Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2010 (vai al sommario)
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Parte di provvedimento in formato grafico


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1441-quater):
Disegno di legge risultante dallo stralcio deliberato dall'Aula in data 5 agosto 2008 degli articoli 23, 24 e 32; degli articoli da 37 a 39; degli articoli da 65 a 67 del disegno di legge n. 1441, d'iniziativa del Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), del Ministro per lo sviluppo economico (Scajola), del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Brunetta), del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi) e del Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli).
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 5 agosto 2008 con pareri delle commissioni I, II, V, IX, X, XII e questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 17, 18, 24 e 30 settembre 2008; il 1° e 2 ottobre 2008.
Esaminato in aula il 10, 14 e 15 ottobre 2008 ed approvato il 28 ottobre 2008. Senato della Repubblica (atto n. 1167):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 30 ottobre 2008 con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª e questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente, il 5 e 13 novembre 2008; il 29 gennaio 2009; il 19 e 26 febbraio 2009; il 5 e 11 marzo 2009; il 1°, 22 e 29 aprile 2009; il 6 maggio 2009; il 7, 8, 22 e 30 luglio 2009; il 16 e 30 settembre 2009; il 7, 14, 21 e 29 ottobre 2009; il 18 novembre 2009.
Esaminato in aula il 3 marzo 2009; il 24 e 25 novembre 2009 ed approvato, con modificazioni, il 26 novembre 2009. Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-B):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 9 dicembre 2009 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 9 e 17 dicembre 2009; il 12, 13, 19, 20 e 21 gennaio 2010.
Esaminato in aula il 25, 26 e 27 gennaio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 28 gennaio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 1167-B):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 1° febbraio 2010 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 12ª e questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente, il 2, 16, 17, 18, 23, 24 febbraio 2010; il 2 marzo 2010.
Esaminato in aula il 23 febbraio 2010; il 2 marzo 2010 ed approvato il 3 marzo 2010.
Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74, primo comma, della Costituzione, con messaggio motivato in data 31 marzo 2010, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine al disegno di legge gia' approvato. Il riesame del provvedimento, ai sensi dell'art. 136, comma secondo, secondo periodo del Regolamento del Senato e dell'art. 71 del Regolamento della Camera e' iniziato presso la Camera dei deputati. Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-D):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 31 marzo 2010.
Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 13, 14, 21 e 27 aprile 2010.
Esaminato in aula il 28 aprile 2010 ed approvato, con modificazioni, il 29 aprile 2010. Senato della Repubblica (atto n. 1167-B/bis):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 3 maggio 2010 con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 11ª, in sede referente, il 4, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 31 maggio 2010; l'8, 9 e 15 giugno 2010.
Esaminato in aula il 4 e 6 maggio 2010; il 3 agosto 2010; il 23 e 28 settembre 2010 ed approvato, con modificazioni il 29 settembre 2010. Camera dei deputati (atto n. 1441-quater-F):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 30 settembre 2010 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, X e XII.
Esaminato dalla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 5, 6, 7, 12 e 14 ottobre 2010.
Esaminato in aula il 18 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, lettere da a) a f)
della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale), e' il seguente:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo
ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57
anni di eta', fermi restando il requisito minimo di
anzianita' contributiva di 35 anni e il regime di
decorrenza del pensionamento secondo le modalita' di cui
all'art. 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto
2004, n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19
maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
"linea catena" che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di
sette anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta'
della vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di
prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea
catena" e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'art. 484 del codice penale e
dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in
caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai
presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione
pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente
corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per
la concessione dei benefici, la coerenza con il limite
delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito,
la cui dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per
il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011,
350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal
2013.».
- Il testo dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della citata
legge n. 247 del 2007, e' il seguente:
«90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai
sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere
corredato della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale, nonche', relativamente
agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi
del personale militare e delle forze di polizia a
ordinamento civile. Su di essi e' acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle
materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi
schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero degli schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
Qualora i termini per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di
sessanta giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di
venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del
termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di
cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del
quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni
successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse
modalita' di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e
integrative, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per
il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della
presente legge con le altre leggi dello Stato e
l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le
quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a
1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo
successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni
relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del
Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate
dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui
al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di
cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.».
- Il testo dell'art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), e' il seguente:
«12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
«404. Revisione degli assetti organizzativi dei
Ministeri mediante emanazione di regolamenti di
delegificazione.
Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
- Il testo dell'art. 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3, della legge 14 dicembre 2000,
n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attivita'
sportive e della lotta contro il doping), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive). - 1. E' istituita presso il Ministero della
sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge
le seguenti attivita':
a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita'
di cui all'art. 2, comma 3;
b) determina, anche in conformita' alle indicazioni
del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i
casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori
di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attivita'
sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4,
anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello
sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della
salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di
ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche
mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita'
sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di
controlli anti-doping con le strutture del Servizio
sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
e con gli organismi internazionali, garantendo la
partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
f) puo' promuovere campagne di informazione per la
tutela della salute nelle attivita' sportive e di
prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le
scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di
promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi
delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello
sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato con decreto
del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le
modalita' di organizzazione e di funzionamento della
Commissione.
2-bis. I componenti della Commissione sono designati
tra persone di comprovata esperienza professionale nelle
materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalita':
a) cinque componenti designati dal Ministro della
salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) cinque componenti designati dal Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo
sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) tre componenti designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) un componente designato dal CONI;
e) un componente designato dall'Istituto superiore di
sanita';
f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela
della salute designato dal Comandante.
3.
4.
5.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il
funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono
determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
limite massimo di lire 2 miliardi annue.».
- Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86 (Regolamento per il
riordino degli organismi operanti presso il Ministero della
salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248), come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 2 (Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive). - 1. Continua ad operare per la durata indicata
nell'art. 9 e nella composizione indicata nei commi 2 e 3
la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping
e per la tutela della salute nelle attivita' sportive di
cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, di
seguito denominata: "Commissione".
2. (Abrogato).
3. I componenti della Commissione sono nominati con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive.
4. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della
legge 14 dicembre 2000, n. 376.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73(Disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attivita'
detenute all'estero e di lavoro irregolare), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 3 (Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare). - 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n.
383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di
imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le
parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a
quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per
il primo periodo d'imposta e fino al termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono
trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il
termine di presentazione della medesima dichiarazione
ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate
mensili, senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi
di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio
attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato
fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine
previsto per il versamento dovuto in base alla relativa
dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2002";
7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di
emersione e che non risultano gia' dipendenti
dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente
nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei
limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e
contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle
disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
di emersione di cui al presente articolo, tramite
sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha
efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con
effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di
emersione e produce, relativamente ai diritti di natura
retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli
effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano
gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento.";
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto
all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano
straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
con il quale sono individuate le priorita' di intervento
coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del
settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione
del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di
informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica
utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e'
finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di
carattere generale correlabili alle irregolarita' del
rapporto di lavoro e non preclude l'adesione ai programmi
di emersione";
b) dopo l'art. 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva) - 1. In alternativa
alla procedura prevista dall'art. 1, gli imprenditori
presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unita'
produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano
individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed
adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente
per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie
diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non
superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a
ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli
obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro in materia di trattamento economico in un periodo
comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si
intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione
di emersione successivamente alla approvazione del piano da
parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di
emersione, gli imprenditori che intendono conservare
l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti
iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del
lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al
sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la
riservatezza dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene
proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
irregolare, di cui all'art. 78, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita. La commissione esprime il parere entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione
nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo
quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 1. Il prefetto
esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro
quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe
eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i
soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano
stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il
sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato
verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini
fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli
obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone
comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la
regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come
avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il
30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti
dall'art. 1";
c) all'art. 3, comma 1, le parole: "di cui all'art. 1
e degli altri modelli di dichiarazione" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli
altri modelli di dichiarazione".
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di emersione prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto resta ferma
l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di
maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis
dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il
comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa
da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore
irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000
a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato
di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel
caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per
un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni
civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi
riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi
precedenti e' aumentato del 50 per cento.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque
la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
di differente qualificazione.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, e'
la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente.».
- Il testo dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nel settore turistico il datore di lavoro che
non sia in possesso di uno o piu' dati anagrafici inerenti
al lavoratore puo' integrare la comunicazione entro il
terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del
rapporto di lavoro, purche' dalla comunicazione preventiva
risultino in maniera inequivocabile la tipologia
contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.
La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione
e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza
lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro
autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno
del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio
competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro
sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione
dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le
pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro
il ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.».
- Il testo dell'art. 36-bis, comma 7-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni
commesse prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed
e' soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad
eccezione del comma 2 dell'art. 16.».
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge n. 510 del1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, come modificato
dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 4.
- Il testo dell'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n.
