Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 ottobre 2010
Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la richiesta presentata dall'Ente Tutela Vini di Toscana intesa a ottenere il riconoscimento della indicazione tipica geografica «Costa Toscana» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Livorno il 10 giugno 2010, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana in merito alla proposta dell'Ente sopra indicato, di riconoscimento della indicazione tipica geografica «Costa Toscana» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Costa Toscana» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto di dover procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in conformita' al parere ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. L'indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e' riconosciuta ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. L'indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
 
Art. 2

I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini ad indicazione geografica tipica «Costa Toscana» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell' annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11960, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
 
Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Costa Toscana» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

All'allegato «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a indicazione geografica tipica «Costa Toscana» di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2010

Il capo dipartimento: Rasi Caldogno
 
ANNESSO
Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone