Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 29 ottobre 2010
Programma operativo nazionale ricerca e competitivita' 2007-2013, regioni della convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. (Avviso - Asse I: Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo operativo: reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza - I azione: distretti di alta tecnologia e relative reti - II azione: laboratori pubblico-privati e relative reti). (Decreto n. 713/RIC)


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, sulla riforma dell'organizzazione del Governo ex art. 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 4, comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria del 24 dicembre 2007, n. 244» ed in particolare l'art. 1 che accorpa il Ministero dell'istruzione con il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale, tra l'altro, e' stato previsto che le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2009, n. 16, «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, «Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale» (Gazzetta Ufficiale 245 del 21 ottobre 2009) e in particolare l'Allegato 3 - Punto 3) che stabilisce che l'Autorita' di gestione dei programmi operativi comunitari 2000-2006 e 2007-2013 e' l'ufficio VII della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
Visti i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;
Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera: CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007;
Visti i Programmi operativi regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle quattro regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti nell'ambito del QSN e adottati con rispettive decisioni della Commissione europea;
Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e competitivita'» 2007-2013 per le regioni della convergenza (di seguito PON R & C), previsto dal QSN e adottato con decisione CE (2007) 6882 della Commissione europea del 21 dicembre 2007 (CCI: 2007IT161PO006), e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione (FDR) per l'attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni;
Considerato che il PON R & C individua quale autorita' di gestione prevista dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal regolamento (CE) 1828/2006 il dirigente pro-tempore dell'ufficio VII della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca del MIUR;
Considerato che il PON R & C individua quale organismo intermedio previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento (CE) n. 1828/2006 il dirigente pro-tempore della divisione V della DG per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico;
Visto che il Programma si articola in assi prioritari d'intervento e obiettivi operativi e che nell'ambito dell'asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali» si colloca l'obiettivo operativo «Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza», che nell'ambito dell'asse II «Sostegno all'innovazione» si colloca l'obiettivo operativo «Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della societa' dell'informazione» e che nell'ambito dell'asse III «Assistenza tecnica e attivita' di accompagnamento» si colloca l'obiettivo operativo «Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema» da perseguire anche con specifiche iniziative di osmosi nord/sud;
Visto che il PON R & C contempla un percorso attuativo degli interventi programmati fondato prioritariamente sulla stipula di appositi APQ o l'attivazione di altri strumenti della «governante» multi livello, al fine di rendere sinergici e complementari gli interventi cofinanziati dallo stesso PON e dai POR delle quattro regioni convergenza ed evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due livelli di programmazione;
Considerato il lavoro istruttorio svolto dal MIUR e dalle quattro amministrazioni regionali, in coerenza con le indicazioni emerse nel comitato di sorveglianza del 7 maggio 2008, finalizzato all'individuazione dei fabbisogni e delle linee di indirizzo strategico da perseguire in materia di ricerca e innovazione nelle quattro regioni della convergenza in coerenza con gli obiettivi specifici e operativi del PON R & C;
Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e i presidenti delle regioni della convergenza, per l'attuazione del PON R & C;
Visto il primo comma dell'art. 3 del predetto protocollo nel quale e' previsto che «per dare attuazione ai contenuti del protocollo d'intesa il MIUR e le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia si impegnano alla definizione e relativa sottoscrizione di specifici Accordi di programma quadro (APQ), individuati quali principali strumenti operativi di attuazione del PON ricerca e competitivita'»;
Visti gli Accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti il 31 luglio 2009 tra il MIUR, il Ministero dello sviluppo economico - MiSE e tre delle regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonche' gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in essi richiamati;
Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 8 ottobre 2009 tra il MIUR, il Ministero dello sviluppo economico - MiSE e la regione Siciliana, nonche' gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in esso richiamati;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale D.M. 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare il decreto ministeriale del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric. recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000;
Visto il decreto ministeriale D.M. 2 gennaio 2008, recante «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297) alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Gazzetta Ufficiale L 124 del 20 maggio 2003) che sostituisce la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;
Visto il decreto ministeriale del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese» (Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre 2005);
Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale per il 2007-2013 (GUCE serie C n. 54 del 4 marzo 2006);
Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI (GUCE serie C n. 194 del 18 agosto 2006);
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore - «de minimis» (GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006), e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la comunicazione della CE n. 2006/C 323/01 sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo & Innovazione (GUCE del 30 dicembre 2006);
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (Aiuto di Stato n. 324/2007);
Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GUUE serie C n. 82 del 1° aprile 2008);
Vista la comunicazione della commissione sull'applicazione degli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia (GUUE serie C n. 155 del 20 giugno 2008);
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GUCE serie L n. 214 del 9 agosto 2008);
Vista la legge 8 agosto 1985,n.443 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985) legge quadro per l'artigianato e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994) che individua i parchi scientifici e tecnologici del Mezzogiorno d'Italia;
Considerato opportuno procedere all'attuazione dell'azione I «Distretti di alta tecnologia e relative reti» e dell'azione II «Laboratori pubblico-privati e relative reti» previste nell'ambito dell'obiettivo operativo «Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza», attraverso le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999;
Ritenuto necessario creare opportune sinergie ed integrazioni tra gli interventi dell'asse I e nello specifico per le azioni I e azione II;
Considerato opportuno, ai fini della creazione o rafforzamento di reti, preliminarmente individuare, valorizzare e potenziare le esperienze aggregative gia' avviate e, in particolare, dei distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati;
Vista la delibera CIPE dell'11 dicembre 2004, n. 81 che ha assegnato definitivamente l'importo di 140 milioni di euro per la realizzazione di azioni ed iniziative finalizzate all'attivazione di Distretti ad alta tecnologia nelle regioni del Mezzogiorno attraverso specifici accordi di programma;
Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 9 marzo 2005 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e la regione Campania per la realizzazione del distretto ad alta tecnologia «Ingegneria dei materiali compositi polimerici e strutture»;
Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 28 aprile 2005 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e la regione Puglia per la realizzazione di distretti ad alta tecnologia nei settori meccatronica, high tech, e biotecnologie (agroalimentare);
Visto il III atto integrativo dell'Accordo di programma quadro (APQ) in materia di «Ricerca» sottoscritto in data 27 novembre 2007 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e la regione Puglia per la realizzazione di un distretto ad alta tecnologia nel settore «Energia»;
Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 3 agosto 2005 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e la regione Calabria per la creazione di due distretti ad alta tecnologia nei settori della «logistica e trasformazione» e dei «beni culturali»;
Visto l'Accordo di programma quadro (APQ) sottoscritto in data 14 giugno 2005 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e la regione Sicilia per la realizzazione di distretti ad alta tecnologia nei settori agrobio e pesca ecocompatibile, trasporti navali e commerciali, micro e nanosistemi;
Vista la deliberazione n. 83 del 13 novembre 2003 del CIPE che al punto 2, nell'assegnare al MIUR l'importo complessivo di 900 milioni di euro, destina 240 milioni di euro al potenziamento di centri di ricerca pubblico-privati presenti nel mezzogiorno, con annesse attivita' di formazione;
Visto il decreto direttoriale n. 602 del 14 marzo 2005 «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione per la realizzazione e/o potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2005;
Visti i laboratori pubblico-privati finanziati con le risorse di cui al decreto direttoriale n. 602/2005 attuato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, nell'ambito delle regioni della convergenza;
Viste le risorse comunitarie (FESR) e nazionali (FDR) destinate per questi interventi nell'ambito del protocollo di intesa del 25 giugno 2009 e complessivamente pari a euro 915 milioni di euro;
Visto in particolare, l'art. 13 del predetto decreto ministeriale n. 593 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni che consente il ricorso alla procedura negoziale per la realizzazione di interventi di particolare interesse del Ministero;
Visti i criteri di selezione delle operazioni da cofinanziare sul PON R & C presentati nel comitato di sorveglianza del 7 maggio 2008 e approvati il 6 giugno 2008 con procedura scritta;
Viste le indicazioni formulate dal tavolo tecnico previsto dal citato protocollo di intesa, istituito con decreto ministeriale prot. 624/Ric del 22 ottobre 2009, in relazione alla linea di intervento n. 2 indicata negli APQ del 31 luglio 2009 e dell'8 ottobre 2009;
Visto il testo dell'avviso predisposto dall'autorita' di gestione del PON R & C e trasmesso con nota n. 2831 del 26 ottobre 2010;
Ritenuto di poter procedere alla pubblicazione del suddetto avviso;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e oggetto dell'intervento