69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile), come modificato dalla seguente legge, e'
il seguente:
«Art. 21 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti
e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del
personale). - 1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha
l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le
retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di
posta elettronica e i numeri telefonici ad uso
professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e
provinciali nonche' di rendere pubblici, con lo stesso
mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del
personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via
telematica e secondo i criteri e le modalita' individuati
con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale.
La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati e'
comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione
della performance individuale dei dirigenti.
2. Al comma 52-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) obbligo, per la singola amministrazione o
societa' che conferisca nel medesimo anno allo stesso
soggetto incarichi che superino il limite massimo, di
assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito
e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella
motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di
professionalita' e di esperienza del soggetto in relazione
alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del
compenso attribuito".
3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis
dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.».
- Il testo dell'art. 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per
agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«2. All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro,
prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di
lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una
copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si
intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro
consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita'
lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che
contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il datore di lavoro
pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di cui
al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la
consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese
successivo alla data di assunzione, della copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero con la consegna della copia del contratto
individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.».
- Il testo dell'art. 4-bis, comma 5, del citato decreto
legislativo n.181 del 2000, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in
caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato,
a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le
seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a
contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro
a contratto a tempo indeterminato;
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore
di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di
essa.».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) i professori universitari destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro
subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera
i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il
nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da
parte del committente, del contratto in base al quale la
prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una
dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi
dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita'
della loro situazione con riferimento alle condizioni di
residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione
europea in cui ha sede il datore di lavoro. La
comunicazione e' presentata allo sportello unico della
prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri
indicati al comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da
una comunicazione da parte del datore di lavoro della
proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato,
previsto dall'art. 5-bis. La comunicazione e' presentata
con modalita' informatiche allo sportello unico per
l'immigrazione della prefettura - ufficio territoriale del
Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al
questore per la verifica della insussistenza di motivi
ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art.
31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove
nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o
consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto
giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso
lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore
di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si
applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro
garantiscono la capacita' economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti
sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione
di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive
internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o
da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi
riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la
pertinente attivita', in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono
del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica
sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si
tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo
competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalita' per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresi'
norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi
internazionali in vigore relativamente all'ingresso e
soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di
diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 18-bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e
della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro), come da ultimo
modificato dall'art. 41 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modfificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 18-bis (Sanzioni). - 1. La violazione del divieto
di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro
a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui
le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle
lettere a), b) c), dell'art. 11, comma 2, sono adibite al
lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in
forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore
anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14,
comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 9, comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
si e' verificata in almeno tre periodi di riferimento di
cui all'art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e'
da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu'
di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in almeno
cinque periodi di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o
4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a 5.000 euro e
non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'art. 10, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
si e' verificata in almeno due anni, la sanzione
amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno quattro anni, la sanzione
amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce
a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in
almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa e' da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e non e'
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
5.
6. La violazione delle disposizioni previste dall'art.
5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da
25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso
dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative,
la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e'
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'art.
13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa
da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti
previsti.».
- Il testo dell'art. 11, comma 7, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma
della legge 31 dicembre 1998, n. 485) come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi
mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate al
comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore
marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una
durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a
settimana e riposo nei giorni festivi.
2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo
a bordo delle navi sono cosi' stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non
deve essere superiore a:
1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
2) 72 ore su un periodo di sette giorni;
ovvero
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve
essere inferiore a:
1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e
2) 77 ore su un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non
piu' di due periodi distinti, uno dei quali dovra' essere
almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra
periodi consecutivi di riposo non dovra' superare le 14
ore.
4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di
salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e
normative nazionali e da convenzioni internazionali sono
svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei
periodi di riposo del lavoratore e non provocare
affaticamento.
5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si
trovi in disponibilita' alle chiamate, dovra' beneficiare
di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il
normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di
lavoro.
6. I periodi di riposo per il personale di guardia
impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli
stabiliti all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le
misure minime di cui al comma 3.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere
derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello
nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni
nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono
essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il
ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di
periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la
concessione di riposi compensativi per i lavoratori
marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi
di breve durata o adibite a servizi portuali.
8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a 18 anni
non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo
in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per
«orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9
ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo
dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca
nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e
redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una
tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del
presente decreto con l'organizzazione del servizio di
bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del
servizio in porto; nonche'
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero
minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente
decreto o dai contratti collettivi in vigore.
10. Una copia del contratto collettivo e una copia
delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di
tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a
disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi
di vigilanza.
