicembre 2006, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti al progetto e agli studi di fattibilita' di importo superiore ― per impresa, per progetto/studio di fattibilita' ― rispettivamente a: 20 milioni di euro se il progetto e' prevalentemente di ricerca fondamentale; 10 milioni di euro se il progetto e' prevalentemente di ricerca industriale; 7,5 milioni di euro per gli altri progetti.
3. Gli aiuti non soggetti a notifica individuale il cui importo ecceda 3 milioni di euro sono comunicati alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla emanazione del provvedimento di concessione, secondo le modalita' previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
4. La Direzione generale trasmette alla Commissione europea relazioni annuali relative ai progetti di cui al comma 1 contenenti informazioni su:
a) i settori di attivita' nei quali vengono realizzati i progetti;
b) l'importo dell'aiuto per beneficiario;
c) l'intensita' dell'aiuto;
d) l'effetto di incentivazione.



Note all'art. 9:
― Per il riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione europea del 6 agosto 2008 si veda nelle
note alle premesse.
― Per il riferimento alla comunicazione della
Commissione europea 2006/C 323/01 si veda le note alle
premesse.



 
Art. 10
D i v i e t i

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 14 settembre 2010

Il Ministro ad interim: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive Registro n. 4, foglio n. 182
 
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