Gazzetta n. 260 del 6 novembre 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»
DECRETO RETTORALE 2 luglio 2010
Approvazione dello Statuto della Scuola per l'istruzione a distanza (IaD).


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma Tor Vergata emanato con decreto rettorale 10 marzo 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998 ed entrato in vigore il 17 aprile 1998;
Visto il D.R. n. 2214 del 3 agosto 2000 di istituzione del Centro di spesa autonomo della Scuola per l'istruzione a distanza (IaD);
Vista la delibera del C.d.A. del 26 aprile 2010 con la quale viene modificato lo Statuto della Scuola;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Scuola per l'istruzione a distanza (IaD) secondo il testo di seguito riportato:
Art. 1
Istituzione e finalita' della Scuola

1. E' istituita la Scuola per i corsi di studio a distanza. La Scuola e' denominata «Scuola IaD».
2. Le finalita' della Scuola sono:
a) la promozione della conoscenza del modello insegnamento-apprendimento a distanza;
b) la realizzazione di corsi di studio a distanza, compresi quelli per l'apprendimento permanente;
c) la formazione di personale specializzato nelle metodologie e tecnologie della didattica a distanza;
d) la ricerca sui modi, forme e mezzi della comunicazione didattica.
3. La Scuola svolge compiti scientifici, didattici e di servizio e assicura le competenze metodologiche e tecnologiche precipue dell'istruzione a distanza.
4. Con l'approvazione delle facolta' interessate ed in collaborazione con le stesse anche con riferimento alla docenza, la Scuola puo' progettare, realizzare, coordinare e gestire corsi, di studio ed altre iniziative di formazione, nel rispetto della normativa nazionale e dello Statuto d'Ateneo in materia di ordinamento didattico universitario e di accreditamento dei corsi di studio a distanza.
5. La Scuola svolge attivita' di ricerca in collaborazione con i Dipartimenti e i Centri dell'Ateneo e con soggetti pubblici e privati sulla base di convenzioni, contratti od accordi.
6. La Scuola ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, nonche' finanziaria, amministrativa e contabile, compresa l'autonomia di spesa.
 
Art. 2
Organi

1. Sono organi della Scuola:
a) il Presidente;
b) il consiglio della Scuola;
c) il direttore;
d) il comitato di gestione;
e) il collegio didattico-scientifico.
 
Art. 3
Presidente

1. La carica di Presidente spetta al rettore o ad un suo delegato.
2. Il Presidente sovrintende e vigila sulla regolare attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di attivita' didattica, scientifica e di servizio della Scuola e sul regolare svolgimento delle stesse attivita'. Il Presidente ha la rappresentanza della Scuola.
 
Art. 4
Consiglio della Scuola

1. Il consiglio e' presieduto dal rettore o da un suo delegato. Esso e' composto da due docenti di ruolo designati da ciascun. preside di facolta', dal direttore, dal vicedirettore e da cinque docenti che prestano servizio presso la Scuola, nominati dal rettore. Hanno altresi' diritto di partecipare alle sedute, con voto deliberativo, i presidi e il direttore amministrativo.
2. Il consiglio e' convocato dal presidente almeno due volte l'anno.
3. Il consiglio delibera ogni anno il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attivita' della Scuola; quest'ultimo contiene gli indirizzi, i criteri e le priorita' anche in ordine alla gestione amministrativa e finanziaria della Scuola. In particolare:
a) determina i contenuti dei titoli di studio, culturali e professionali e delle iniziative di aggiornamento, di perfezionamento, di formazione e specializzazione professionale, che possono esser conseguiti tramite corsi a distanza;
b) vaglia ai fini del coordinamento dell'offerta formativa complessiva e con riguardo ai fabbisogni stimati, le proposte istitutive di corsi di studio presentate dalle strutture didattiche e scientifiche o da gruppi di docenti dell'Universita'; le proposte assicurano la disponibilita' delle competenze disciplinari, dei mezzi e delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione dei corsi;
c) delibera l'attivazione dei corsi di studio, compresi quelli definiti con la collaborazione di soggetti pubblici e privati;
d) delibera le forme di validazione e certificazione dei corsi di studio attivati.
 
Art. 5
Direttore

1. Il direttore della Scuola e' nominato dal rettore tra i componenti del consiglio, previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. in caso di assenza o impedimento, e' sostituito da un vicedirettore, nominato dal rettore.
2. Il direttore svolge funzioni di iniziativa, di promozione e di gestione della Scuola IaD nell'ambito delle deliberazioni adottate dal consiglio e dal comitato di gestione; in particolare:
a) istruisce il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attivita' della Scuola e gli altri atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio;
b) dispone tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili della Scuola in attuazione delle deliberazioni del consiglio, coadiuvato da un segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilita';
c) attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione, compresi quelli inerenti la liquidazione delle spese;
d) cura la gestione dei beni e dei servizi, nonche' l'organizzazione del lavoro della Scuola;
e) adotta in casi straordinari di necessita' ed urgenza atti di competenza del comitato di gestione, che sottopone senza indugio alla ratifica di quest'ultimo.
 
Art. 6
Comitato di gestione

1. Il comitato di gestione e' composto dal direttore, che lo presiede, dal vicedirettore e da sei membri proposti dal direttore, approvati dal consiglio della Scuola e nominati dal rettore.
Partecipa alle sedute, con funzioni di segretario verbalizzante, il segretario amministrativo della Scuola IaD.
2. Enti pubblici e privati che assicurano sostegno finanziario alla realizzazione delle attivita' detta Scuola possono chiedere che faccia parte del comitato di gestione, con voto consultivo, un proprio rappresentante specialista di metodologie e di tecnologie congrue con le finalita' della Scuola.
3. Spetta al comitato di gestione:
a) deliberare in ordine all'utilizzazione dei fondi assegnati alla Scuola;
b) deliberare in ordine all'uso dei beni in dotazione alla Scuola;
c) approvare la stipula delle convenzioni e contratti d'interesse della Scuola;
d) dettare criteri in ordine all'utilizzazione del personale;
e) deliberare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
f) ratificare i provvedimenti adottati dal direttore in casi straordinari di necessita' e d'urgenza.
 
Art. 7
Collegio didattico-scientifico

1. Il collegio didattico-scientifico e composto da 15 docenti eletti tra i direttori di master a distanza e i responsabili di insegnamento nei corsi di laurea a distanza presso la Scuola Iad.
2. Sono membri di diritto del collegio didattico-scientifico i presidenti dei corsi di laurea a distanza.
3.Il collegio didattico-scientifico elegge al suo interno il suo presidente, che lo convoca almeno cinque volte l'anno, ed il vicepresidente.
4. Il collegio didattico-scientifico cura la progettazione e la realizzazione delle attivita' e delle iniziative della Scuola. In particolare:
a) fissa le linee di ricerca e le modalita' di sperimentazione didattica per le attivita' scientifiche;
b) delibera la partecipazione a bandi e cura lo svolgimento di progetti e commesse di ricerca e di formazione;
c) coordina e cura la gestione dell'offerta formativa, deliberata dal consiglio;
d) determina, sentito il nucleo di valutazione, indicatori e standard di valutazione (efficacia, efficienza ed economicita') delle metodologie e delle tecnologie adottate;
e) vigila sulla qualita' delle attivita' e delle iniziative scientifiche e didattiche svolte.
 
Art. 8
Oneri amministrativi e tecnici

1. La Scuola assolve i compiti amministrativi, tecnici e di segreteria studenti e assume gli altri oneri che attengono al funzionamento della Scuola medesima. L'utilizzazione del personale amministrativo e tecnico e' disciplinato con regolamento deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
 
Art. 9
Risorse finanziarie

1. Il 90% delle somme derivanti dalle iscrizioni ai corsi di studio a distanza attivati dalla Scuola in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e da eventuali convenzioni od accordi e contratti e' destinato al funzionamento della Scuola. Il 10% delle somme predette e' destinato al bilancio dell'Universita'.
2. Le somme di pertinenza della Scuola IaD sono trasferite dalla ragioneria dell'Universita' alla segreteria amministrativa della Scuola.
3. La Scuola si avvale della collaborazione dei docenti e del personale amministrativo e tecnico dell'Universita'. Detta collaborazione puo' essere remunerata, entro i limiti di bilancio della Scuola, sulla base dell'attivita' svolta, nella misura fissata con regolamento deliberato dal senato accademico, su parere conforme del consiglio di amministrazione.
 
Art. 10
Risorse umane

1. Per far fronte ai suoi oneri scientifici, didattici e di servizio, riferiti alle competenze professionali proprie della educazione a distanza, dell'e-Learning e del Lifelong Learning, conformemente agli standard internazionali, la Scuola IaD e' dotata di un organico docente di ruolo. Detto organico si finanzia tramite fondi esterni provenienti da aziende, enti o istituzioni e tramite proventi determinati dalle attivita' scientifiche, didattiche e di servizio della Scuola.
2. Specifiche disposizioni provvederanno a regolamentare, oltre alle procedure di reclutamento, le ipotesi di anticipata interruzione di cofinanziamento o di inadempimento delle aziende, enti o istituzioni finanziatori.
 
Art. 11
Norme finali

1. L'assunzione di oneri didattici presso la Scuola da parte di docenti dell'Ateneo non comporta modifiche dell'organico d'Ateneo distinto per facolta' e dell'inquadramento per settore scientifico disciplinare.
2. La Scuola puo' avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti. di diritto privato, di personale in possesso di adeguati requisiti scientifici e tecnico-professionali, conferendo incarichi gratuiti o retribuiti.
3. Ai fini del presente statuto, ai docenti di ruolo sono equiparati i docenti dell'Ateneo in quiescenza, che abbiano un contratto d'insegnamento con l'Ateneo stesso.
4. I titolari degli organi di cui al presente statuto durano in carica tre anni e sono rinnovabili per non piu' di due volte.
5. All'attuazione ed all'integrazione del presente statuto si provvede, ove non diversamente disposto, con regolamenti deliberati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
Il presente decreto verra' registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.
Roma, 2 luglio 2010

Il rettore: Lauro
 
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