11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere
dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di
lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e
di ore di riposo e sino al ripristino delle normali
condizioni di navigazione, per le attivita' inerenti:
a) la sicurezza della navigazione in relazione a
situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il
carico trasportato e per la stessa nave;
b) le operazioni di soccorso ad altre unita'
mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo
in mare.
12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata
la normale condizione di navigazione, il coordinamento
della nave deve far si' che i lavoratori marittimi,
impegnati in attivita' lavorative in un periodo previsto di
riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2002, n. 56 (Proroga di disposizioni relative ai
medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria,
ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi
della Croce Rossa), come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di Universita'). - 1.
All'art. 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
primo periodo, le parole: «entro diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
2. Gli statuti delle Universita' disciplinano
l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la
composizione degli organi collegiali. Nel caso di
indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia,
l'elettorato passivo per la carica di direttore di
dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia.
L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori di
seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due
votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma
107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei
componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, e'
prorogato fino al 30 aprile 2003.».
Note all'art. 9:

- Per il testo dell'art. 66, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 208, n. 133, e successive modificazioni, si
veda nota all'art. 10.
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del
sistema universitario e della ricerca), come modificato
dalla presente seguente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni per il reclutamento nelle
Universita' e per gli enti di ricerca). - 1. Le universita'
statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
hanno superato il limite di cui all'art. 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto
previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere
all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione
comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse
universita' e' data facolta' di completare le assunzioni
dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176 e all'art. 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi
espletati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti
dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31
dicembre 2010.
2. Le universita' di cui al comma 1, sono escluse dalla
ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui
all'art. 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell'art. 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
sostituito dai seguenti: "Per il triennio 2009-2011, le
universita' statali, fermi restando i limiti di cui
all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di
personale nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al
personale a tempo indeterminato complessivamente cessato
dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita'
destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per
cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato,
nonche' di contrattisti ai sensi dell'art. 1, comma 14,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori
ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue
previste dal predetto art. 1, comma 650.".
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' integrata di euro 24
milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno
2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141
milioni a decorrere dall'anno 2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei professori universitari di I e II fascia
della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni
giudicatrici sono composte da un professore ordinario
nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da
quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di
commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in
numero triplo rispetto al numero dei commissari
complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato
attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari
appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal
sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che
appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Ove
il settore sia costituito da un numero di professori
ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e'
costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e'
eventualmente integrata mediante elezione, fino a
concorrenza del numero necessario, da appartenenti a
settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei
professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai
professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia
inferiore al triplo del numero dei commissari necessari
nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Il
sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove
possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati
appartengano al settore disciplinare oggetto del bando.
Ciascun commissario puo', ove possibile, partecipare, per
ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna
sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di
reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino
al 31 dicembre 2010, le commissioni per la valutazione
comparativa dei candidati di cui all'art. 2 della legge 3
luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore
ordinario o da un professore associato nominato dalla
facolta' che ha richiesto il bando e da due professori
ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra
i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare
oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei
commissari complessivamente necessari nella sessione.
L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e
straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.
Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione
i professori che appartengono all'universita' che ha
richiesto il bando. Il sorteggio e' effettuato in modo da
assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari
sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del
bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le
modalita' di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove
necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite
con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca avente natura non
regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente
decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle
operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e
5, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' nominata una
commissione a livello nazionale composta da sette
professori ordinari designati dal Consiglio universitario
nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono
pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede
altresi' alla certificazione dei meccanismi di sorteggio
per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei
singoli concorsi. Per la partecipazione all'attivita' della
commissione non sono previsti compensi, indennita' o
rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, la
valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei
titoli, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa
la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la
commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in
ambito internazionale, individuati con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
avente natura non regolamentare, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentito il Consiglio
universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', alle procedure di valutazione comparativa indette
prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data,
le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo
restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali
disposizioni dei bandi gia' emanati, incompatibili con il
presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono,
altresi', privi di effetto le procedure gia' avviate per la
costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli
atti adottati non conformi alle disposizioni del presente
decreto.
8-bis. I professori universitari i quali non
usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di
cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e
passivo ai fini della costituzione delle commissioni di
valutazione comparativa per posti di professore e
ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1°
novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno
di eta'.
8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di
cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei
ricercatori universitari, il cui termine di presentazione
delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia
ancora aperto alla predetta data, le universita' possono
fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un
nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande
di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni
tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando
riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di
possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da
parte dei candidati.
9. All'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole:
"personale non dirigenziale" sono inserite le seguenti: ",
ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,".».
