IL DIRETTORE REGIONALE del Lazio
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si e' verificato l'evento eccezionale; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»; Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente; Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia; Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali; Vista la nota 14 settembre 2010, prot. n. 46856, con la quale la direzione centrale sistemi informativi - ufficio manutenzioni hardware e telecomunicazioni comunicava che il giorno 20 settembre 2010 iniziavano le attivita' di migrazione a Windows 2003 del server censuario e cartografico che comportavano il blocco di tutte le attivita' catastali dell'ufficio provinciale di Rieti a partire dalle ore 14,00 e per tutto il giorno successivo; Vista la nota del 14 settembre 2010, prot. n. 4772, con la quale l'uffico provinciale di Rieti comunicava che dalle ore 14,00 del 20 settembre 2010 fino al giorno successivo (21 settembre 2010) si sarebbe verificato il blocco di tutte le attivita' catastali; Vista la nota n. 7948 del 21 settembre 2010, della direzione regionale Lazio, inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n,32; Vista la nota n. 958 U/G del 24 settembre 2010 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma - esprime parere favorevole; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio provinciale di Rieti;
Determina:
Il periodo di mancato funzionamento del servizio catastale del sotto indicato ufficio e' accertato come segue: per il giorno 20 settembre 2010, dalle ore 14,00 e per tutto il giorno 21 settembre 2010 il mancato funzionamento del servizio catastale dell'ufficio provinciale di Rieti; Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Rieti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2010
Il direttore regionale: Gandolfi |