Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 ottobre 2010 |
Iscrizione della varieta' di peperone «Cuneo» al registro nazionale delle varieta' da conservazione. |
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IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, n. 1065, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/71 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis; Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2008 recante disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 che stabilisce le modalita' per cio' che concerne la presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle varieta'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il parere favorevole della regione Piemonte espresso con nota del 6 luglio 2009; Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte del 13 ottobre 2009 con la quale vengono forniti dati integrativi relativi alle notizie storiche della coltura, all'ambito locale e all'area tradizionale di coltivazione interessate alla produzione di semente della varieta' di peperone «Cuneo»; Vista la nota aggiuntiva della Regione Piemonte dell'8 aprile 2010 con la quale vengono forniti dati integrativi in relazione agli investimenti unitari di semente e alle superfici destinate alla produzione dei relativi ortaggi; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre 2010 ha preso atto delle conclusioni cui e' pervenuta la regione Piemonte per cio' che concerne l'esame della varieta' di peperone indicata all'art. 1 del presente decreto; Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varieta':
PEPERONE Parte di provvedimento in formato grafico
Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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| Art. 2
La zona di origine e di produzione della semente della varieta' da conservazione di peperone «Cuneo» coincide con i territori dei comuni di Cuneo e di Boves, Peveragno, Castelletto Stura, Mondovi', Fossano, Levaldigi, Centallo, Bra, Marene, Cervere, Racconigi, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Sommariva Bosco e Ceresole d'Alba situati nella provincia di Cuneo. |
| Art. 3
La zona di coltivazione della varieta' di peperone «Cuneo» coincide con la zona di origine della varieta'. Considerato l'investimento unitario tipico e la superficie totale della zona di coltivazione, pari a circa 35 ettari, i limiti quantitativi per la produzione di sementi e' fissata in 15 kg per anno. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2010
Il direttore generale: Blasi |
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