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 208, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui al
presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a
rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di
personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di
riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun
anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere
non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
4. All'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2008".
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per
ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita'
cessate nell'anno precedente.
6. L'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le
amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".
7. Il comma 102 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Per gli anni
2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'art. 3, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno
precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle
cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 105
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere
dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere
dall'anno 2013".
13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per
ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un
contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta
per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 60 per cento
all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per
una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di
professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei
predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo
precedente non si applicano agli Istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le
assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art.
1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
limiti delle risorse residue previste dal predetto art. 1,
comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma e'
compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di
procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici
requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti
delle universita' per l'anno 2012 si applica quanto
disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente
comma non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto
previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa
di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di
63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di
euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno
2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca
possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nei limiti di cui all'art. 1, comma 643,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 3 luglio
1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e
dei professori universitari di ruolo), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Procedure per la nomina in ruolo). - [1. I
regolamenti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle
procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso
prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole universita' di
specifici bandi per posti di ricercatore, di professore
associato, di professore ordinario, distinti per settore
scientifico-disciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da
effettuare da parte di commissioni composte da un
professore di ruolo nominato dalla facolta' che ha
richiesto il bando, inquadrato nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se
necessario, in settori affini, nonche':
1) nel caso di procedure per la copertura di posti
di ricercatore, da un professore ordinario se la facolta'
che ha richiesto il bando ha nominato un professore
associato, ovvero da un professore associato se la medesima
facolta' ha nominato un professore ordinario, nonche' da un
ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra
professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo
che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente
fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto
del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
2) nel caso di procedure per la copertura di posti
di professore associato, da due professori associati e da
due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che
ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori
associati e dai professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se
necessario, a settori affini;
3) nel caso di procedure per la copertura di posti
di professore ordinario, da quattro professori ordinari non
in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti
dai professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se
necessario, a settori affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera
b) da parte degli atenei con modalita' che consentano una
rapida costituzione della commissione e che prevedano
l'indicazione di una sola preferenza;
d) (abrogato);
e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in
base ai quali deve essere effettuata la valutazione
comparativa, anche prevedendone forme differenziate,
nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione,
ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due
prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova
pratica, ed una orale;
2) posti di professore associato, sono effettuate
anche una prova didattica e la discussione dei titoli
scientifici; sono altresi' valutati le attivita' didattiche
e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di
ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui
sia richiesta una specifica competenza in campo clinico
ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo
tecnico-addestrativo, l'attivita' svolta in detto campo;
3) posti di professore ordinario, e' effettuata una
prova didattica per i candidati non appartenenti alla
fascia di professore associato; sono altresi' valutati
l'attivita' didattica e i servizi prestati nelle
universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri,
nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica
competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle
scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attivita'
svolta in detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della
regolarita' formale degli atti delle commissioni
contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori,
l'indicazione del vincitore, e la proposta di non piu' di
due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure
relative a professori associati od ordinari. L'universita'
che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina
in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a
ricercatori e puo', nel caso di procedure relative a
professori associati e ordinari, entro sessanta giorni
dalla data di accertamento della regolarita' formale degli
atti da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata
assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il
bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia,
perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di
altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche
esigenze scientifiche e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata
assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il
bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno
dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche
esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso
l'universita', decorso il periodo di sessanta giorni di cui
alla presente lettera, puo' procedere secondo quanto
previsto ai sensi della lettera g) ovvero puo' indire una
nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la
facolta' lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di
cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura
del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero,
essa potra' avvalersi della possibilita' prevista dalla
lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione
comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due
anni dall'accertamento della regolarita' formale degli atti
relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla
facolta' per coprire il posto;
g) la possibilita', nel caso di procedure relative a
professori associati e ordinari, per le universita' che non
hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero
che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli
idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per
chiamata i candidati risultati idonei a seguito di
valutazioni comparative svoltesi in altre sedi
universitarie per lo stesso settore
scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime
sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle
procedure di valutazione comparativa relative a professori
associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi
della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo
da parte delle universita' entro il termine di tre anni,
decorrente dalla data del provvedimento di accertamento
della regolarita' formale degli atti della commissione che
li ha proposti;
h) i termini per l'espletamento della procedura di
valutazione e le relative forme di pubblicita', che
comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun
candidato da ciascun componente la commissione. Tali
giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per
via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in una delle
commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre
commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso
settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia
di procedure di valutazione comparativa;
l) (abrogato);
m) il divieto, per i professori ordinari, associati e
per i ricercatori, di partecipare in qualita' di candidati
a valutazioni comparative per posti del medesimo
livello].».
- Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente
delle Repubblica 23 marzo 2000 n.117, (Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma
dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Bandi). - 1. Ai fini della copertura dei posti
di professore ordinario, di professore associato e di
ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi
accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice
con proprio decreto le relative procedure di valutazione
comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare.
Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto
dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della
legge 7 dicembre 1997, n. 449.
2. I bandi sono pubblicati dalle universita' e resi
disponibili anche per via telematica. L'avviso di ciascun
bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Per ciascun posto di professore ordinario o
associato deve essere indetta una distinta procedura di
valutazione comparativa.
4. Il bando stabilisce le modalita', anche telematiche,
e i tempi per la presentazione delle domande, delle
pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei
candidati, in conformita' con le disposizioni vigenti in
materia di documentazione amministrativa. I termini di
scadenza per la presentazione delle domande non possono
essere inferiori ai trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Il bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di
un codice di identificazione personale, che per i candidati
italiani coincide col codice fiscale.
6. (abrogato).
7. Nelle procedure concernenti posti di professore
ordinario o associato, il bando puo' indicare la tipologia
di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini
della chiamata di uno degli idonei da parte della facolta'
che ha proposto il bando stesso.
8. La partecipazione alle valutazioni comparative e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e
al titolo di studio posseduti dai candidati.
9. E' fatto divieto ai professori ordinari, associati
ed ai ricercatori di partecipare, in qualita' di candidati,
a valutazioni comparative per l'accesso a posti del
medesimo livello o di livello inferiore dello stesso
settore scientifico-disciplinare o di settori affini
indicati nel bando.
10. (abrogato).
11. Per ciascuna valutazione comparativa e' nominato ai
sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n.
241, un responsabile del procedimento che ne assicura il
corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente,
ivi comprese le forme di pubblicita' e le comunicazioni
previste dal presente regolamento.».
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 4-septies del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini), come modificato dalle
presente legge, e' il seguente:
«Art. 4-septies (Disposizioni relative alla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze). - 1. La Scuola
superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a
societa' e consorzi gia' costituiti. Conseguentemente le
partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'art. 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e' soppresso.
L'art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonche' i commi 4-bis e 5-bis dell'art. 5 del citato
decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono
abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
puo' continuare ad avvalersi di personale docente
collocato, per un periodo non superiore a tre anni
eventualmente rinnovabile, in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo.
3. All'art. 12, comma 3, secondo periodo, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "previa
autorizzazione," sono inserite le seguenti: "per un periodo
non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,".
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione
per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di
provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse
finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze all'amministrazione
interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal rientro,
il militare ha diritto alla ricostruzione di carriera,
anche con eventuale collocamento in posizione di
soprannumero. La ricostruzione di carriera avviene
conferendo le promozioni con la stessa decorrenza
attribuita al primo dei militari promossi che lo seguiva
nel ruolo di provenienza. Ai fini del posizionamento in
ruolo, il dipendente e' collocato in posizione
immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari
grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento
nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo di
provenienza. Per il conseguimento del grado vertice il
militare e' sottoposto al giudizio della Commissione
superiore di avanzamento.
4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in
servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle
finanze alle universita' statali, in conformita' a quanto
stabilito dall'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce
all'universita' interessata le risorse finanziarie per la
corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore
trasferito.
5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione
fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco
pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle
attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le
risorse ordinariamente previste per la formazione del
personale dell'amministrazione finanziaria a cura della
Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le
riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'art.
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le dotazioni organiche
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
personale del Ministero dell'economia e delle finanze
transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate
dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al
primo periodo del presente comma, anche mediante procedure
selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di
cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle
risorse di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono
utilizzate secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma
530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale
interessato dal transito di cui al comma 5 e' destinatario
di un apposito programma di riqualificazione da effettuare
a valere e nei limiti delle risorse destinate alla
formazione a cura della Scuola di cui al presente
articolo.».
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo
n.165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5,
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente
responsabile delle eccedenze delle unita' di personale, ai
sensi del comma 1, e' valutabile ai fini della
responsabilita' per danno erariale.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
n.165 del 2001, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni
devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei
posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e'
disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'
o sara' assegnato sulla base della professionalita' in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o
da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata,
sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono
disposte le misure per agevolare i processi di mobilita',
anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
carenze di organico.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli artt. 1 e 19 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), come modificati dalla
presente legge:
«Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali). -
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano.».
«Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari). - 1. Il
trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e'
consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18,
comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da
una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale
norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e
puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'art. 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle
prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica
e la relativa valutazione sono rese accessibili
dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece
ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le
notizie concernenti la natura delle infermita' e degli
impedimenti personali o familiari che causino l'astensione
dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le
notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto
dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna
delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera
d).».
- Il testo dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
«Art. 72 (Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di eta' per il collocamento a riposo). - 1. Per
gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli
enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato
dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data
di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40
anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere
presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente,
entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro
l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita'
contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione
non si applica al personale della Scuola.
2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta
dando priorita' al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di
razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale
per le quali e' prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al
dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al
cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento
nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo
attivita' di volontariato, opportunamente documentata e
certificata, presso organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non governative che operano nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la misura del predetto trattamento economico
temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento.
Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di
esonero gli importi del trattamento economico posti a
carico dei fondi unici di amministrazione non possono
essere utilizzati per nuove finalita'.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti
limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse
rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante
durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile
con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese
dal dipendente come lavoratore autonomo o per
collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e
consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e'
consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui
possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di
appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione
alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in
posizione di esonero dal servizio, certificate dai
competenti organi di controllo, possono procedere, previa
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in
via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa
vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di
eta' del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali
assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale
anno.
7. All'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso e'
data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la
richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata
all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai
dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per
il collocamento a riposo previsto dal proprio
ordinamento.".
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
e quelli disposti con riferimento alle domande di
trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano,
con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi
previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio gia'
adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio gia' autorizzati con
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i
dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a
presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.
11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell'art. 3, comma 57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti
in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di
impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali
comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni
pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianita'
contributiva dei dipendenti interessati.».
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59) come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 9-bis (Personale dirigenziale della Presidenza).
- 1. In considerazione delle funzioni e dei compiti
attribuiti al Presidente, e' istituito il ruolo dei
consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma
restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti,
rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.
2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale
della Presidenza sono determinate in misura corrispondente
ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti
con i provvedimenti di organizzazione delle strutture,
emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.
3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di
funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo,
con personale dirigenziale di altre pubbliche
amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti
di provenienza, e con personale incaricato ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi
degli articoli 9 e 11, e' determinata la percentuale di
posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Nel
caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale
generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in
posizione di prestito, non si applica la disposizione di
cui al terzo periodo dell'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Per i posti di funzione da ricoprire secondo
le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente
la disciplina recata dal medesimo art. 18.
4. I posti di funzione e le relative dotazioni
organiche possono essere rideterminati con i decreti
adottati ai sensi dell'art. 7.
5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo
dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il
personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed
espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi
solo i dipendenti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' comunque facolta'
della Presidenza, in sede di emanazione del bando,
procedere al reclutamento dei dirigenti tramite
corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche
di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti
di funzione istituiti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive
modificazioni. In prima applicazione e' riservata al
personale dirigenziale di prestito una quota delle
dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al
dieci per cento dei rispettivi posti di funzione,
determinati ai sensi del presente comma, fatta salva
l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del
personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti,
anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in
relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e
seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento
previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002,
n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo
stesso comma 2, nonche' i titolari, in servizio presso la
Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di
incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario
sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia
successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna
fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono
prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i
dirigenti gia' inquadrati nelle soppresse tabelle allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di
concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di
prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione
soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico,
economico e di carriera.
8. Successivamente alle operazioni di inquadramento
effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e
fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel
ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:
a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;
b) per il venticinque per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti
della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con
almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai
predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di
laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato
di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da
istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano
incaricati, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o
equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese
quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo;
c) per il venticinque per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di
ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1°
gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate
presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art.
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei
medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio
2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o
aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;
d) per il dieci per cento tramite concorso riservato,
per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'art.
5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purche' in possesso
del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio
2003 presso la Presidenza;
e) per il restante dieci per cento tramite concorso
riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a
concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai
sensi dell'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e dell'art. 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
per il reclutamento di dirigenti dotati di alta
professionalita' e che, alla data del 1° gennaio 2003,
erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate
presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art.
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono
collocati nel ruolo in posizione successiva, anche
soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli
effetti del comma 7.
10. E' rimessa alla contrattazione collettiva di
comparto autonomo del personale dirigenziale della
Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1
l'articolazione delle posizioni organizzative, delle
funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della
retribuzione di posizione dei dirigenti.»
Note dell'art. 16:
- Il testo dell'art. 73 del citato decreto-legge n. 112
del 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio
2001, n. 106, convertito, con modificazione, dalla legge n.
