Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2010 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2010, n. 181 |
Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 623, recante ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti, e successive modifiche; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'allegato B; Vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; Visto l'articolo 249 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, che vincola gli Stati membri al recepimento nel rispettivo ordinamento giuridico delle direttive comunitarie mediante provvedimenti legislativi di attuazione; Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004; Visto l'articolo 13 del Trattato di Lisbona, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130, che riconosce le esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai polli allevati per la produzione di carne, ivi inclusi i polli da carne detenuti in stabilimenti in cui siano allevati anche animali da riproduzione. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione: a) gli stabilimenti con meno di 500 polli; b) gli stabilimenti in cui sono allevati esclusivamente polli da riproduzione; c) gli incubatoi; d) i polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto, di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame; e) i polli allevati con metodi biologici in conformita' del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 e relativo regolamento (CE) di applicazione n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008. 3. Il proprietario e il detentore, come definiti all'articolo 2, sono responsabili, ciascuno per quanto di competenza, del benessere degli animali e dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 14 ottobre 1985, n. 623, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1985, n. 266, S.O. - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2001, n. 95. - L'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita: «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione); 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione); 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire); 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici; 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica; 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'; 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE; 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata); 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro; 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale; 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario (rifusione); 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania; 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini; 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE; 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna; 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie; 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.». - La direttiva 2007/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 luglio 2007, n. L 182. - Il regolamento (CE) 854/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. - Il regolamento (CE) 882/2004 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato cosi' sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191. - Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289. - La legge 2 agosto 2008, n. 130, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008, n. 185, S.O. Note all'art. 1: - Il regolamento (CE) n. 543/2008 e' pubblicato nella G.U.C.E. 17 giugno 2008, n. 157. - Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299. - Il regolamento (CE) n. 834/2007 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 luglio 2007, n. L 189. - Il regolamento (CE) n. 889/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 settembre 2008, n. L 250.
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) proprietario: la persona fisica o giuridica proprietaria dei polli; b) detentore: la persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente; c) autorita' competente: le autorita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193; d) veterinario ufficiale: un veterinario qualificato, in conformita' dell'allegato I, sezione III, capo IV, (parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorita' competente; e) pollo: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne; f) stabilimento: il luogo di produzione in cui si allevano polli; g) capannone: un edificio all'interno di uno stabilimento in cui e' allevato un gruppo di polli; h) area utilizzabile: un'area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera; i) densita' di allevamento: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile; l) gruppo: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento; m) tasso di mortalita' giornaliera: il numero dei polli deceduti in un capannone lo stesso giorno, compresi quelli eliminati per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100; n) tasso di mortalita' giornaliera cumulativo: la somma dei tassi di mortalita' giornaliera.
Note all'art. 2: - L'art. 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O., cosi' recita: «Art. 2 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare, al cui personale, nello svolgimento della specifica attivita', sono conferite le relative attribuzioni e le qualifiche di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283». - Per il regolamento (CE) n. 854/2004 vedi note alle premesse.
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| Art. 3 Norme per l'allevamento dei polli
1. Tutti gli stabilimenti devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato I. 2. La densita' massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m². 3. In deroga al comma 2, l'autorita' sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare una densita' di allevamento superiore, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I. 4. Qualora sia concessa la deroga di cui al comma 3, la densita' massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in qualsiasi momento 39 kg/m². 5. Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, l'autorita' sanitaria territorialmente competente puo' autorizzare un ulteriore aumento, fino ad un massimo di 3 kg/m² rispetto alla densita' di allevamento prevista nel comma 4. 6. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri e le modalita' per consentire le deroghe previste ai commi 3 e 5. 7. Il Ministero della salute, con il decreto di cui al comma 6, stabilisce le procedure che devono essere adottate per determinare la densita' di allevamento. |
| Art. 4 Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli
1. I proprietari e i detentori debbono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale. 2. I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita. 3. Il Ministero della salute, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, stabilisce i criteri e le modalita' per: a) l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2, in conformita' ai contenuti riportati nell'allegato IV; b) il rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita; c) il riconoscimento dell'esperienza acquisita anteriormente alla data del 30 giugno 2010; d) il sistema di controllo e di approvazione dei corsi di formazione di cui al comma 2. 4. I detentori forniscono istruzioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati negli stabilimenti, al personale addetto ad accudire i polli, catturarli o caricarli. 5. I proprietari che conferiscono i propri animali ad un detentore devono accertare che quest'ultimo sia in possesso del certificato di formazione previsto al comma 2. |
