Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 agosto 2010
Modalita' e termini per la destinazione al Fondo di solidarieta' per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, comma 29 e 30, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, del 5 per cento dell'utile netto annuale evidenziato nei bilanci di esercizio 2008 e 2009, delle cooperative a mutualita' prevalente.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
d'intesa con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che:
al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;
al comma 30, dispone che il Fondo e' alimentato, tra l'altro, dalle somme delle cooperative a mutualita' prevalente di cui all'art. 82, comma 25 e 26 del predetto decreto;
Visto il successivo art. 82 del predetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che:
al comma 25, dispone che le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile che presentano un debito di finanziamento, contratto con i soci, superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile di esercizio, destinino il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per i cittadini meno abbienti di cui all'art. 81, commi 29 e 30, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, secondo le modalita' e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro della giustizia;
al comma 26, prevede che la disposizione di cui all'art. 82, comma 25 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, si applichi in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata vigore del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e a quello successivo;
Visto l'art. 85 del suindicato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale stabilisce che detto provvvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerato che il decreto-legge n. 112/2008 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147 e che pertanto quanto previsto dall'art. 82, comma 26, del decreto-legge n. 112/2008 deve far riferimento ai bilanci relativi agli esercizi 2008 e 2009;
Visto l'art. 2512 del codice civile concernente «Cooperativa a mutualita' prevalente»;
Visto il decreto interdipartimentale n. 89030 del 16 settembre 2008, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cosi' come modificato e integrato dai decreti interdipartimentali n. 104376 del 7 novembre 2008 e n. 15964 del 27 febbraio 2009, recante «Criteri e modalita' di individuazione dei soggetti titolari del beneficio di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133/2008», l'ammontare del beneficio unitario, nonche' le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al ripetuto comma 32 del citato art. 81;
Vista la nota n. 93892 del 3 ottobre 2008, con cui la Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A., di provvedere all'apertura di un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, come previsto dall'art. 11 del suddetto decreto interdipartimentale n. 89030 del 16 settembre 2008, sul quale far affluire le disponibilita' attuali e future del Fondo speciale istituito dall'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/2008;
Vista la lettera n. 0123069 del 21 ottobre 2008, con cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. ha comunicato di aver dato corso, in esito alla richiesta della Direzione VI del dipartimento del Tesoro, all'apertura del conto corrente infruttifero n. 25012, intestato «MEF DIPTES FONDO ART81 L. 133-08», presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Dovendosi stabilire le modalita' e i termini con cui le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile che presentino in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio cosi' come risultante dalla data di approvazione del bilancio di esercizio dovranno versare, relativamente agli esercizi 2008 e 2009, il 5 per cento dell'utile netto annuale al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/2008;

Decretano:

Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile che presentino in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, cosi' come risultante alla data di approvazione del bilancio di esercizio, versano, relativamente agli esercizi 2008 e 2009, il 5 per cento dell'utile netto annuale, sul conto corrente infruttifero n. 25012, intestato «MEF DIPTES FONDO ART81 L.133-08», in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato.
I suddetti versamenti dovranno essere effettuati:
relativamente al bilancio d'esercizio 2008, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
relativamente al bilancio d'esercizio 2009, entro la data del 30 novembre 2010.
Il decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 5 agosto 2010


Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della giustizia
Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2010 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 227
 
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