IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e s.m.i. e visti, in particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi», e specificatamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»; l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 3 include l'«Acquedotto: Gela-Licata-Aragona e nuovo serbatoio di San Leo»; Vista la delibera 19 dicembre 2002, n. 136 (Gazzetta Ufficiale n. 122/2003), con la quale questo comitato ha assegnato all'intervento «lavori di rifacimento dell'Acquedotto Gela-Aragona» - del costo complessivo di 89,21 milioni di euro - un finanziamento di 53,57 milioni di euro, in termini di volume di investimento, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della citata legge n. 166/2002, in particolare imputando l'onere relativo, in quanto a 27 milioni di euro, sul limite di impegno quindicennale decorrente dal 2003 ed, in quanto a 26,57 milioni di euro, sul limite di impegno decorrente dal 2004; Vista la nota 4 maggio 2010, prot. n. 19350 , con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di prendere atto dell'avvenuta variazione del soggetto aggiudicatore, anche ai fini dell'accensione e/o erogazione dei mutui relativi ai finanziamenti assegnati all'opera in discorso; Considerato che, a seguito dell'inserimento dell'intervento relativo all'«Acquedotto Gela-Aragona» nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera n. 121/2001, il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia e' stato individuato dal presidente della giunta regionale della Sicilia quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002; Considerato che il decreto del presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 2006, n. 1 (GURS n. 22/2006) ha trasferito, a partire dal 31 dicembre 2006, le competenze attribuite al Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della menzionata regione; Considerato che, conseguentemente, con delibera n. 52/2007, questo Comitato aveva approvato la variazione del soggetto aggiudicatore, individuandolo nell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana, e indicando il termine del 31 dicembre 2009 per l'ultimazione e la messa in esercizio dell'opera; Preso atto che, per le motivazioni specificate nella relazione istruttoria, i lavori di rifacimento dell'Acquedotto Gela-Aragona non sono stati ancora ultimati e che dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 9 della L.R. Siciliana n. 19/2008, e' stata soppressa l'Agenzia regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' della Regione Siciliana; Preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indica come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il 15 febbraio 2011; Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:
1. Il nuovo soggetto aggiudicatore per l'opera «Acquedotto Gela-Aragona» e' individuato nell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' della Regione Siciliana. 2. Il Ministero istruttore provvedera' a monitorare l'avanzamento dei lavori. Roma, 22 luglio 2010
Il Presidente: Berlusconi Il segretario: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze foglio n. 287 |