| Art. 5 Ispezioni
1. Le autorita' competenti effettuano ispezioni non discriminatorie presso gli stabilimenti, audit e controlli successivi, compresi quelli di cui all'allegato III, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. Le ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata di animali allevati e di stabilimenti, conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere degli animali e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati per altri fini. 3. Entro i termini previsti dal piano nazionale per il benessere animale: a) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali trasmettono agli assessorati regionali competenti una relazione sulle ispezioni effettuate ai sensi del comma 1; b) gli Assessorati regionali competenti trasmettono al Ministero della salute una relazione riepilogativa delle ispezioni effettuate dalle autorita' sanitarie locali ai sensi del comma 1, elaborata sulla base delle relazioni ricevute ai sensi della lettera a). 4. Il Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sulle ispezioni di cui al comma 1 effettuate nell'anno precedente. La relazione e' corredata di un elenco delle azioni piu' importanti intraprese dalle autorita' competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati. |
| Art. 6 Monitoraggio e controlli presso il macello
1. I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello in conformita' alle prescrizioni di cui all'allegato III. 2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, sono stabilite le procedure operative concernenti gli adempimenti previsti nel punto 3 dell'allegato III. 3. Il Ministero della salute sottopone alla Commissione europea i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno. |
| Art. 7 Guide alle buone pratiche di gestione
1. Le associazioni di categoria promuovono l'inclusione, nei manuali di corretta prassi operativa, di una sezione relativa al benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta applicazione del presente decreto. 2. Il Ministero della salute, Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, con l'ausilio del Centro di referenza nazionale sul benessere animale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, valuta le sezioni di cui al comma 1. 3. La valutazione di cui al comma 2, nei casi in cui sia inclusa una sezione relativa al benessere animale, e' vincolante ai fini della validazione dei manuali di corretta prassi operativa. |
| Art. 8 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro. 2. Il proprietario o detentore che viola la disposizione di cui all'allegato III, punto 1, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 750 euro a 2.250 euro. 3. Il proprietario o detentore che omette di porre in essere le azioni di cui all'allegato III, punto 3, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro. 4. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, in sede di primo accesso ispettivo, valutata la gravita' delle carenze riscontrate, puo' indicare nel verbale di ispezione le prescrizioni necessarie per l'adeguamento alla disciplina vigente in materia, assegnando al trasgressore un termine. Se il trasgressore non adempie le prescrizioni impartite nel termine prefissato il medesimo Servizio veterinario irroga le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. La procedura prevista dal comma 4 non si applica al trasgressore recidivo e nell'ipotesi di commissione delle violazioni gravi al benessere animale stabilite dal Ministero della salute con proprio decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 6. 6. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'attivita' svolta, a fine ciclo, per la durata dell'intero ciclo successivo in riferimento ai capannoni risultati non conformi. E' comunque d'obbligo salvaguardare il benessere degli animali mediante l'adozione di misure correttive d'urgenza. Nel periodo di sospensione dell'attivita' non vengono computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario. 7. Il detentore, privo del certificato di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro. 8. Il detentore che viola la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600 euro. 9. Il proprietario che non ottemperi all'obbligo previsto dall'articolo 4, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 9.300 euro. |
| Art. 9 Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e per il rilascio dei certificati, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi medesimi. 4. Agli oneri derivanti dalle ispezioni, dal monitoraggio e dai controlli successivi presso il macello di cui agli articoli 5 e 6, si fa fronte con le tariffe fissate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Note all'art. 9: - Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, cosi' recitano: «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorita' competenti per la verifica della conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. 2. Per il finanziamento dei controlli di cui al comma 1, si applicano le tariffe previste negli allegati al presente decreto, secondo le modalita' di cui all'art. 2. 3. Le tariffe di cui al presente decreto, che sostituiscono qualsiasi altra tariffa prevista per i controlli sanitari di cui al comma 1, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al comma 1. E' fatta salva la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche, sentita la Conferenza Stato-regioni. 3-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile.». «Art. 2 (Riscossione delle tariffe). - 1. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all'art. 1 sono riscosse le tariffe di cui all'allegato A. 2. Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione sono riscosse le tariffe di cui all'allegato B. 3. Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all'art. 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio. 4. L'autorita' competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attivita' unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi. 5. Alle tariffe di cui al presente decreto si applica l'art. 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 882/2004.». «Art. 3 (Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento delle tariffe). - 1. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente decreto avviene sulla base del costo effettivo del servizio, tenuto conto di quanto stabilito all'allegato VI al regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Gli importi delle tariffe riscosse dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono maggiorati nella misura prevista dal CCNL e dai contratti integrativi in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati fuori la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici come determinata nella sezione II dell'allegato C. L'importo di dette maggiorazioni e' destinato a garantire il funzionamento dei citati uffici fuori dall'orario di servizio. 3. Gli importi delle tariffe riscosse dalle ASL sono maggiorati del 30 per cento in presenza di controlli sanitari ufficiali effettuati, su richiesta dell'operatore dei settori interessati, in orario festivo o notturno. 4. Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio. 5. Relativamente alle attivita' di ispezione negli impianti di macellazione, ai fini di una valutazione omogenea dei costi sostenuti per l'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 854/2004, con provvedimento da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, possono essere fornite specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione.».
