Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 ottobre 2010
Riconoscimento, al sig. Baque Marcillo Agustin Alcides, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, distribuzione e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose e protezione antincendio.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda del sig. Baque Marcillo Agustin Alcides, cittadino ecuadoregno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della laurea in ingegneria industriale, conseguita nel 1997 presso l'«Universidad De Guayaquil» (Ecuador), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, distribuzione e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento, solo per le attivita' di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), g) del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessita' di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attivita' di installazione di impianti di distribuzione e utilizzo di gas e sollevamento di persone o cose, di cui all'art. 1, comma 2, lettere e), f) del decreto ministeriale n. 37/2008, perche' dalle materie studiate per il conseguimento del titolo di studio non si individuano esami attinenti al settore di impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas e sollevamento di persone o cose;
Sentito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria CNA - Installazione impianti;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 104872 del 9 agosto 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;
Verificato che il richiedente non si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1

1. Al sig. Baque Marcillo Agustin Alcides, cittadino ecuadoregno, nato a Manabi Jipijapa (Ecuador) il 28 febbraio 1963 e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attivita' di installazione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessita' di applicazione di misura compensativa, mentre non e' riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attivita' di installazione di impianti di distribuzione e utilizzo di gas, sollevamento di persone o cose, di cui alle lettere e), f) dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008 in quanto dall'elenco delle materie studiate per il conseguimento del titolo studio non si individuano esami attinenti ai restanti settori richiesti.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: Vecchio
 
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