Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 23 settembre 2010
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, denominato «Camera di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Pescara», in Pescara.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta.Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del Decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Vista l'istanza 29 aprile 2010 prot. DAG 28 giugno 2010 n. 90591.E con la quale l'avv. De Benedictis Lucio Stenio, nato a Teramo il 13 settembre 1948, in qualita' di legale rappresentante del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pescara ha chiesto l'iscrizione dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pescara denominato «Camera di conciliazione forense dell'ordine degli avvocati di Pescara», con sede legale in Pescara, via Lo Feudo c/o Palazzo di giustizia, C.F. 80007810684;
Visto il verbale della seduta 29 aprile 2010 dal quale risulta che, nell'ambito della Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pescara e' stato costituito un organismo non autonomo per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, denominato «Camera di conciliazione forense dell'ordine degli avvocati di Pescara»;
Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di conciliazione forense dell'ordine degli avvocati di Pescara» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;
Verificata in particolare:
la sussistenza dei requisiti di onorabilita' nei rappresentanti, amministratori e soci;
la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria;
la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del Decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. e) del Decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del Decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone
l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pescara, denominato «Camera di conciliazione forense dell'ordine degli avvocati di Pescara», con sede legale in Pescara, via Lo Feudo c/o Palazzo di giustizia, C.F. 80007810684, ed approva la tabella delle indennita' allegata alla domanda.
Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 121 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del Decreto ministeriale n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 23 settembre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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