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| Art. 10 Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Note all'art. 10: - L'art. 117, terzo e quinto comma della Costituzione, cosi' recitano: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.». - L'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita: «3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
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| Art. 11 Disposizioni transitorie
1. Il ciclo di allevamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e i due cicli successivi non sono soggetti all'applicazione del decreto medesimo. 2. I detentori che gia' esercitano attivita' di allevamento dei polli alla data di entrata in vigore del presente decreto possono conseguire il certificato di formazione di cui all'articolo 4, comma 2, entro tre anni dalla suddetta data. |
| Art. 12 Disposizioni finali
1. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro della salute, per adeguarli alle modifiche tecniche adottate in sede comunitaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 settembre 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Fazio, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano |
| Allegato I
Norme applicabili agli stabilimenti (di cui all'art. 3, comma 1) Fermo restando quanto stabilito ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni: Abbeveratoi. 1. Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite. Alimentazione. 2. Il mangime e' disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti e non dev'essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione. Lettiera. 3. Tutti i polli hanno accesso in modo permanente a una lettiera asciutta e friabile in superficie. Ventilazione e riscaldamento. 4. Vi deve essere sufficiente ventilazione per evitare il surriscaldamento, se necessario in combinazione con i sistemi di riscaldamento per rimuovere l'umidita' in eccesso. Rumore. 5. Il livello sonoro deve essere il piu' basso possibile. La costruzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature sono tali da provocare la minore quantita' possibile di rumore e che in ogni caso non arrechino danno agli animali. Luce. 6. Tutti gli edifici sono illuminati con un'intensita' di almeno 20 lux durante le ore di luce, misurata a livello dell'occhio dell'animale e in grado di illuminare almeno l'80 % dell'area utilizzabile. Una riduzione temporanea del livello di luce puo' essere ammessa se ritenuta necessaria in seguito al parere di un veterinario. 7. Entro i sette giorni successivi al momento in cui i polli sono collocati nell'edificio e fino a tre giorni prima del momento previsto per la macellazione, la luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurita' di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurita' di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione della luce. Ispezioni. 8. Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno. Occorre prestare particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o di salute degli animali. 9. I polli gravemente feriti o che mostrano segni evidenti di deterioramento della salute, come quelli con difficolta' nel camminare o che presentano ascite o malformazioni gravi, e che e' probabile che soffrano, ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente. Un veterinario e' contattato ogniqualvolta se ne presenti la necessita'. Pulizia. 10. Ad ogni depopolamento definitivo, le parti degli edifici, delle attrezzature o degli utensili in contatto con i polli sono pulite e disinfettate accuratamente prima di introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali. Dopo il depopolamento definitivo di un capannone si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una lettiera pulita. Registrazioni. 11. Il proprietario o il detentore deve registrare, in formato cartaceo o elettronico, per ciascun capannone dello stabilimento, i seguenti dati: a) il numero di polli introdotti; b) l'area utilizzabile; c) l'ibrido o la razza dei polli, se noti; d) per ogni controllo, il numero di volatili trovati morti con indicazione delle cause, se note, nonche' il numero di volatili abbattuti e la causa; e) il numero di polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione. Le informazioni di cui al presente punto sono contenute in un registro il cui modello e' adottato con decreto di cui all'art. 3, comma 6; in alternativa gli operatori del settore possono utilizzare altri strumenti di registrazione gia' previsti e presenti in azienda, qualora contengono le informazioni di cui al presente punto. Tali registrazioni sono conservate per un periodo di almeno tre anni e vengono rese disponibili all'autorita' competente quando effettui un'ispezione o qualora ne faccia richiesta. Interventi chirurgici. 12. Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea. La troncatura del becco puo' tuttavia essere autorizzata dall'Autorita' Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali casi, detta operazione e' effettuata, soltanto previo parere di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di eta' inferiore a 10 giorni. Inoltre, l'Autorita' Sanitaria competente per territorio puo' autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione e' effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato. Il Ministero della salute, con il decreto di cui all'art. 3, comma 6, stabilisce i criteri generali per autorizzare gli interventi di cui al presente paragrafo. |
| Allegato II
