Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2010 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 23 settembre 2010
Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS «Misure atte a gerentire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa». (Deliberazione n. 499/10/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI


Nella sua riunione di Consiglio del 22 settembre ed in particolare nella sua prosecuzione del 23 settembre 2010;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», come piu' volte modificata, in particolare l'art. 20;
Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 (il «Codice»);
Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»);
Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);
Vista la Raccomandazione della Commissione del 19 settembre 2005 «relativa alla separazione contabile e la contabilita' dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 266/64 dell'11 ottobre 2005;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
Vista la delibera n. 4/06/CONS del 12 gennaio 2006, concernente il «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006 e successive modificazioni;
Vista la delibera n. 33/06/CONS del 19 gennaio 2006, concernente i «Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2006;
Vista la delibera n. 34/06/CONS del 19 gennaio 2006, concernente il «Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;
Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, concernente i «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;
Vista la delibera n. 642/06/CONS del 9 novembre 2006, concernente i «Mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali: (mercati n. 3 e n. 5 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE). Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato e definizione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2006 - Supplemento Ordinario n. 237;
Vista la delibera n. 694/06/CONS del 29 novembre 2006, relativa alla «Modalita' di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS» pubblicata nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2006 - Supplemento Ordinario n. 242;
Vista la delibera n. 249/07/CONS del 23 maggio 2007, relativa alla «Modalita' di realizzazione dell'offerta di servizi bitstream ai sensi della delibera n. 34/06/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 9 giugno 2007 - Supplemento Ordinario n. 135;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 6527/08 del 23 dicembre 2008 che conferma la sentenza del TAR del Lazio n. 3217 del 16 aprile 2008 con cui il suddetto Tribunale aveva disposto il parziale annullamento della delibera n. 83/06/CIR;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 6529/08 del 23 dicembre 2008 che conferma parzialmente la sentenza del TAR Lazio n. 4869 del 23 maggio 2008 con cui il suddetto Tribunale aveva disposto il parziale annullamento della delibera n. 249/07/CIR e l'annullamento della delibera n. 115/07/CIR;
Vista la delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008, recante «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla societa' Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;
Vista la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009, recante «Identificazione e analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111;
Vista la delibera n. 525/09/CONS del 23 settembre 2009, recante «Consultazione pubblica concernente l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2009;
Considerate le indicazioni, di cui all'art. 2, comma 15 della delibera n. 133/07/CIR, definite nell'ambito dei lavori dell'unita' per il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi bitstream (UPIM) istituita ai sensi dell'art. 25, comma 5 della delibera n. 249/07/CONS;
Vista la delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;
Considerato che nel corso del tempo, ulteriori delibere hanno contribuito ad aggiornare le misure di replicabilita' contenute nella delibera n. 152/02/CONS, introducendo taluni cambiamenti rilevanti all'impianto della delibera stessa nonche' ai servizi oggetto dei test;
Vista la comunicazione del 30 gennaio 2009 di «Avvio del procedimento di adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera 152/02/CONS»;
Sentite, in data 22 giugno 2009, le societa' Telecom Italia S.p.a. (Telecom Italia), Wind Telecomunicazioni S.p.a (Wind), Fastweb S.p.a. (Fastweb), Vodafone Omnitel N.V. (Vodafone), Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), BT Italia S.p.a. (BT);
Sentite, in data 2 luglio 2009, le societa' Telecom Italia, Fastweb, Wind e Assoprovider;
Sentite, in data 10 luglio 2009, le societa' Eutelia S.p.a. e Tiscali S.p.a. e Vodafone;
Sentite, in data 16 luglio 2009, le societa' AIIP e BT Italia;
Vista la comunicazione del 29 settembre 2009 di proroga dei termini del procedimento di «adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS»;
Vista la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010, recante «Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione e analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 - supplemento ordinario n. 113;
Vista la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010, recante «Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 - supplemento ordinario n. 113;
Vista la delibera n. 284/10/CONS del 10 giugno 2010, recante «Identificazione e analisi dei mercati dei servizi telefonici locali, nazionali e fisso-mobile disponibili al pubblico e forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati n. 3 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2003/311/CE)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2010 - supplemento ordinario n. 152;
Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle societa' Telecom Italia S.p.a, Fastweb S.p.a , Tiscali S.p.a, Vodafone Omnitel N.V, Wind Telecomunicazioni S.p.a, BT Italia S.p.a e dall'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP);
Sentite in data 12 febbraio 2010 le societa' Telecom Italia S.p.a e Wind Telecomunicazioni S.p.a;
Sentite in data 15 febbraio 2010 le societa' Vodafone Omnitel N.V, Tiscali S.p.a, Fastweb S.p.a e BT Italia S.p.a;
Sentita in data 16 febbraio 2010 l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP);
Visti i contributi pervenuti all'Autorita', nell'ambito del suddetto procedimento, da parte dei soggetti interessati;
Visti gli atti del procedimento istruttorio;
Considerato quanto segue:
Parte di provvedimento in formato grafico


Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorita' in merito al tema in esame;
Tutto cio' premesso e considerato,
Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2010) D/12083 del 6 agosto 2010, relativa allo schema di provvedimento concernente l'orientamento per il test di compressione dei margini (margin squeeze test), adottato dall'Autorita' in data 8 luglio 2010 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 9 luglio 2010;
Considerato che, in primo luogo, la Commissione ha richiesto di «indicare chiaramente nel provvedimento definitivo che qualunque offerta al dettaglio di TI interessata dalla misura proposta deve ricevere una valutazione favorevole dall'Agcom prima della commercializzazione e che in caso contrario TI e' tenuta a ritirare la proposta»;
Ritenuto di condividere la richiesta avanzata dalla Commissione ed, in tal senso, di ribadire che nessuna offerta al dettaglio di TI sara' commercializzata sul mercato prima della valutazione dell'Autorita' circa la replicabilita' della stessa;
Ritenuto, inoltre, opportuno procedere a disciplinare in modo puntuale i casi di diniego dell'autorizzazione, tenuto conto delle previsioni della legge n. 241/90, art. 20, come indicato nell'Allegato 1;
Considerato, inoltre, che la Commissione invita l'Autorita' a chiarire che il provvedimento non «comporta una potenziale regolamentazione dei mercati che, in Italia, non sono piu' soggetti a regolamentazione» e che «in tali circostanze, l'AGCOM chiederebbe a TI di modificare i relativi prezzi all'ingrosso»;
Ritenuto di condividere quanto espresso dalla Commissione, e percio' opportuno ribadire che il provvedimento in oggetto non intende disciplinare mercati non piu' soggetti a regolamentazione, bensi' solo verificare l'effettivo adempimento a rimedi imposti nei corrispondenti mercati wholesale, e che, pertanto, eventuali interventi riguarderebbero solo i relativi prezzi all'ingrosso;
Considerato che la Commissione invita l'Autorita', in generale, «a garantire che le linee guida per il test della compressione dei margini siano conformi alla Raccomandazione sulle reti NGA», adottata il 20 settembre scorso, anche in riferimento alla metodologia relativa all'operatore efficiente (EEO e REO);
Ritenuto preliminarmente di condividere l'invito della Commissione ed, in tal senso, garantire la conformita' dell'approccio seguito dall'Autorita' ai fini delle verifiche di replicabilita' dei prezzi finali di TI con quanto previsto dalla Raccomandazione sulle reti NGA, ed, in particolare, rispetto alle previsioni del considerato 26 della menzionata Raccomandazione;
Ritenuto opportuno, in particolare, richiamare tale considerato nella parte in cui sostiene che «nel contesto specifico della regolazione ex-ante dei prezzi, intesa a mantenere una concorrenza effettiva tra operatori che non beneficiano delle stesse economie di scala e di scopo e presentano diversi costi unitari di rete, un "test del concorrente ragionevolmente efficiente"» sara' generalmente piu' opportuno», per chiarire - quindi - che, la metodologia proposta dall'Autorita' prevede appunto che sia questo il criterio da utilizzare ai fini della determinazione del costo degli input essenziali di rete (parametro W), cosi' da tenere conto delle diverse ed effettive modalita' con cui gli operatori ricorrono ai servizi intermedi forniti da Telecom Italia (unbundling oppure altre servizi wholesale);
Considerato, piu' specificamente, l'invito della Commissione «ad individuare con precisione dove ed in quale misura le offerte ULL sono effettivamente disponibili e praticabili, al fine di stimare con la massima precisione il mix ottimale di prodotti all'ingrosso che potrebbe consentire di rimediare possibili compressioni dei margini»;
Ritenuto opportuno accogliere l'osservazione della Commissione sulla necessita' di indicare con la massima precisione il menzionato mix ottimale di servizi wholesale in occasione della definizione annuale del valore risultante dalla ponderazione tra le offerte ULL e quelle degli altri servizi wholesale, anche avuto riferimento alle diverse realta' territoriali.
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1
Adozione delle linee guida per la valutazione
delle offerte di servizi al dettaglio

