Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. 176
Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed in particolare gli articoli 22, 23, 24, 25, 36 e 40;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2009), ed in particolare l'articolo 50 concernente l'esercizio della delega legislativa per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;
Visto il testo unico in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

Individuazione dell'autorita' competente ai fini del regolamento (CE)
n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito

1. La Consob e' l'autorita' competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito. A tale fine la Consob svolge i compiti indicati dal predetto regolamento, esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del medesimo regolamento.
2. Ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze, la Consob, la Banca d'Italia, l'Isvap e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, collaborano tra loro e si scambiano informazioni riguardanti le agenzie di cui al comma 1 e l'utilizzo dei rating a fini regolamentari da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, vigilati dalle predette autorita'.».
2. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-quater, e' inserito il seguente:
«1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:
a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:
1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;
2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;
b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in societa' che svolgono le attivita' riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;
c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attivita' di rating, nonche' le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre
1988, n. 214, S.O. cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.».
- Il regolamento (CE) n. 1060/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302.
- L'art. 50 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146,
S.O., cosi' recita:
«Art. 50 (Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare
attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n.
1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, designando la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB) quale autorita' competente ai
fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di
cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e
individuando le sanzioni amministrative da applicare in
caso di violazione delle disposizioni del medesimo,
estendendo all'uopo le previsioni di cui all'art. 193 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate svolgono le attivita' previste dal presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 193, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei
sindaci, dei revisori legali e delle societa' di revisione
legale). - 1. Nei confronti di societa', enti o
associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste
dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o
soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute
da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si
applica nei confronti di quest'ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1
soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo presso le
societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate
all'art. 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e i
soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di
inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di
quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della
persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma
1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista
dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica
che svolge l'attivita' di giornalista.
1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di
attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter,
comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti
autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di
diffusione e di stoccaggio delle informazioni
regolamentate.
1- quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1
soggiacciono:
a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione,
di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del
credito registrate in Italia, in caso di violazione:
1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE)
n.1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;
2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi
degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle
relative disposizioni attuative;
b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione,
di direzione e di controllo in societa' che svolgono le
attivita' riservate ai sensi del regolamento (CE) n.
1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;
c) gli analisti di rating e i dipendenti delle
agenzie di rating del credito registrate in Italia,
qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a
disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di
rating, coloro che partecipano direttamente alle attivita'
di rating nonche' le persone strettamente legate ai
predetti soggetti ai sensi dell'art. 114, comma 7, secondo
periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste
dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n.
1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.».
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1,
2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il
ritardo nelle comunicazioni previste dall'art. 120, commi
2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a
euro cinquecentomila.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai componenti del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione che commettono irregolarita'
nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi
1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;
b)
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'art. 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.



 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri sostenuti dalla Consob sono coperti con le contribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 2:
- L'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n.
304, S.O. cosi' recita:
«Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. Nel
quadro dell'attivazione di un processo di revisione
dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio
autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro
entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,
il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo,
nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello
stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3.
2. [Sulla base della segnalazione della CONSOB, il
Ministro del tesoro determina, con proprio decreto,
l'ammontare annuo del fondo di cui all'art. 1, settimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni, necessario per assicurare la
copertura degli oneri di funzionamento della CONSOB, non
finanziati con le contribuzioni di cui al comma 3].
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione
del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21
della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni
societarie detenute indirettamente.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3
sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,
nono comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate
direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre
1984, n. 720 , e successive modificazioni, e vengono
iscritti in apposita voce del relativo bilancio di
previsione.
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste
dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di
cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone