Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 settembre 2010, n. 182
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, in materia di norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, «Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale»;
Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, «Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri»;
Sentito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 5584.U del 3 agosto 2010);

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre
1994, n. 615

1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Controllo sulla gestione patrimoniale). - 1 Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalita' previste per l'elezione dei componenti del consiglio.
2. L'incarico di revisore contabile ha la stessa durata del consiglio.
3. Se il revisore non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato, con decreto Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 4, della legge 23 marzo
1993, n. 84 Ordinamento della professione di assistente
sociale e istituzione dell'albo professionale.):
«Art. 4 (Norme regolamentari). - l . Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari
sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e
alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il
medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi
regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del
consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.».
- Il decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615,
reca: «Regolamento recante norme relative, all'istituzione
delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del
Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai
procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione
dall'albo professionale.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2

Modificazione dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre
1994, n. 615

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e' sostituito dal seguente:
«6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalita' previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 12, del citato decreto
ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Consiglio Nazionale). - 1. Il Consiglio
nazionale e' composto da quindici membri eletti tra gli
iscritti negli albi regionali e interregionali [, dura in
carica tre anni dalla proclamazione degli eletti e i
componenti non sono eleggibili per piu' di due volte
consecutive]. La carica di consigliere nazionale e'
incompatibile con quella di consigliere di un ordine
regionale o interregionale.
2. Il Consiglio nazionale elegge, tra i suoi
componenti, nella prima seduta, il presidente,
vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita
le seguenti attribuzioni:
a) promuove e coordina le attivita' degli ordini
regionali o interregionali dirette alla tutela della
dignita' e del prestigio della professione;
b) designa i rappresentanti dell'ordine in
commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;
c) esprime pareri su questioni di carattere generale
che interessano la professione;
d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei
consigli degli ordini regionali o interregionali in ia
elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la
cancellazione dall'albo;
e) determina, con delibera approvata dal Ministero
vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti
negli albi e le relative modalita' di riscossione;
f) provvede all'amministrazione del proprio
patrimonio e redige annualmente la previsione spesa e il
conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del
collegio di cui all'art. 13.
3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel
suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio
nazionale, formulando l'ordine del giorno.
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei
mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con
indicazione specifica delle questioni da trattare, la
maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di
ordini regionali o interregionali. Il presidente e' tenuto
ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate
dai richiedenti.
5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario,
che lo sottoscrive con il presidente, e' approvato dal
consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del
verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o
interregionale.
6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla
gestione patrimoniale e' attribuito ad un revisore dei
conti iscritto nel registro dei revisori contabili, eletto
dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le
modalita' previste per l'elezione dei componenti del
Consiglio nazionale. Al revisore, si applica la
disposizione di cui al comma 2, dell'art. 3.».



 
Art. 3
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di scadenza dei collegi dei revisori di cui agli articoli 3 e 12, comma 6, del decreto ministeriale n. 615 del 1994, resta in carica il professionista piu' anziano iscritto al registro dei revisori contabili.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 settembre 2010

Il Ministro della giustizia
Alfano
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 281



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 11
ottobre 1994, n. 615 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 12, comma 6, del decreto
ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 si veda nelle note
all'art. 2.



 
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