Gazzetta n. 254 del 29 ottobre 2010 (vai al sommario)
COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
DELIBERAZIONE 12 ottobre 2010
Disposizioni per lo svolgimento dell'attivita' di verifica di cui alla direttiva 2003/87/CE e ricognizione dei riconoscimenti dell'attivita' di verifica. (Deliberazione n. 24/2010).


IL PRESIDENTE

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, ed in particolare l'art. 4;
Visto il documento EA 6/03 versione 3 del gennaio 2010 «EA document for the recognition of the verifiers under the EU ETS Directive» redatto dalla Eurpean co-operation for accreditation;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'art. 17;
Vista la deliberazione n. 027/2009 di questo Comitato recante disposizioni urgenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, cosi' come modificata dalla direttiva 2008/101/CE, in merito al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attivita' di trasporto aereo;
Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge del 20 novembre 2009, n. 166, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee» che dispone che «Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE [...], il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorita' competente.»;
Visto l'allegato IV della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni prodotte dalle attivita' di trasporto aereo;
Visto l'allegato V della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per la verifica delle emissioni prodotte dalle attivita' ricadenti nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
Vista la decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'art. 2 che abroga la decisione 2004/156/CE della Commissione;
Vista la decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009 che emenda la decisione 2007/589/CE con riferimento all'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo;
Vista la deliberazione n. 014/2009 di questo Comitato recante disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il DEC/RAS/115/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'art. 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il DEC/RAS/23/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante le disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste all'art. 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visti il DEC/RAS/96/2006 e DEC/RAS/181/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante il riconoscimento delle attivita' di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall'art. 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'art. 4, comma 6 del decreto DEC/RAS/74/2006;
Vista la deliberazione n. 02/2008 di questo Comitato recante il riconoscimento dell'attivita' di verifica della dichiarazione relativa alle attivita' ed alle emissioni degli impianti regolati dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;

Delibera:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione valgono le seguenti definizioni:
a) «attivita' di verifica»: l'attivita' di verifica prevista dalla direttiva 2003/87/CE comprese sue successive modifiche ed integrazioni anche parziali, ed in particolare: l'attivita' di verifica ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 7 della deliberazione n. 027/2009 di questo Comitato;
b) «comunicazione annuale»: la dichiarazione prevista dalla direttiva 2003/87/CE, comprese sue successive modifiche ed integrazioni anche parziali, dei dati relativi alle emissioni di gas ad effetto serra o di qualsiasi altro dato relativo all'attivita' svolta, ed in particolare: la dichiarazione relativa alle attivita' e alle emissioni dell'impianto ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 5 della deliberazione n. 027/2009 di questo Comitato, nonche' la comunicazione dei dati tonnellate chilometro ai sensi dell'art. 6 di suddetta deliberazione;
c) «MRG»: la decisione 2007/589/CE della Commissione europea e sue successive modifiche od integrazioni;
d) «direttiva ETS»: direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sue successive modifiche od integrazioni;
e) «organismo verificatore»: soggetto giuridico responsabile dello svolgimento dell'attivita' di verifica;
f) «organismo di accreditamento nazionale»: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 da uno Stato membro dell'Unione europea;
g) «gestore dell'attivita'»: il gestore dell'impianto o l'operatore aereo ai sensi delle definizioni riportate nella direttiva ETS;
h) «procedura per il riconoscimento dell'accreditamento»: la procedura, temporanea fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, mediante la quale un organismo verificatore e' abilitato a svolgere attivita' di verifica in Italia;
i) «procedura per il riconoscimento qualificato dell'accreditamento»: la procedura, temporanea fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, mediante la quale un organismo verificatore appartenente alle categorie di cui di cui all'art. 3, comma 3 lettere b) e c) e' abilitato a svolgere attivita' di verifica in Italia.
 
Art. 2
Oggetto

1. La presente deliberazione reca disposizioni per il riconoscimento dell'accreditamento degli organismi verificatori e per lo svolgimento dell'attivita' di verifica nel territorio nazionale.
2. La presente deliberazione si applica in attesa del recepimento della direttiva 2003/87/CE nell'ordinamento interno e dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 15 della medesima direttiva 2003/87/CE nonche' nelle more del pieno funzionamento dell'organismo di accreditamento designato dall'Italia ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
 
Art. 3
Procedura per il riconoscimento dell'accreditamento

1. Lo svolgimento in Italia delle attivita' di verifica previste dalla direttiva 2003/87/CE, da parte di un organismo verificatore, e' subordinato al riconoscimento di accreditamento dell'organismo verificatore da parte di questo Comitato.
2. Ai fini del comma 1, l'organismo verificatore presenta istanza di ammissione alla procedura di riconoscimento di accreditamento, allegando la seguente documentazione, in lingua italiana ad eccezione della successiva lettera c) per la quale e' richiesta la traduzione giurata:
a) la domanda contenente:
i. ragione sociale;
ii. sede legale;
iii. struttura legale;
iv. ruolo del firmatario della domanda;
v. informazioni generali, comprendenti statuto, capacita' finanziarie;
b) le attivita' per le quali e' richiesto il riconoscimento secondo il formato di cui all'allegato 1;
c) per i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b): l'accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento per l'attivita' di verifica prevista dalla direttiva ETS;
d) un'autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'organismo verificatore che richiede il riconoscimento, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', dichiara la veridicita' della documentazione presentata.
3. Le procedure per il riconoscimento dell'accreditamento da parte del Comitato sono differenti per i soggetti seguenti:
a) organismi verificatori accreditati da un organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
b) organismi verificatori accreditati in accordo alla norma EA 6/03 da un altro organismo di accreditamento della UE;
c) organismi verificatori riconosciuti ad operare dal Comitato, ai sensi della presente deliberazione.
4. Gli organismi verificatori di cui al comma 3 lettere b) e c) presentano, in aggiunta agli elementi di cui al comma 2, la documentazione necessaria, secondo le previsioni dell'art. 4 e conforme all'art. 5, per il riconoscimento qualificato dell'accreditamento.
5. La domanda di cui al comma 2 e la documentazione aggiuntiva di cui all'art. 4 sono inviate secondo le modalita' riportate nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 4

Documentazione aggiuntiva per il riconoscimento qualificato
dell'accreditamento

1. La documentazione aggiuntiva per il riconoscimento qualificato dell'accreditamento, da considerarsi addizionale a quella elencata al comma 2 dell'art. 3, comprende:
a) la lista del personale chiamato ad operare nelle verifiche delle comunicazioni dei gestori, con l'indicazione della tipologia di rapporto contrattuale;
b) curricula firmati del personale di cui al punto a);
c) il programma delle sessioni di formazione organizzate per assicurare la conoscenza in materia di stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra, ed un documento attestante la partecipazione con successo a tali sessioni;
d) l'elenco delle eventuali attivita' condotte dal richiedente nel campo della stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra nei due anni civili precedenti; tale elenco comprende l'annualita' di riferimento, la descrizione del servizio svolto, il committente ed il settore di appartenenza, con riferimento, in caso di impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE, ai settori ed alle categorie dimensionali di cui all'allegato 1;
e) una descrizione delle procedure formalizzate ed applicate per lo svolgimento delle attivita' di verifica e per la garanzia dell'imparzialita' ed indipendenza;
f) un'autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'organismo verificatore che richiede il riconoscimento, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', dichiara la piena rispondenza ai criteri descritti nell'art. 5 e si impegna a rispettarli per tutto il tempo in cui svolgera' le attivita' di verifica.
 
Art. 5
Requisiti per la richiesta di accettazione
qualificata di accreditamento

1. I requisiti per la richiesta di accettazione qualificata di accreditamento sono contenuti nelle norme EA 6/03 e ISO 14065 e sono relativi a:
a) imparzialita' e indipendenza;
b) competenze del gruppo di verifica;
c) struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilita';
d) ricorsi e reclami;
e) documentabilita' e tracciabilita' dell'operato;
f) garanzie finanziarie.
2. In aggiunta a quanto gia' richiesto dalla EA 6/03 e dalla UNI ISO 14065, deve essere inoltre garantito il possesso di:
a) accreditamento a schemi che prevedono una verifica di terza parte in campo ambientale in base alla norma ISO 14001e al regolamento EMAS;
b) o iscrizione all'albo speciale delle Societa' di revisione contabile previsto dal decreto legislativo n. 58/1998.
 
Art. 6
Verifica

1. Il Comitato verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata ai sensi degli articoli 3 e 4.
2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Comitato, con propria deliberazione, rilascia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, un attestato di riconoscimento dell'accreditamento e aggiorna il registro dei verificatori di cui all'art. 7.
3. Il termine di cui al comma 2 e' sospeso in caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriore documentazione.
4. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il Comitato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda comunica al soggetto interessato tale esito.
 
Art. 7
Registro degli organismi verificatori

1. Il registro degli organismi verificatori a cui e' stato rilasciato un attestato di riconoscimento dell'accreditamento, e' pubblicato nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le decisioni di ritiro o sospensione del riconoscimento dell'accreditamento sono ugualmente pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di violazione della normativa.
2. Gli organismi verificatori di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), sono tenuti a comunicare al Comitato entro quindici giorni la sospensione o il ritiro dell'accreditamento da parte degli organismi di accreditamento nazionali riferiti nella domanda di cui all'art. 3, comma 2.
 
Art. 8
Mantenimento dell'accreditamento
degli organismi verificatori

1. Il mantenimento nel tempo del riconoscimento dell'accreditamento e' subordinato alla verifica annuale della capacita' del verificatore accreditato di continuare a svolgere le attivita' di verifica in piena conformita' alle norma EA 6/03 e UNI ISO 14065. Tale verifica e' effettuata a cura del Comitato.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, gli organismi verificatori a cui e' stato rilasciato l'attestato di riconoscimento dell'accreditamento e che risultano iscritti nel registro dei verificatori accreditati di cui all'art. 7, inviano al Comitato una relazione sull'attivita' di verifica svolta ai fini della comunicazione delle emissioni annuali dell'anno precedente.
3. Il Comitato esamina la qualita' e la completezza della documentazione di cui al comma 2 e dei documenti sull'attivita' di verifica di cui al comma 4 dell'art. 9 al fine di valutare l'operato degli organismi verificatori in termini di competenza ed indipendenza. A tal fine il Comitato puo' richiedere all'organismo che ha rilasciato l'accreditamento o il riconoscimento di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), di fornire informazioni aggiuntive sulle procedure e prescrizioni utilizzate per garantire la valutazione e il controllo continuo della competenza degli organismi verificatori che svolgono attivita' di verifica. Nel caso di esito negativo della valutazione, il Comitato informa l'organismo verificatore interessato e procede, se del caso, alla sospensione o al ritiro del riconoscimento ed all'aggiornamento del registro dei verificatori di cui all'art. 7.
 
Art. 9
Disposizioni e modalita' di svolgimento
dell'attivita' di verifica

1. L'attivita' di verifica e' svolta dai soli organismi verificatori a cui e' stato rilasciato l'attestato di riconoscimento dell'accreditamento e che risultano iscritti nel registro dei verificatori di cui al precedente art. 7.
2. Gli organismi verificatori di cui al comma precedente svolgono l'attivita' di verifica in conformita' ai criteri stabiliti dalla direttiva ETS e dalle MRG, secondo le modalita' stabilite dalla norma EA 6/03.
3. A conclusione dell'attivita' di verifica gli organismi verificatori in conformita' con la norma EA 6/03, rilasciano al gestore dell'attivita' un attestato di verifica, contenente almeno le informazioni di cui all'allegato 2 e un rapporto sul processo di convalida contenente almeno le informazioni di cui all'allegato 3, secondo il formato riportato nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Gli organismi verificatori sottoscrivono l'attestato di verifica e il rapporto sul processo di convalida di cui al comma 3, con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e li inviano a questo Comitato entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo le modalita' riportate nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso in cui l'attestato di verifica di cui al comma 3 presenti un giudizio professionale positivo, contestualmente al rilascio di tale attestato, gli organismi verificatori confermano per via telematica l'esito positivo della verifica attraverso il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni secondo le modalita' pubblicate nella pagina dedicata del sito dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
 
Art. 10

1. Il DEC/RAS/23/2006, il DEC/RAS/96/2006, il DEC/RAS/181/2006 e la deliberazione n. 02/2008 del Comitato sono abrogati dalla data di cui al comma 3.
2. Per gli organismi verificatori elencati in allegato 4 alla presente deliberazione si considera che la procedura di riconoscimento dell'accreditamento abbia gia' avuto esito positivo.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione gli organismi di cui al comma 2 comunicano al Comitato ogni variazione relativa alla documentazione ed alle informazioni di cui all'art. 3, entro trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa. Il Comitato provvede ad aggiornare, confermare o revocare il riconoscimento a seguito della valutazione della variazione entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione.
4. La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2010

Il presidente: Romano
 
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