1. Il Programma operativo nazionale «Ricerca e competitivita'» 2007-2013 (di seguito «PON R & C») per le regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dell'Unione europea e da risorse nazionali (Fondo di rotazione - FDR), ricomprende, nell'ambito dell'asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali», lo sviluppo di azioni denominate «Distretti di alta tecnologia e relative reti» e «Laboratori pubblico-privati e relative reti».
2. Per «Distretti ad alta tecnologia» si intendono aggregazioni su base territoriale di imprese, universita' ed istituzioni di ricerca, guidate da uno specifico organo di governo, focalizzate su un numero definito e limitato di aree scientifico-tecnologiche strategiche, idonee a sviluppare e consolidare la competitivita' dei territori di riferimento e raccordate con insediamenti di eccellenza esistenti in altre aree territoriali del paese.
3. I «Laboratori pubblico-privati» costituiscono un insieme integrato e organico di attivita' di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale, che contempla la partecipazione congiunta di atenei, imprese ed enti pubblici di ricerca per il perseguimento di obiettivi scientifico-tecnologici sia di breve-medio periodo sia di medio-lungo periodo.
4. Il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito «MIUR») e le 4 regioni della convergenza del 25 giugno 2009, e i successivi Accordi di programma quadro (APQ), hanno destinato, a tale scopo, risorse finanziarie, tra quelle di competenza del MIUR, complessivamente pari 915 milioni di euro, finalizzate sia al potenziamento delle migliori esperienze esistenti, sia al sostegno di nuove esperienze.
5. Il MIUR, ai fini della migliore attuazione complessiva delle azioni descritte, intende preliminarmente individuare i migliori modelli di aggregazione pubblico-privata esistenti sui predetti territori, valorizzandoli e/o potenziandoli, attraverso interventi a sostegno di attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nonche' di connesse attivita' di formazione per la creazione di una massa critica di capitale umano con profilo scientifico-tecnologico ed attitudini imprenditoriali idonee a favorire i mutamenti tecnologici ed economici delle regioni della convergenza.
6. Con il decreto ministeriale prot. n. 1/Ric del 18 gennaio 2010 «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitivita' 2007-2013» regioni convergenza asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali obiettivo operativo: aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori. Azione: interventi di sostegno della ricerca industriale», il MIUR ha inteso sviluppare interventi finalizzati a sostenere, nel breve-medio periodo, la competitivita' e la crescita di capacita' innovative di ben definiti settori produttivi, localizzati nelle regioni della convergenza.
7. L'attuale «Avviso», rivolto allo sviluppo/potenziamento dei distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privato esistenti, nonche' alla creazione di nuovi distretti ad alta tecnologia e/o nuove aggregazioni vuole invece avere una chiara distintivita' e specificita'.
8. Le dinamiche del cambiamento tecnologico, la rapida evoluzione e convergenza delle tecnologie abilitanti (tra le altre, le tecnologie genetiche, le tecnologie dei materiali, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le tecnologie connesse al funzionamento del cervello, le tecnologie per l'energia e per l'ambiente) dischiudono nuove opportunita' per il mercato e la societa', in termini di nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi mercati, nuovi settori produttivi, diverse modalita' di organizzazione della produzione, delle istituzioni, dei servizi sociali ed in particolare della pubblica amministrazione.
9. Per valorizzare questi spazi di opportunita' e quindi il loro impatto sulla «mutazione strutturale» dei sistemi economici delle regioni della convergenza, auspicata come obiettivo di fondo del PON R & C, assumono rilevanza le operazioni strategiche inter-istituzionali (imprese, universita', enti pubblici di ricerca) con valenza inter-disciplinare ed internazionale, finalizzate ad integrare ricerca-formazione-innovazione.
10. I distretti ad alta tecnologia, i laboratori pubblico-privati e eventuali nuove aggregazioni pubblico-private debbono pertanto concorrere a realizzare sistemi integrati e coerenti di «ricerca-formazione-innovazione» da identificare come propulsori della crescita economica sostenibile delle regioni della convergenza.
11. I distretti ad alta tecnologia, inglobando e/o collegandosi ai laboratori pubblico-privati, nonche' stabilendo e valorizzando possibili connessioni con analoghe esperienze esistenti al di fuori delle regioni della convergenza, attraverso progetti di ricerca interdisciplinari connessi alle tecnologie abilitanti e attraverso pratiche lavorative eccellenti ed approfondimenti teorici, debbono sviluppare una massa critica di competenze interdisciplinari, capacita' innovative e creare l'imprenditorialita' emergente dai saperi scientifici e tecnologici (start-up, spin-off di ricerca).
12. Negli ultimi anni il MIUR, attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) a tale scopo assegnate dal CIPE, e in accordo con le amministrazioni delle regioni della convergenza, ha favorito la nascita di una serie di distretti ad alta tecnologia e di laboratori pubblico-privati, anche finanziando, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, una pluralita' di progetti di ricerca industriale (comprensivi di attivita' di sviluppo sperimentale e di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca), tuttora in corso di svolgimento.
13. Gli interventi contemplati nel presente avviso si rivolgono sia al potenziamento e all'eventuale completamento di quanto avviato, d'intesa con le regioni della convergenza, in questi ultimi anni, sia alla creazione di nuovi distretti ad alta tecnologia e/o nuove aggregazioni pubblico-private, secondo quanto concordato con le amministrazioni regionali, in modo da integrare le azioni con le linee di sviluppo strategico degli enti stessi.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, e ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni, s'intende per:
Distretto ad alta tecnologia: aggregazione su base territoriale di imprese, universita' ed istituzioni di ricerca, guidata da uno specifico organo di governo, focalizzata su un numero definito e limitato di aree scientifico-tecnologiche strategiche, idonea a sviluppare e consolidare la competitivita' dei territori di riferimento e raccordata con insediamenti di eccellenza esistenti in altre aree territoriali del paese.
Laboratorio pubblico-privato: un insieme integrato e organico di attivita' di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale, che contempla la partecipazione congiunta di atenei, imprese ed enti pubblici di ricerca per il perseguimento di obiettivi scientifico-tecnologici sia di breve-medio periodo sia di medio-lungo periodo.
Piano di sviluppo strategico: un documento programmatico, di durata almeno quinquennale, illustrativo dei risultati perseguiti e conseguiti, degli aspetti istituzionali e organizzativi, delle linee di azione, degli obiettivi del distretto ad alta tecnologia esistente e/o del laboratorio pubblico-privato esistente.
Studio di fattibilita': un documento programmatico volto alla definizione degli obiettivi, delle tematiche specifiche, e delle linee di azione per la costituzione e della relativa messa in rete, nei settori prioritari indicati nei relativi APQ, di nuovi distretti ad alta tecnologia e/o di nuove aggregazioni pubblico-private.
Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche.
Sviluppo sperimentale: attivita' consistenti nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Possono, altresi', ricomprendersi attivita' di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Non si ricomprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
Organismi di ricerca: soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento, che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
la principale finalita' statutaria consiste nello svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
le imprese in grado di esercitare influenza su tali soggetti, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca del soggetto medesimo, ne' ai risultati prodotti.
Piccole e medie imprese (PMI): le imprese di piccole e medie dimensioni che rientrano nei parametri stabiliti nel decreto ministeriale del 6 dicembre 2005 n. 3245/Ric recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000.
Grandi imprese (GI): tutte le imprese che non rientrano nella categoria di cui al precedente paragrafo.
 
Art. 3
Sviluppo/potenziamento di distretti ad alta tecnologia
e di laboratori pubblico-privati

1. Con il presente avviso, il MIUR si pone l'obiettivo di individuare e potenziare le migliori tra le esperienze esistenti, valorizzando le connessioni tra queste e/o con altre aggregazioni di tipo pubblico-privato attive nelle regioni della convergenza e nell'intero territorio nazionale, favorendo in tal modo la presenza nelle regioni predette di competenze scientifico-tecnologiche di eccellenza e integrate tra soggetti pubblici e privati, concentrate su ambiti tecnologici idonei a garantire una crescita competitiva e strutturale del quadro sociale, economico e industriale del territorio.
2. In particolare, qui di seguito si riporta l'elenco analitico dei distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati esistenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


3. Ai fini di cui al comma 1, il MIUR intende, per lo sviluppo/potenziamento di distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico/privati esistenti, invitare i relativi soggetti attuatori a presentare specifici e articolati piani di sviluppo strategico dell'aggregazione, unitamente a specifici progetti di ricerca, sviluppo e formazione, caratterizzati dal forte riferimento all'impiego di tecnologie abilitanti pervasive, con la finalita' di potenziare le aggregazioni piu' idonee a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di mutamento strutturale previsti, in tale ambito, dal PON R & C, e al raggiungimento dell'obiettivo specifico di promuovere mutamenti strutturali nelle regioni della convergenza cosi' come definito dal richiamato PON R & C.
 
Art. 4
Soggetti ammissibili

1. Il presente avviso e' rivolto ai soggetti attuatori di ciascuno dei distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati esistenti (i «Soggetti attuatori»), che debbono presentarsi nella composizione indicata all'art. 3 del presente decreto e costituiti in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria, fermo restando comunque il rispetto dei requisiti di ammissibilita' previsti all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, indicando espressamente, secondo le modalita' riportate nella modulistica, il soggetto capofila che assumera' la funzione di coordinamento dei progetti e di interfaccia con il MIUR per ogni adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione del progetto, riguardante il complesso dei partner, ferma restando la responsabilita' individuale e solidale in capo a ciascuno dei singoli soggetti.
2. I soggetti attuatori debbono assumere l'impegno a mantenere la forma associata, nonche' una stabile organizzazione nelle regioni della convergenza, per almeno cinque anni dal termine effettivo di conclusione dei progetti di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
3. Eventuali modifiche gia' intervenute della composizione di cui al precedente comma 1 del presente articolo dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente descritte in sede di domanda.
4. I soggetti attuatori debbono presentare, secondo le modalita' e i tempi indicati al successivo art. 10, un Piano di sviluppo strategico (il «Piano») del distretto ad alta tecnologia e del laboratorio pubblico-privato, di durata almeno quinquennale, contenente le informazioni indicate all'art. 5 del presente avviso.
5. Unitamente al piano, i soggetti attuatori debbono presentare almeno n. 2 (due) progetti di ricerca industriale (anche eventualmente riuniti in forma di «costellazione»), comprensivi di attivita' di sviluppo sperimentale e di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, secondo le caratteristiche indicate all'art. 6 del presente avviso.
6. Allo scopo di favorire la presenza nelle regioni della convergenza di aggregazioni di maggiore consistenza e qualita', ciascuno dei soggetti attuatori puo' presentare i piani e i progetti anche congiuntamente con uno o piu' degli altri soggetti attuatori indicati, e/o con altre aggregazioni di tipo pubblico-privato attive nelle regioni della convergenza e comunque costituite in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria.
Le aggregazioni diverse dai soggetti attuatori di cui al precedente comma 1 sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione nelle regioni della convergenza e siano costituite nel rispetto dei requisiti di ammissibilita' previsti al riguardo all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Nei casi di cui al comma 6 del presente articolo, tutti i soggetti proponenti debbono assumere l'impegno a costituirsi, prima dell'avvio delle attivita' progettuali, in forma associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria, e comunque nel rispetto dei requisiti di ammissibilita' previsti al riguardo all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Debbono altresi' assumere l'impegno a mantenere una forma associata, nonche' una stabile organizzazione nelle regioni della convergenza, per almeno cinque anni dal termine effettivo di conclusione dei progetti di cui al precedente comma 5.
8. La partecipazione diretta dei soggetti attuatori indicati al precedente comma 1 non puo' essere inferiore al 70% del totale, con riferimento sia alle forme associate di cui al comma 7 del presente articolo, sia alle attivita' progettuali di cui al comma 5 del presente articolo.
 
Art. 5
Caratteristiche del piano di sviluppo strategico

1. I soggetti attuatori di cui all'art. 4 del presente avviso debbono presentare un piano di sviluppo strategico (il «Piano») del distretto ad alta tecnologia e/o del laboratorio pubblico-privato al quale si riferisce la proposta progettuale.
2. Il piano, che deve avere una durata almeno quinquennale, deve mettere in luce la combinazione di processi ed azioni che rendano possibile l'acquisizione di conoscenze e tecnologie avanzate su scala globale e il conseguente radicamento di tali asset, attraverso la loro adozione e sfruttamento, nell'ambito della dimensione locale.
3. Il piano deve essere caratterizzato da elevato dinamismo, flessibilita' e capacita' di rispondere alle esigenze emergenti nei settori di riferimento.
4. Per quanto riguarda il distretto ad alta tecnologia, il piano deve evidenziare come il distretto intenda facilitare ed accelerare i processi inerenti i mutamenti strutturali nell'economia della regione della convergenza nella quale esso e' localizzato, caratterizzandosi quindi per le capacita' di:
identificare puntualmente i risultati di ricerca industriale perseguiti e sinora conseguiti, valorizzandone gli impatti industriali, socio-economici, occupazionali, sul territorio e sul settore di riferimento, nonche' i collegamenti nazionali e internazionali generatisi;
valorizzare programmi strategici di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione, coerenti con le agende strategiche di riferimento a livello europeo e globale, ed in linea con i programmi di sviluppo e innovazione nazionali ed internazionali;
operare in modo focalizzato su un numero definito e limitato di tematiche tecnologiche trasversali, che siano in grado di consolidare la competitivita' dei territori di riferimento, nonche' promuovere e rafforzare le sinergie tra politiche e strumenti di valorizzazione della ricerca e innovazione regionali, nazionali e comunitari;
favorire soluzioni a problematiche di filiera/settore, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti meta-distrettuali;
favorire processi di internazionalizzazione, migliorare la capacita' di attrazione di investimenti e talenti, creando le condizioni per la nascita e l'avvio iniziale di start up e di spin off di ricerca, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore competitivita' a livello internazionale, ed una maggiore capacita' di realizzare sinergie tra settori industriali diversi sulle stesse tipologie tecnologiche;
focalizzare il ruolo dei distretti e delle relative reti a supporto delle politiche nazionali e regionali della ricerca, al fine di favorire una stabile connessione tra ambiti, politiche, interventi e strumenti di carattere nazionale e regionale;
promuovere una visione strategica del distretto ad alta tecnologia, anche avvalendosi dello strumento delle piattaforme tecnologiche nazionali, orientata verso lo sviluppo, e collegarla il piu' possibile alle frontiere tecnologiche piu' avanzate;
attrarre capitale e finanza privata anche attraverso la maggiore capacita' di deals flow permessi dalla rete, mirando a ridurre nel tempo la percentuale di finanza pubblica, e ad assicurare l'autosostenibilita' di lungo termine;
ricorrere opportunamente alla qualita' scientifica e industriale complessiva della compagine societaria del distretto ad alta tecnologia che deve assumere una configurazione giuridica definita, con un ruolo nei relativi organi decisionali attribuito alle amministrazioni coinvolte e con organi di valutazione indipendente, con una organizzazione dedicata e risorse specificatamente assegnate, in grado di offrire anche il servizio in rete per favorire i rapporti trans-regionali;
definire una strategia per la valorizzazione dei laboratori, le strutture di ricerca e gli asset strategici dei soci ripensandone il funzionamento su scala trans-nazionale ed in un'ottica di rete.
5. Per quanto riguarda i laboratori pubblico-privati, il piano deve caratterizzarsi per la capacita' di:
valorizzare i risultati e i vantaggi conseguiti in virtu' della collaborazione pubblico-privato, identificando puntualmente i risultati di ricerca industriale perseguiti e sinora conseguiti, e valorizzandone gli impatti industriali, socio-economici, occupazionali, sul territorio e sul settore di riferimento, nonche' i collegamenti nazionali e internazionali generatisi;
ottimizzare lo sfruttamento della qualita', diversita' e la massa critica delle competenze sviluppate e consolidate;
valorizzare il risultato del potenziamento delle infrastrutture a supporto di processi di ricerca, sviluppo ed innovazione;
definire specifiche azioni per il supporto e l'incubazione alla creazione di start up e spin off innovativi;
creare connessioni e sistemi di rete con altri laboratori similari o altri poli di eccellenza pubblici, privati o pubblico-privato operanti nelle regioni della convergenza, a livello nazionale o internazionale, anche al fine di favorire soluzioni a problematiche di filiera/settore;
definire i modelli organizzativi del laboratorio e descrivere le forme di governance attuate o previste per il futuro;
definire una strategia volta al coinvolgimento di nuovi soggetti pubblici e privati nell'ambito del laboratorio e alla connessione maturate o in via definizione con i distretti ad alta tecnologia;
avviare processi di internazionalizzazione delle attivita' di ricerca, sviluppo ed industrializzazione sia verso paesi in via di sviluppo sia in realta' industriali avanzate.
 