Norme per il ricorso a densita' piu' elevate (di cui all'art. 3, comma 3) Notifica e documentazione. Si applicano le seguenti norme: 1. Il proprietario o il detentore comunica all'autorita' competente l'intenzione di ricorrere a una densita' superiore a 33 kg/m2 di peso vivo. Egli indica la densita' di allevamento che intende raggiungere ed informa l'autorita' competente di qualsiasi modifica della stessa almeno 15 giorni prima della collocazione del gruppo di polli nel capannone. Se l'autorita' competente lo richiede, la notifica e' accompagnata da un documento che riprende in sintesi le informazioni contenute nella documentazione di cui al punto 2. 2. Il proprietario o il detentore tiene a disposizione nel capannone la documentazione che descrive in dettaglio i sistemi di produzione. In particolare, tale documentazione comprende informazioni relative a particolari tecnici del capannone e delle sue attrezzature quali: a) una mappa del capannone indicante le dimensioni delle superfici occupate dai polli; b) sistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, comprese le rispettive ubicazioni, un piano della ventilazione indicante in dettaglio i parametri di qualita' dell'aria prefissati, come flusso, velocita' e temperatura dell'aria; c) sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua e loro ubicazione; d) sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti ad apparecchiature automatiche o meccaniche essenziali per la salute ed il benessere degli animali; e) procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali; f) tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate. La documentazione e' resa disponibile all'autorita' competente su sua richiesta ed e' tenuta aggiornata. In particolare, sono registrate le ispezioni tecniche al sistema di ventilazione e di allarme. Il proprietario o il detentore comunica senza indugio all'autorita' competente eventuali cambiamenti del capannone, delle attrezzature e delle procedure descritti che potrebbero influire sul benessere dei volatili. Norme per gli stabilimenti - controllo dei parametri ambientali. 3. Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che: a) la concentrazione di ammoniaca (NH³) non superi 20 ppm e la concentrazione di anidride carbonica (CO²) non superi 3000 ppm misurati all'altezza della testa dei polli; b) la temperatura interna non superi quella esterna di piu' di 3° C quando la temperatura esterna all'ombra e' superiore a 30° C; c) l'umidita' relativa media misurata all'interno del capannone durante 48 ore non superi il 70% quando la temperatura esterna e' inferiore a 10° C. |
| Allegato III
Monitoraggio e controlli successivi presso il macello (di cui all'art. 5, comma 1) 1. Mortalita'. 1.1. In caso di densita' di allevamento superiori a 33 kg/m², la documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di mortalita' giornaliera e il tasso di mortalita' giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore nonche' l'ibrido o la razza dei polli. 1.2. Sotto la supervisione del veterinario ufficiale, tali dati e il numero di polli da carne arrivati morti vengono registrati indicando lo stabilimento e il capannone dello stesso. La credibilita' dei dati e del tasso di mortalita' giornaliera cumulativo e' controllata tenendo conto del numero di polli da carne macellati e del numero di polli da carne arrivati morti al macello. 2. Ispezione post mortem. Nel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 854/2004, il veterinario ufficiale valuta i risultati dell'ispezione post mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nello stabilimento o nel capannone dello stabilimento di origine. 3. Comunicazione dei risultati. Se il tasso di mortalita' di cui al punto 1 o i risultati dell'ispezione post mortem di cui al punto 2 corrispondono a condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale comunica i dati al proprietario e al detentore degli animali e all'autorita' sanitaria nel cui ambito territoriale di competenza e' ubicato lo stabilimento di provenienza degli stessi, che intraprendono azioni appropriate. |
| Allegato IV
Formazione (di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) I corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 2, riguardano almeno la normativa comunitaria relativa alla protezione dei polli e in particolare i seguenti argomenti: a) allegati I e II; b) fisiologia dei polli, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress; c) aspetti pratici per l'adeguata manipolazione del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto; d) cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d'emergenza; e) misure di biosicurezza preventiva. |
| Allegato V
Criteri per il ricorso all'aumento della densita' massima (di cui all'art. 3, comma 5) 1. Criteri: a) il monitoraggio dello stabilimento effettuato dall'autorita' competente negli ultimi due anni non ha rivelato carenze rispetto ai requisiti del presente decreto; b) il proprietario o il detentore effettua il monitoraggio utilizzando le guide alle buone pratiche di gestione di cui all'art. 7; c) in almeno sette gruppi consecutivi di polli successivamente controllati e provenienti da un capannone, la mortalita' giornaliera cumulativa e' stata inferiore a 1% + 0,06% moltiplicato per l'eta' alla macellazione espressa in giorni. Qualora non sia stato effettuato alcun monitoraggio dello stabilimento dall'autorita' competente negli ultimi due anni, deve essere effettuato almeno un monitoraggio per controllare se sia rispettato il requisito di cui alla lettera a). 2. Circostanze eccezionali. In deroga al punto 1, lettera c), l'autorita' competente puo' decidere di aumentare la densita' di allevamento quando il proprietario o il detentore abbia fornito spiegazioni sufficienti riguardo alla natura eccezionale di un tasso di mortalita' giornaliera cumulativo piu' alto o abbia dimostrato che le cause sfuggono al suo controllo. |
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