1. L'Autorita' adotta le linee guida per la valutazione delle offerte di servizi al dettaglio dell'operatore notificato ai fini della verifica della replicabilita' dell'offerta da parte di un operatore concorrente efficiente.
2. Le linee guida previste dall'allegato D ed E di cui alla delibera n. 152/02/CONS e successive integrazioni e modificazioni sono sostituite dalle linee guida riportate nel presente provvedimento, inclusi gli Allegati 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
3. Le linee guida di cui al presente provvedimento si applicano alle offerte di servizi al dettaglio dell'operatore notificato ai sensi dell'art. 52 del Codice, come avente significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche a seguito delle analisi di mercato di cui all'art. 19 del Codice, per le quali e' prevista la verifica della replicabilita'.
4. Ai fini dell'applicazione del test di prezzo, le offerte di servizi al dettaglio dell'operatore notificato di cui al comma precedente sono cosi' articolate:
a. offerte di servizi stand alone appartenenti ai mercati dei servizi al dettaglio sui quali l'operatore e' stato notificato come avente un significativo potere di mercato o appartenenti a mercati dei servizi al dettaglio non regolamentati, ma integrati verticalmente con mercati dei servizi all'ingrosso sui quali l'operatore e' stato notificato e per i quali e' stato previsto un obbligo di verifica delle offerte tramite test di prezzo in esito alle corrispondenti analisi di mercato;
b. offerte di bundle di servizi che includono almeno un servizio di cui alla lettera a);
c. offerte in ambito gara che includono servizi di cui alla lettera a).
5. Ai fini dell'applicazione del test di prezzo, l'Autorita' utilizza, in via prioritaria:
a. l'Offerta di riferimento in vigore pubblicata dall'operatore notificato, soggetto all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'art. 46 del Codice ed approvata dall'Autorita';
b. la piu' recente contabilita' resa disponibile dall'operatore notificato soggetto all'obbligo di contabilita' dei costi, ai sensi dell'art. 50 del Codice;
c. riferimenti di costo, per le parti non incluse in contabilita' regolatoria, desumibili da contratti o accordi di fornitura stipulati dall'operatore notificato e/o da operatori alternativi;
d. ove applicabile, eventuali proxy sulla base di benchmark di mercato nazionali ed internazionali, anche sulla base di dati forniti dagli operatori alternativi.
Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, e' depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorita' in Roma, Via Isonzo, 21b.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 23 settembre 2010

Il Presidente: Calabro' I commissari relatori: Lauria - Mannoni
 
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