Art. 6
Caratteristiche dei progetti

1. I progetti debbono prevedere lo sviluppo di attivita' di ricerca industriale e di connesse attivita' di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca. Le attivita' di ricerca dovranno ricomprendere attivita' di sviluppo sperimentale per un importo inferiore al totale dei costi preventivati e ritenuti ammissibili per le attivita' di ricerca industriale.
2. I soggetti attuatori debbono presentare almeno n. 2 (due) progetti, anche eventualmente inquadrati in una strategia di sviluppo di settore/filiera («costellazione di progetti»), coerenti con i contenuti del piano. I predetti progetti debbono, comunque, caratterizzarsi per autonomia funzionale e autoconsistenza delle attivita' e degli obiettivi di ricerca dichiarati e saranno, pertanto, valutati singolarmente.
Nel caso in cui il MIUR dovesse accertare la sussistenza di elementi che riconducano i progetti alle caratteristiche dei grandi progetti, cosi' come individuate dagli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni e integrazioni, gli stessi saranno esclusi dal cofinanziamento.
3. In considerazione della rilevanza dei progetti di cui al presente articolo per lo sviluppo di settori/filiere, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici e realizzativi dichiarati, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico (Organismo intermedio) ad essi puo' essere altresi' riconosciuta una priorita' nell'eventuale successivo accesso a programmi per la realizzazione di investimenti produttivi, diretti a favorire lo sviluppo di filiere e/o di poli di specializzazione, ovvero il riposizionamento competitivo delle originarie specializzazioni delle imprese in termini di prodotto/mercato, in coerenza con l'obiettivo operativo «Rafforzamento del sistema produttivo» del PON R & C e le azioni previste.
4. I progetti, elaborati sulla base della modulistica prevista in allegato al decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni e attualizzata sulla base delle disposizioni del PON R & C e del presente avviso, debbono evidenziare in particolare i seguenti elementi:
a) sintesi del progetto, da elaborare anche in lingua inglese, che evidenzi i risultati attesi in termini di innovazione dei processi, nuove formulazioni, prodotti/servizi innovativi attesi, correlati al mercato di riferimento;
b) obiettivo generale del progetto, evidenziandone gli elementi di coerenza con il piano, con le strategie del PON R & C, d'integrazione con le politiche regionali in materia di ricerca e innovazione, di rispetto dei principi orizzontali;
c) articolazione complessiva del progetto in attivita' di ricerca industriale, attivita' di sviluppo sperimentale e attivita' di formazione di capitale umano, evidenziandone gli elementi di organicita' e coerenza;
d) attivita' previste per il raggiungimento di ciascun obiettivo realizzativo e relativa localizzazione nel territorio delle regioni della convergenza;
e) l'impegno dei singoli co-proponenti e di eventuali soggetti terzi (per attivita' di consulenza o servizi equivalenti, ai sensi del successivo art. 9, commi 1, lettera c), e 2, lettera e), del presente avviso), distinto in relazione a ciascuna attivita' prevista nella proposta progettuale;
f) sistema che si intende utilizzare per la validazione dei risultati conseguiti, indicando con chiarezza gli obiettivi intermedi da raggiungere, che saranno oggetto dell'attivita' di verifica di cui al successivo comma 7;
g) modalita' previste per la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;
h) costo complessivo della proposta progettuale, articolato per ciascuna attivita' ivi ricompresa;
i) cronoprogramma della proposta progettuale, evidenziando altresi' lo sviluppo temporale delle singole attivita' previste;
j) elementi per la valutazione dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01;
k) novita', originalita' e utilita' dei risultati perseguiti con riferimento allo stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie relative al settore/ambito di interesse;
l) qualita' e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attivita' di ricerca;
m) capacita' di valorizzare i risultati della ricerca anche in termini di marchi, brevetti e spin-off industriali;
n) capacita' del progetto di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento delle imprese proponenti;
o) capacita' del progetto di attrarre e formare giovani talenti e ricercatori;
p) valore economico-occupazionale dei risultati attesi;
q) impatto atteso sul riposizionamento strategico del sistema socio-economico delle regioni della convergenza.
5. Con riferimento alla lettera f) del precedente elenco, la verifica e validazione dei risultati deve prevedere uno o piu' dei seguenti elementi:
realizzazione a livello prototipale di dimostratori, idonei a verificare la trasferibilita' industriale delle tecnologie e dei sistemi messi a punto;
validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo in riferimento a problematiche preferibilmente di rilevante interesse socio-economico;
valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di qualita' della vita, competitivita', affidabilita', sicurezza e impatto ambientale;
verifica di trasferibilita' industriale anche in termini di rapporto costo/prestazioni e costo/benefici.
6. La durata massima dei progetti indicata in sede di presentazione della domanda di agevolazione non deve superare i 36 (trentasei) mesi.
7. In ciascun progetto devono essere esplicitati gli obiettivi intermedi da realizzare in itinere, che saranno oggetto di una puntuale verifica nell'ambito delle attivita' a tal fine previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Il MIUR, sulla base degli esiti delle previste verifiche periodiche, in applicazione del criterio della condizionalita', si riserva la possibilita' di richiedere una modifica delle attivita' in corso di svolgimento o di procedere alla revoca dei progetti stessi.
8. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attivita' che non siano gia' state effettuate, ne' siano in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti, anche riuniti in forma associata, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici. A tale riguardo la proposta progettuale deve essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto capofila di cui al precedente art. 4, comma 1, del presente Avviso, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate negli ultimi 5 (cinque) anni e approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei.
9. Ogni proposta progettuale deve inoltre essere corredata da uno specifico progetto per la realizzazione di attivita' di formazione per ricercatori e/o tecnici di ricerca, coerenti con le tematiche di ricerca previste dal progetto e il cui costo sia non inferiore al 5% e non superiore al 15% dei costi del progetto di ricerca, pena l'inammissibilita' della domanda.
Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a quella prevista per il progetto di ricerca e non inferiore a 12 (dodici) mesi ed essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo di conoscenze e abilita' tecniche specifiche nel settore considerato, nonche' di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attivita' di ricerca e di trasferimento di tecnologie.
I destinatari della formazione non devono essere legati da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte.
10. In relazione agli obiettivi generali del PON R & C, le attivita' progettuali, a pena di inammissibilita', devono essere interamente sviluppate nelle aree territoriali delle regioni della convergenza per il periodo 2007-2013.
11. Il costo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non puo' essere inferiore a 5 milioni di euro e ne' superiore a 25 milioni di euro, mentre il costo sostenuto dal singolo soggetto proponente non puo' superare i 10 milioni di euro, in rapporto a ciascun progetto.
 
Art. 7
Risorse finanziarie

1. Gli interventi di cui all'art. 3 del presente avviso sono cofinanziati con risorse a carico del PON R & C con copertura a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di rotazione (FDR) pari a complessivi 389,00 milioni di euro, di cui 282,00 milioni di euro destinati allo sviluppo/potenziamento di distretti ad alta tecnologia e 107,00 milioni di euro destinati allo sviluppo/potenziamento di laboratori pubblico-privati.
2. Le predette risorse sono cosi' individuate per le singole regioni della convergenza:
-------------------------------------------------------------------------
Regioni Potenziamento Potenziamento TOTALI
Distretti Laboratori (in milioni di euro)
(in milioni di euro) (in milioni di euro) -------------------------------------------------------------------------
Calabria 12,00 12,00 24,00 -------------------------------------------------------------------------
Campania 25,00 45,00 70,00 -------------------------------------------------------------------------
Puglia 135,00 10,00 145,00 -------------------------------------------------------------------------
Sicilia 110,00 40,00 150,00 -------------------------------------------------------------------------
TOTALE 282,00 107,00 389,00 -------------------------------------------------------------------------

3. Le risorse relative ad ogni regione della convergenza, di cui al precedente comma 2, sono assorbite tenuto conto, per ciascun progetto, dei costi ritenuti ammissibili riferiti alla effettiva localizzazione nelle regioni della convergenza delle attivita' ad essi correlate, fino all'esaurimento delle risorse complessive disponibili, previste dal presente avviso.
4. Le risorse riferibili ad una o piu' regioni della convergenza, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per accrescere le quote delle restanti regioni della convergenza, fermo restando il rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse previsto per ciascuna regione secondo i criteri di riparto stabiliti in sede di protocollo d'intesa e degli APQ di cui alle premesse, che sara' assicurato mediante gli eventuali atti integrativi richiamati dai predetti accordi.
5. Qualora risultassero ammissibili a cofinanziamento progetti per un valore complessivo superiore alle risorse messe a disposizione con il presente avviso, sentito il parere del tavolo tecnico di cui al protocollo di intesa citato nelle premesse, il MIUR, considerata la validita' dei progetti stessi, si riserva la facolta' di aumentare la dotazione finanziaria con risorse aggiuntive, comunque nei limiti della dotazione finanziaria disponibile dell'asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali del PON R & C, relativamente all'ammontare di competenza del MIUR. Analogamente, tenuto conto della dimensione sovra-regionale, delle potenziali ricadute e del forte impatto atteso, settoriale o di filiera, potranno altresi' essere utilizzate risorse aggiuntive dei Programmi operativi regionali, ove ritenuto strategico per lo sviluppo riferito al complesso delle regioni della convergenza dal tavolo tecnico di cui al protocollo di intesa citato nelle premesse.
 
Art. 8
Modalita' di finanziamento

1. Le agevolazioni previste dal presente avviso sono concesse, nei limiti della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, nella forma del contributo nella spesa.
2. Le intensita' dell'aiuto prevedono il cofinanziamento, secondo i seguenti tassi di contribuzione:
50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di ricerca industriale;
25% dei costi giudicati ammissibili, riferibili alle attivita' di sviluppo sperimentale.
3. Ove tutte le aggregazioni proponenti possiedano i parametri dimensionali di PMI, l'intensita' e' aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.
4. A concorrenza di un'intensita' massima dell'80% in ESL, l'intensita' d'aiuto e' aumentata del 15%:
se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due dei soggetti, indipendenti l'uno dall'altro, di cui alle lettere a) sino a d) dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni sussiste tale collaborazione quando: i) nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo piu' del 70% dei costi ammissibili del progetto; ii) il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, oppure
se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra uno dei soggetti di cui all'art 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e universita' e/o enti di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, e/o ENEA e/o ASI, e/o altri organismi di ricerca e sussistano le seguenti condizioni: i) l'universita', l'ente, o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto; ii) l'universita', l'ente, o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della attivita' di ricerca da esso svolta.
Il subappalto non e' considerato come collaborazione effettiva.
5. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensita' massime di aiuto e le maggiorazioni precisate, ove ricorrano le condizioni, non si applicano all'organismo di ricerca, come esplicitamente indicato al punto 5.1.3 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 e pertanto allo stesso e' applicata un'intensita' di aiuto pari all'85%.
In applicazione del punto 5.1.2 della predetta disciplina, inoltre, nel caso in cui la agevolazione destinata all'organismo di ricerca sia qualificabile, a sua volta, come aiuto di Stato, ai sensi del punto 3.2.2 della predetta disciplina, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto non potranno superare, cumulati con gli aiuti derivanti dal sostegno al progetto di ricerca specifico, le intensita' di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie.
6. Ai sensi dell'art. 12, comma 9, del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi a favore di progetti di formazione sono concessi nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.
 
Art. 9
Determinazione e ammissibilita' dei costi

1. Le spese ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 recante l'adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale n. 593/2000 alla disciplina comunitaria di cui alla comunicazione 2006/C 323/01 e relativa nota esplicativa del 15 maggio 2008, riferite sia ad attivita' di ricerca industriale sia ad attivita' di sviluppo sperimentale, comprendono:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attivita' di ricerca, che risulti in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attivita' di formazione attraverso la partecipazione al progetto);
b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui siano utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
c) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca;
d) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Tali spese dovranno essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilita' aziendale (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50% delle spese di personale. Tale incidenza sara' determinata in base al rapporto esistente tra le spese generali aziendali (riconducibili ad attivita' di ricerca e sviluppo) e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale e' stato svolto il progetto di ricerca;
f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita' di ricerca.
2. Le spese ammissibili alle agevolazioni, riferite ad attivita' di formazione, comprendono:
a) costo del personale docente;
b) spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
c) altre spese correnti (materiali, forniture, etc.);
d) strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) costi di servizi di consulenza;
f) costo dei destinatari della formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati.
3. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
 
Art. 10
Modalita' di presentazione delle domande

1. Le proposte debbono essere presentate tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), che sara' attivo a partire dal 16 dicembre 2010, entro e non oltre le ore 12 del 15 febbraio 2011.
2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) e' possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.
3. Il predetto servizio on-line consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio III - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi dell'avviso.
4. In caso di difformita' fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio internet di cui al precedente comma 1.
5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
6. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
 
Art. 11
Modalita' e criteri per l'ammissibilita'
e la valutazione dei progetti

1. Non sono ammissibili e pertanto non possono accedere alla successiva fase istruttoria i progetti:
pervenuti al MIUR con modalita' e termini differenti da quelli indicati dal precedente art. 10 del presente avviso;
presentati da soggetti per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di ammissibilita';
in cui le quote di partecipazione dei soggetti attuatori non rispettino i vincoli di cui all'art. 4 del presente avviso;
in cui le sedi di svolgimento delle attivita' risultino diverse dalle regioni della convergenza;
in cui non siano rispettati i vincoli relativi ai parametri di costo e di durata di cui all'art. 6 del presente avviso;
la cui documentazione, compresa la dichiarazione che deve essere resa da ciascuna impresa proponente di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, e, in ogni caso, di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, oppure di avere rimborsato le relative somme secondo le modalita' prescritte dalla normativa di riferimento, risulti incompleta.
2. La selezione sui progetti ammessi alla fase istruttoria e' effettuata dal comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 29 luglio 1999, n. 297, nel rispetto della normativa di riferimento. Il comitato opera avvalendosi di esperti individuati dalla competente direzione generale del MIUR e prescelti, secondo le competenze necessarie, tra gli iscritti all'apposito albo ministeriale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999.
3. Per i soli progetti presentati da grandi imprese, ovvero per progetti di ricerca presentati da PMI dal costo pari o superiore a 7,5 milioni di euro, il suddetto comitato valuta la sussistenza dell'effetto di incentivazione di cui al punto 6 della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01.
4. Il comitato, avvalendosi degli esperti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, e dei soggetti convenzionati di cui all'art. 5, comma 12, del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, valuta i progetti nel rispetto dei criteri approvati dal comitato di sorveglianza del PON R & C, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, assicurando l'uniformita' di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalita' idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione.
5. In particolare, gli esperti e i soggetti convenzionati di cui al precedente comma 4, entro 60 giorni dall'incarico, debbono fornire al comitato una relazione illustrativa dei seguenti elementi, assegnando i relativi punteggi:
a) qualita' dei proponenti il progetto, in termini di competenze, esperienze anche riferite a quelle maturate dal responsabile scientifico e dai partecipanti al progetto di ricerca, capacita' gestionali e relazioni con il sistema produttivo e scientifico (max 10 punti);
b) qualita' tecnico-scientifica del progetto, in termini di contributo del progetto alla soluzione di problematiche di ricerca e sviluppo del settore/ambito di riferimento, adeguatezza dei contenuti, sviluppo di metodologie avanzate, articolazione e integrazione delle competenze delle strutture scientifico-tecnologiche pubblico-private coinvolte nel progetto, impatto dei risultati attesi in relazione all'avanzamento tecnologico dei proponenti in coerenza con le finalita' del presente avviso (max 10 punti);
c) fattibilita' del progetto sia tecnica, sia finanziaria rispetto alla tempistica prevista, con particolare riguardo al piano finanziario e alla congruita' e pertinenza dei costi esposti (max 10 punti);
d) sostenibilita' del progetto, in termini di adeguatezza delle risorse complessive, finanziarie, strumentali e organizzative, previste per lo svolgimento dello stesso (max 10 punti);
e) rilevanza, utilita' e originalita' delle conoscenze acquisibili e dei risultati rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale e alle potenzialita' di sviluppo del settore/ambito di interesse, e/o alla capacita' delle stesse di ridurre la distanza dalla frontiera tecnologica nel settore/ambito di riferimento (max 10 punti);
f) integrazione tra attivita' di ricerca e attivita' di valorizzazione del capitale umano (max 10 punti);
g) tipologia e qualita' delle azioni previste volte ad incentivare lo sviluppo di attivita' di ricerca nelle imprese quale leva competitiva (p.e. distacco di personale tecnico-scientifico presso le imprese, assunzione di nuovi ricercatori e tecnici di ricerca) (max 10 punti);
h) valore economico-occupazionale dei risultati attesi e sviluppo di sinergie tecnologiche e strategiche rivolte a migliorare il posizionamento competitivo del distretto e/o del laboratorio di riferimento (max 10 punti).
6. La valutazione dei piani e' affidata ad una apposita commissione, nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, e costituita dal Presidente del comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, da n. 4 rappresentanti del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (di cui n. 1 con funzioni di Presidente e n. 1 designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), da n. 1 rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, da n. 1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, e da n. 2 rappresentanti di ciascuna delle regioni, tra le 4 regioni della convergenza, di volta in volta specificatamente interessate.
7. La commissione di cui al precedente comma 6 del presente articolo, procede, previo parere del tavolo tecnico di cui alle premesse, alla valutazione dei piani, avvalendosi eventualmente degli esperti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, e formulando, sui seguenti elementi, un giudizio espresso in forma numerica e esplicitato da una congrua, coerente ed articolata motivazione:
a) complementarieta' e coerenza del piano con le strategie previste dalla programmazione nazionale e da quella comunitaria in materia di ricerca e innovazione, nonche' con i principi orizzontali (partenariato, pari opportunita' e non discriminazione, accessibilita' per le persone disabili, sostenibilita' ambientale) (max 10 punti);
b) complementarieta' e coerenza del piano con le strategie previste dalla programmazione regionale in materia di ricerca e innovazione e in particolare con le priorita' settoriali previste dai singoli accordi di Programma quadro in relazione alla linea di intervento n. 2 «Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza» in essi richiamata (max 10 punti);
c) rilevanza dei risultati perseguiti e sinora conseguiti rispetto al contesto scientifico nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'impatto industriale, socio-economico, occupazionale generato (max 10 punti);
d) ricadute dei risultati attesi con riferimento alla potenzialita' degli stessi di concorrere allo sviluppo di strategie di riposizionamento del sistema economico delle regioni della convergenza (max 10 punti);
e) rilevanza dei risultati attesi rispetto al contesto scientifico nazionale e internazionale e capacita' degli stessi di generare ricadute positive in piu' settori/ambiti (max 10 punti);
f) ricadute dei risultati attesi in termini di valorizzazione di attivita' strategiche per lo sviluppo delle aree delle regioni della convergenza anche di dimensione sovra regionale, comunque in coerenza con le strategie regionali (max 10 punti);
g) capacita' del piano di rafforzare collaborazioni con universita'/organismi pubblici di ricerca, nonche' di potenziare reti di eccellenza e/o di competenza pubblico-private, nei territori delle regioni della convergenza e al di fuori delle stesse, con particolare riferimento a settori/ambiti scientifico-tecnologici di particolare rilevanza sociale e economica (max 10 punti);
h) capacita' del piano di sviluppare e/o potenziare reti effettive di collaborazione strutturale e stabile con i distretti di alta tecnologia e i laboratori pubblico-privati attivi nelle altre regioni del territorio nazionale (max 10 punti).
8. Sono giudicate ammissibili al cofinanziamento esclusivamente le proposte che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi attribuiti al piano e ai progetti, un punteggio complessivo di almeno 110 punti, comprensivo di almeno 60 punti quale media dei punteggi conseguiti dai progetti di cui all'art. 6 del presente avviso (e comunque almeno 60 punti per ciascuno dei progetti stessi), e almeno 50 punti per il piano di cui all'art. 5 del presente avviso (di cui almeno 7 punti per il punto h. di cui al precedente comma 7 del presente articolo).
9. Il MIUR, acquisiti i punteggi sui piani e sui progetti, procede a cofinanziare i progetti ammissibili garantendo un'attribuzione di risorse per ciascuna regione nei limiti della ripartizione di cui al precedente art. 7. Nel caso in cui i progetti ammissibili al cofinanziamento prevedano lo svolgimento di attivita' in piu' regioni della convergenza, e le risorse disponibili di una o piu' regioni risultino esaurite, gli stessi sono considerati idonei al cofinanziamento a valere su eventuali risorse aggiuntive.
10. A parita' di punteggio e' data priorita' al cofinanziamento delle proposte che abbiano maturato un punteggio piu' elevato nella fase di valutazione del piano.
11. I progetti idonei, ma non cofinanziabili per mancanza di risorse, utilmente collocati in graduatoria, ove ritenuti funzionali alle strategie nazionali e regionali dal tavolo tecnico di cui al protocollo di Intesa citato nelle premesse, ferma restando la possibilita' di utilizzare risorse residue e/o aggiuntive come illustrato all'art. 7 del presente avviso, possono eventualmente essere in seguito ammessi al cofinanziamento attraverso risorse non utilizzate da una o piu' regioni della convergenza, ovvero in caso di rimodulazione dei costi in sede di istruttoria dei progetti approvati, ovvero in caso di rinuncia da parte dei soggetti attuatori di progetti gia' ammessi al cofinanziamento.
12. Tenuto conto dei piani e al fine di assicurare la migliore valorizzazione dei progetti ammessi al cofinanziamento, il MIUR definisce, con ciascuna delle regioni coinvolte, specifici accordi di programma ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, anche integrativi di quelli gia' stipulati in materia, attraverso i quali sono determinati, tra l'altro, i rispettivi impegni finanziari, nonche' le azioni di monitoraggio e valutazione «ex-post», definendole nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano delle valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2013 e della relativa applicazione.
 
Art. 12
Modalita' di erogazione del cofinanziamento

1. L'erogazione del cofinanziamento e' disposta secondo le seguenti modalita':
una anticipazione in misura del 50% del cofinanziamento (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di rotazione legge n. 183/1987), successivamente alla adozione del decreto di concessione e all'accettazione del relativo atto disciplinare, nonche' alla presentazione, ove necessario, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
ulteriori erogazioni in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di positivo esito delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 13
Obblighi dei soggetti proponenti

1. Gli obblighi dei soggetti proponenti che, con riferimento alla normativa vigente, possono essere visionati all'indirizzo http://roma.cilea.it/Sirio, sono regolati da apposito atto disciplinare.
In particolare i beneficiari delle operazioni sono responsabili degli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, cosi' come previsto dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Gli stessi debbono accettare di essere inseriti nell'elenco dei beneficiari che sara' pubblicato in forma elettronica sul sito del PON R & C, in ottemperanza al disposto dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1828/2006.
2. Il MIUR, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, si riserva la facolta' di procedere alla revoca del cofinanziamento.
 
Art. 14
Nuovi distretti
e/o nuove aggregazioni pubblico-private

1. Ai fini dell'attuazione dell'azione I «Distretti di alta tecnologia e relative reti» prevista nell'ambito dell'asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali del PON «Ricerca e competitivita' 2007-2013 per le regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dell'Unione europea e da risorse nazionali (Fondo di rotazione - FDR) e in coerenza con quanto contenuto nella linea d'intervento n. 2 degli APQ stipulati tra il MIUR e le regioni della convergenza, il MIUR intende rivolgersi ai soggetti economici e scientifici attivi nelle regioni stesse, invitandoli a presentare specifici studi di fattibilita', volti alla definizione degli obiettivi, delle tematiche specifiche, degli aspetti istituzionali e organizzativi e delle linee di azione per la costituzione e della relativa messa in rete, nei settori prioritari indicati nei relativi APQ, di nuovi distretti ad alta tecnologia.
2. Agli stessi fini di cui al precedente comma 1, gli studi di fattibilita' descritti possono riguardare la costituzione di nuove aggregazioni pubblico/private, anche promosse da universita' e/o enti pubblici di ricerca, dalla spiccata vocazione internazionale, di dimostrato interesse per il sistema delle imprese, di elevato impatto economico sul territorio delle regioni della convergenza, con la specifica finalita' di aggregare una pluralita' di soggetti pubblici e privati nell'ambito di medesimi obiettivi di ricerca e sviluppo.
 
