Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 settembre 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Falconi Glenda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le politiche per l'orientamento e la formazione
Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o piu' Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente; Vista l'istanza con la quale la sig.ra Falconi Glenda, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento dei titoli professionali di estetista-massaggiatore conseguiti in Svizzera, ai fin dell'esercizio in Italia della professione di estetista; Visto l'art. 5, comma 1, lettera I) dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attivita' professionali per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c); Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legislativo n. 206/2007; Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attivita' di estetista a livello nazionale; Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007, subordinato al superamento di una misura compensativa, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di estetista in qualita' di lavoratore subordinato o autonomo; Vista la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto dal percorso formativo svizzero rispetto alla formazione italiana, differenza peraltro non compensata dall'esperienza professionale, si e' ritenuto necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali; Vista la nota del 22 giugno 2010, con la quale la sig.ra Falconi Glenda ha esercitato il diritto di opzione di cui all' art. 22, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale; Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 206/2007, si e' reso necessario chiedere alla regione Lazio, ove la richiedente e' residente, l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla regione stessa, diretta ad accertare le conoscenze professionali della richiedente; Visto il verbale della provincia di Roma, prot. n. 100 del 23 luglio 2010, attestante il superamento della prova d'esame davanti alla commissione esaminatrice;
Decreta: Articolo unico
I titoli professionali di estetista-massaggiatore, rilasciati dalla Scuola internazionale di estetica e cosmetologia in Svizzera, in data 29 settembre 2009 alla sig.ra Falconi Glenda, nata a Roma il 12 luglio 1989, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attivita' professionale di estetista, in qualita' di lavoratore dipendente o autonomo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 2010
Il direttore generale: Mancini |
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