Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2010
Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero della difesa.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante norme in materia di riordino degli organismi collegiali e monocratici operanti presso le amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, concernente il regolamento di riordino degli organismi esistenti presso il Ministero della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi del richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, concernente il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della difesa, ai sensi del richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito , con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono prorogati gli organismi collegiali ritenuti utili ai sensi del comma 2-bis del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Ritenuto che gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 non rientrano nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Viste le relazioni sull'attivita' svolta, presentate dalla Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, dalla Commissione italiana di storia militare, dal Comitato etico, dal Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dalla Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, dalla Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, dalla Commissione per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, dalla Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, dalla Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, dal Comitato consultivo in materia contrattuale e dal Comitato pari opportunita';
Considerato che alcuni degli organismi individuati e riordinati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, e del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, continuano a essere indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali della Difesa;
Rilevata, dunque, la necessita' di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, di alcuni degli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, operanti presso il Ministero della difesa;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita';
Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

1. I sottoindicati organismi ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della difesa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 88, sono prorogati fino al 13 luglio 2012: °
a) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
b) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
c) Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito;
d) Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina;
e) Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico;
f) Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri;
g) Comitato consultivo in materia contrattuale;
h) Comitato pari opportunita'.
 
Art. 2

1. I sottoindicati organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della Difesa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, sono prorogati fino al 3 maggio 2012, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa:
a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b) Commissione italiana di storia militare;
c) Comitato etico.
 
Art. 3

1. La partecipazione agli organi collegiali di cui agli articoli 1 e 2 e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
2. Alla scadenza dei mandati dei componenti in carica e' fatto obbligo di nominare componenti la cui sede coincide con la localita' sede dell'organismo.
 
Art. 4

1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'art. 1 presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis, del decreto‑legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli stessi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a due anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita'.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 30 luglio 2010

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
per le pari opportunita'
Carfagna
Registrato alla Corte dei conti, il 22 settembre 2010 Ministeri istituzionali,Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 162
 
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