Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 ottobre 2010
Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Capo II sull'attuazione della predetta direttiva;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 novembre 2009, n. 259, recante «Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007»;
Visto il decreto direttoriale 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 aprile 2007, S.O. n. 80, recante disposizioni in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» emanato ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal decreto direttoriale. 20 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 maggio 2008, n. 102, e dal decreto direttoriale 26 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 maggio 2010, n. 103;
Considerata l'esigenza di apportare modifiche ad alcune disposizioni del predetto decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti 7 febbraio 2007, sia al fine di perfezionare la disciplina gia' posta in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente e del suo duplicato, sia al fine di coordinarne le disposizioni con le modifiche apportate al Codice della strada dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, in specie sull'articolo 115;
Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» in un unico organico provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente

1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale dell'attivita' di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio economico Europeo e' fatto obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente dal:
a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;
b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.
2. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata dagli Uffici Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito dell'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per documentazione ed in esenzione dal predetto esame, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo e dell'articolo 3 del presente decreto.
 
Art. 2

Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:
1. Nome del titolare;
2. Cognome del titolare
3. Data e luogo di nascita del titolare;
4. a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente;
5. a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualificazione del conducente;
6. Fotografia del titolare;
7. Firma del titolare
9. Categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
10. La data di scadenza di validita' della carta di qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o delle sottocategorie nonche' il codice nazionale 107 qualora il documento sia stato rilasciato, a seguito di formazione accelerata, a conducente di eta' inferiore a 21 anni per il trasporto di cose ed a 23 per il trasporto persone.
2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del comma precedente deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose.
 
Art. 3
Rilascio della carta di qualificazione del conducente per
documentazione

1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ai:
a) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoria D o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre la data del 9 settembre 2008;
b) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoria C o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre 2009;
c) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un'impresa avente sede in Italia, titolari di patenti di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria D o D+E e di certificato di abilitazione professionale corrispondente al CAP di tipo KD, conseguiti entro la data del 9 settembre 2008;
d) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un'impresa avente sede in Italia, titolari di patenti di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria C o C+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009.
2. Non puo' piu' essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, oltre la data del 9 settembre 2013 se abilita al trasporto di persone, e del 9 settembre 2014 se abilita al trasporto di cose.
3. Le carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo sono valide fino al 9 settembre 2013 se abilitano al trasporto di persone, ovvero fino al 9 settembre 2014 se abilitano al trasporto di cose.
 
Art. 4

Duplicato della carta di qualificazione del conducente

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo alle carte di qualificazione del conducente rilasciate in Italia.
2. Gli Uffici della Motorizzazione civile procedono all'emissione del duplicato della carta di qualificazione del conducente nei seguenti casi:
a) rinnovo di validita' della carta di qualificazione del conducente;
b) deterioramento, distruzione, smarrimento o furto della carta di qualificazione del conducente;
c) in ogni caso in cui varia il numero della patente indicato sulla carta di qualificazione del conducente.
2. Gli Uffici della Motorizzazione civile procedono al rilascio del duplicato della carta di qualificazione del conducente previa verifica della validita' della stessa nonche' della patente presupposta.
 
Art. 5

Rinnovo di validita' della carta di qualificazione per conducenti

1. La validita' della carta di qualificazione del conducente e' rinnovata dall'Ufficio motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede il soggetto che ha svolto il corso di formazione periodica, alla frequenza del quale e' subordinato il rinnovo.
2. Il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica, al termine dello stesso, rilascia al conducente un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 9 del DM 16 ottobre 2009.
3. Il soggetto di cui al comma 2, inoltre, trasmette al competente Ufficio della Motorizzazione civile, entro due giorni lavorativi dal termine del corso stesso e tramite il sito http://www.ilportaledellautomobilista.it/, l'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione periodica.
4. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione del duplicato della carta di qualificazione del conducente rinnovata nella validita'. Il rilascio di tale duplicato e' subordinato al ritiro della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa.
5. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone puo' essere rinnovata fino al compimento del sessantottesimo anno di eta' da parte del suo titolare, alle condizioni di cui all'art. 115, comma 2, lett. b), del Codice della strada.
 
Art. 6
Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente

1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente a seguito di esame, sono allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870, nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).
2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione, ovvero del duplicato per rinnovo di validita' o per deterioramento, sono allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).
3. Alla richiesta di rilascio del duplicato della carta di qualificazione del conducente smarrimento, sottrazione o distruzione, e' allegata l'attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
 
Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Dalla medesima data il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007, n. 80, S.O. n. 96, recante disposizioni in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' rilasciate carte di qualificazione del conducente per documentazione, richieste ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, di cui al comma 1. Con successive disposizioni saranno dettate istruzioni per la definizione delle suddette istanze di rilascio inoltrate in vigenza del predetto decreto e non ancora evase alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 2010

Il capo del Dipartimento: Fumero
 
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