Art. 15
Soggetti ammissibili

1. Gli studi di fattibilita' di cui al precedente art. 14 del presente avviso possono essere presentati, anche nella forma delle reti di imprese, dai soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e anche congiuntamente con universita', enti di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, ENEA, ASI ed altri organismi di ricerca.
 
Art. 16
Caratteristiche degli studi di fattibilita'

1. Gli studi di fattibilita' debbono caratterizzarsi per i seguenti aspetti:
a) condizioni e presupposti per la creazione del distretto e/o dell'aggregazione: individuazione dello scenario di riferimento, logiche del distretto e/o dell'aggregazione e obiettivi strategici, vincoli e opportunita', vocazione nazionale e internazionale del distretto e/ dell'aggregazione, eventuali risorse regionali previste;
b) caratteristiche e peculiarita' del sistema regionale della domanda e dell'offerta di ricerca e innovazione: descrizione del quadro economico regionale, degli elementi favorevoli allo sviluppo di un cluster di attivita' specializzato in determinate tecnologie, del sistema scientifico e di ricerca di riferimento; individuazione dei fabbisogni delle imprese operanti nell'ambito locale in materia di innovazione;
c) ipotesi aggregativa: identificazione di settori/ambiti di intervento e in cui il distretto e/o l'aggregazione dovra' operare; principali attori pubblici e privati coinvolti nella costituzione del distretto e/o dell'aggregazione; regolazione dei processi di collaborazione tra attori; esistenza di una posizione di «governance» tale da garantire la piena partecipazione delle forze produttive, scientifiche, tecnologiche nella promozione e gestione delle azioni del distretto e/o dell'aggregazione; definizione di un'entita' giuridica responsabile del coordinamento delle iniziative; risorse finanziarie disponibili/attivabili; ipotesi in materia di contenuti degli interventi proposti;
d) previsioni di impatto del distretto e/o dell'aggregazione sul sistema economico regionale di riferimento: identificazione degli interventi che si ipotizza di realizzare nei primi tre anni di operativita' del distretto e/o dell'aggregazione e relativo impatto, favorendo soluzioni a problematiche di filiera/settore, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti di distretti e/o di aggregazioni;
 
Art. 17
Criteri di valutazione

1. Gli studi di fattibilita' sono esaminati dalla commissione di cui al precedente art. 11, comma 6, del presente avviso che, avvalendosi eventualmente di esperti prescelti, secondo le competenze necessarie, tra gli iscritti nell'apposito albo ministeriale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, procede, previo parere del tavolo tecnico di cui alle premesse, alla relativa valutazione formulando, sui seguenti elementi, un giudizio espresso in forma numerica e esplicitato da una congrua, coerente ed articolata motivazione:
a) valorizzazione di programmi strategici di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione, coerenti con le agende strategiche di riferimento a livello europeo e globale, ed in linea con i programmi di sviluppo e innovazione nazionali ed internazionali (max 10 punti);
b) operativita' focalizzata su un numero definito e limitato di tematiche tecnologiche trasversali, che siano in grado di consolidare la competitivita' dei territori di riferimento, nonche' promuovere e rafforzare le sinergie tra politiche e strumenti di valorizzazione della ricerca e innovazione regionali, nazionali e comunitari (max 10 punti);
c) promozione di processi di internazionalizzazione, migliorando la capacita' di attrazione di investimenti e talenti, creando le condizioni per la nascita e l'avvio iniziale di start up e di spin off da ricerca, con l'obiettivo di raggiungere una maggiore competitivita' a livello internazionale, ed una maggiore capacita' di realizzare sinergie tra settori industriali diversi sulle stesse tipologie tecnologiche (max 10 punti);
d) focalizzazione del ruolo delle reti dei distretti di alta tecnologia e delle aggregazioni a supporto delle politiche nazionali e regionali della ricerca (max 10 punti);
e) promozione di una visione strategica del distretto e dell'aggregazione, anche avvalendosi dello strumento delle piattaforme tecnologiche nazionali, orientata verso lo sviluppo e collegandola il piu' possibile alle frontiere tecnologiche piu' avanzate (max 10 punti);
f) attrazione di capitale e finanza privata anche attraverso la maggiore capacita' di deals flow permessi dalla rete, mirando a ridurre nel tempo la percentuale di finanza pubblica, e ad assicurare l'autosostenibilita' di lungo termine (max 10 punti);
g) ricorso alla qualita' scientifica e industriale complessiva della compagine societaria che dovra' assumere una configurazione giuridica definita, con un ruolo nei relativi organi decisionali attribuito alle amministrazioni coinvolte e con organi di valutazione indipendente, con una organizzazione dedicata e risorse specificatamente assegnate, in grado di offrire anche il servizio in rete per favorire i rapporti trans-regionali (max 10 punti);
h) definizione di una strategia per la valorizzazione dei laboratori, le strutture di ricerca e gli asset strategici dei soci ripensandone il funzionamento su scale trans-nazionale ed in un ottica di rete (max 10 punti).
2. Per gli studi di fattibilita' che raggiungano il punteggio minimo di 60 punti il MIUR e le amministrazioni regionali interessate procedono alla stipula di specifici accordi di programma per le definizione degli interventi, degli obiettivi, degli impegni finanziari reciproci.
 
Art. 18
Risorse finanziarie

1. Per la definizione degli accordi di programma di cui al precedente art. 17 del presente avviso, il MIUR destina risorse a carico del PON R & C, con copertura a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo di rotazione (FDR), pari a complessivi 526,00 milioni di euro, cosi' individuate per le singole regioni della convergenza:
------------------------------------------------------------------
Regioni Creazione nuovi Distretti e/o Aggregazioni
(in milioni di euro)
------------------------------------------------------------------
Calabria 136,00 ------------------------------------------------------------------
Campania 220,00 ------------------------------------------------------------------
Puglia 80,00 ------------------------------------------------------------------
Sicilia 90,00 ------------------------------------------------------------------
TOTALE 526,00 ------------------------------------------------------------------
 
Art. 19
Modalita' di presentazione degli studi di fattibilita'

1. Gli studi di fattibilita' debbono essere presentati tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), che sara' attivo a partire dal 16 dicembre 2010, entro e non oltre le ore 12 del 15 febbraio 2011.
2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) e' possibile registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo dei servizi offerti dallo sportello telematico.
3. Il predetto servizio on-line consente la stampa della documentazione che, debitamente sottoscritta, deve essere inviata, corredata degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio III - piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta deve recare gli estremi identificativi dell'avviso.
4. In caso di difformita' fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio internet di cui al precedente comma 1.
5. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
6. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
 
Art. 20
Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente avviso e': dott. Massimo Ghilardi Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio III Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tel. 06/97727880.
2. Il presente avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.ponrec.it e sul sito www.miur.it
3. Ogni richiesta di informazioni puo' essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it
Roma, 29 ottobre 2010

Il direttore generale: Agostini
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone