Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 ottobre 2010
Designazione dell'«Agenzia Laore Sardegna», quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal reg. (CE) n. 510/06.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita'
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto il regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Visto il decreto 29 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2010, con il quale l'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, e' stata designata, in via provvisoria, a decorrere dal 1° maggio 2010, quale autorita' pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996;
Considerato che l'art. 2 del decreto sopra citato prevede che il piano di controllo comprensivo del prospetto tariffario sono da sottoporre all'esame del Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 526/99;
Considerato che l'«Agenzia Laore Sardegna», conformemente allo schema tipo di controllo, ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» e il relativo prospetto tariffario;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni;
Considerato la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 settembre 2010;
Visti la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1

L'«Agenzia Laore Sardegna» con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», registrata in ambito Unione europea con il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Agenzia Laore Sardegna» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

L'«Agenzia Laore Sardegna» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'«Agenzia Laore Sardegna», comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

L'«Agenzia Laore Sardegna» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fiore Sardo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'«Agenzia Laore Sardegna» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'«Agenzia Laore Sardegna» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 6

L'«Agenzia Laore Sardegna» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7

L'«Agenzia Laore Sardegna» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
 
Art. 8

L'«Agenzia Laore Sardegna» e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: La Torre
 
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