Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 settembre 2010, n. 182 |
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, in materia di norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, «Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale»; Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, «Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri»; Sentito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 5584.U del 3 agosto 2010);
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615
1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Controllo sulla gestione patrimoniale). - 1 Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalita' previste per l'elezione dei componenti del consiglio. 2. L'incarico di revisore contabile ha la stessa durata del consiglio. 3. Se il revisore non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato, con decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 23 marzo 1993, n. 84 Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale.): «Art. 4 (Norme regolamentari). - l . Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.». - Il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, reca: «Regolamento recante norme relative, all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
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| Art. 2
Modificazione dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615
1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e' sostituito dal seguente: «6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalita' previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 12, del citato decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Consiglio Nazionale). - 1. Il Consiglio nazionale e' composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali [, dura in carica tre anni dalla proclamazione degli eletti e i componenti non sono eleggibili per piu' di due volte consecutive]. La carica di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale. 2. Il Consiglio nazionale elegge, tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni: a) promuove e coordina le attivita' degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignita' e del prestigio della professione; b) designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali; c) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione; d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in ia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo; e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalita' di riscossione; f) provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 13. 3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno. 4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini regionali o interregionali. Il presidente e' tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti. 5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, e' approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale. 6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalita' previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la disposizione di cui al comma 2, dell'art. 3.».
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| Art. 3 Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino alla data di scadenza dei collegi dei revisori di cui agli articoli 3 e 12, comma 6, del decreto ministeriale n. 615 del 1994, resta in carica il professionista piu' anziano iscritto al registro dei revisori contabili. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 settembre 2010
Il Ministro della giustizia Alfano Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Gelmini Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 281
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 12, comma 6, del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 si veda nelle note all'art. 2.
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