Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 settembre 2010
Modifica del decreto 1° luglio 2009 relativo al riconoscimento al sig. Billi Filippo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza proposta dal sig. Billi Filippo, nato il 30 settembre 1977 ad Arezzo (Italia), cittadino italiano, con la quale chiede il riesame del decreto dirigenziale datato 1° luglio 2009, ai fini di ottenere una riduzione alla sola prova orale vertente sulla materie di deontologia e ordinamento professionale;
Precisato che con il decreto dirigenziale di cui sopra era stata accolta, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, l'istanza presentata dall'interessato diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato dal «Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Lleida (Spagna), presso cui e' iscritto dal novembre 2007 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale orale vertente su: discussione di un caso pratico su una delle materie a scelta tra diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); elementi su una delle materie a scelta del candidato tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); elementi di deontologia professionale;
Considerato che a sostegno della istanza di riesame l'interessato ha prodotto documentazione attestante il superamento in Italia della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense;
Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;
Ritenuto che ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale dell'interessato;
Ritenuto, rispetto al precedente decreto dirigenziale oggetto di richiesta di modifica, che la prova orale possa essere limitata alle sole materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta della conferenza di servizi del 20 luglio 2010;

Decreta:

L'istanza di riesame presentata dal sig. Billi Filippo, nato il 30 settembre 1977 ad Arezzo (Italia), cittadino italiano, e' accolta con conseguente modifica del decreto dirigenziale datato 1° luglio 2009 nella parte relativa al contenuto della prova attitudinale da applicare.
Per l'effetto, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui al decreto dirigenziale del 1° luglio 2009 quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati," e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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