Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 23 settembre 2010
Modifica dei PP.DG 5 maggio 2009, 14 ottobre 2009 , 10 dicembre 2009 e 16 giugno 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della «Camera Arbitrale di Roma», Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di ROMA", in Roma.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla G.U. n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;
Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;
Visti i PPDG 05/05/2009, 14/10/2009, 10/12/2009 e 16/06/2010 d'iscrizione al n. 44 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, della "CAMERA ARBITRALE DI ROMA", Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di ROMA", con sede legale in Roma, via De' Burro' n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005;
Vista l'istanza del 25 giugno 2010 prot. m. dg DAG 8 luglio 2010 n 94354.E con la quale il dott. Andrea MONDELLO, nato a Roma il 18 luglio 1949, in qualita' di legale rappresentante della "CAMERA ARBITRALE DI ROMA", Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di ROMA", ha chiesto l'inserimento di una ulteriore unita' nell'elenco dei conciliatori ( in via non esclusiva);
Considerato che ai sensi dell'art. 1 lett. e ) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione ; - che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f ) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; - che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004 per il conciliatore:
- avv. LAURORA Federica, nata a Roma il 15 dicembre 1974,

Dispone
la modifica dei PPDG 05/05/2009, 14/10/2009 , 10/12/2009 e 16/06/2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del Decreto Legislativo 17/01/2003 n. 5 della "CAMERA ARBITRALE DI ROMA", Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di ROMA", con sede legale in Roma, via De' Burro' n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005, limitatamente all'elenco dei conciliatori. Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unita':( in via non esclusiva) avv. LAURORA Federica, nata a Roma il 15 dicembre 1974. Resta ferma l'iscrizione al n. 44 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 23 settembre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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