133 del 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre
2008, n. 246 e' il seguente:
«Art. 73 (Part time). - 1. All'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "avviene
automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "puo'
essere concessa dall'amministrazione";
b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio"
sono sostituite dalla seguente: "pregiudizio";
c) al secondo periodo le parole da: "puo' con
provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi"
sono soppresse;
d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono
sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze".
2. All'art. 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti:
"al 70";
b) le parole da "puo' essere utilizzata" fino a "dei
commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "e'
destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la
mobilita' del personale esclusivamente per le
amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad
attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra
dell'amministrazione stessa.";
c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a
"produttivita' individuale e collettiva" sono soppresse.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
Note all'art. 17:
- Per i riferimenti del citato decreto-legge n. 181 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, si veda nelle note all'art. 16.
- Il testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n.
230 ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 novembre 2006, n. 277.
- Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n.
282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), e' il seguente:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 53, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».
- Il testo dell'art. 23-bis del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilita' tra
pubblico e privato). - 1. In deroga all'art. 60 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e,
limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori
dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza
assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e
organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento
previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia
di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica
posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi
contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle
forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono
collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del
presente articolo, salvo motivato diniego
dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato,
gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facolta' di
valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo'
superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del
personale di cui al comma 1 non puo' comunque essere
disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359
del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in
organismi e imprese private che, per la loro natura o la
loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le
parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
possono disporre, per singoli progetti di interesse
specifico dell'amministrazione e con il consenso
dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento
economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i
predetti protocolli possono prevedere l'eventuale
attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico
delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il
periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7
costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare
e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi
internazionali di cui al comma 1 e sono definite le
modalita' e le procedure attuative del presente articolo.».
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 1, comma 562, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), e' il seguente:
«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.».
- Il testo dell'art. 2, della legge 12 febbraio 1955,
n. 51 (Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali
e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di
igiene del lavoro), e' il seguente:
«Art. 2. Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo
precedente:
a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i
servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i
servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti
terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione
marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere,
cave e torbiere;
b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo
delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili;
l'esercizio di miniere, cave e torbiere.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105,
supplemento ordinario.
Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.».
- Il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche'
degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art.
1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
- Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 57 (Pari opportunita'). - 01. Le pubbliche
amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le
pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce,
unificando le competenze in un solo organismo, i comitati
per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le
funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi
relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed
e' formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato
dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno
dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la
consigliera o il consigliere nazionale di parita'.
Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o
psichica per i lavoratori.
04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di
garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una
direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della
funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di
garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati
della gestione del personale, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all'art. 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare
pari opportunita' fra uomini e donne sul lavoro,
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie
dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza
nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi,
adottando modalita' organizzative atte a favorirne la
partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e
l'attivita' dei Comitati unici di garanzia per le pari
opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio;
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita'
di cui all'art. 9, adottano tutte le misure per attuare le
direttive dell'Unione europea in materia di pari
opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla
violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.».
Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 15-nonies, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
«Art. 15-nonies (Limite massimo di eta' per il
personale della dirigenza medica e per la cessazione dei
rapporti convenzionali). - 1. Il limite massimo di eta' per
il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i
responsabili di struttura complessa, e' stabilito al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ovvero, su
istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno
di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di
permanenza non puo' superare il settantesimo anno di eta' e
la permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un aumento
del numero dei dirigenti. E' abrogata la legge 19 febbraio
1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio
per coloro i quali hanno gia' ottenuto il beneficio.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per
essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in
relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La
domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione
di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti
il compimento del limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in
aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive
presentano la domanda almeno novanta giorni prima del
compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo.
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di eta'.».
Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), e' il
seguente:
«3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.».
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note all'art. 2.
Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 33, della citata legge n. 104 del
1992, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 33 (Agevolazioni). - 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai
rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di



 
(continuazione)



un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano
con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204
del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo
comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971 ,
nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al
domicilio della persona da assistere e non puo' essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in
situazione di gravita'.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per
l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il
lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al
presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS
accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap
grave). - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino con handicap in situazione di gravita' e in
alternativa al prolungamento del periodo di congedo
parentale, si applica l'art. 33, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di eta'
del bambino con handicap in situazione di gravita', il
diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi i genitori,
anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche
in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. (Abrogato).
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33, comma
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere
cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un
periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente
articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto.».
- Il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 8 marzo
2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 20 (Estensione delle agevolazioni per
l'assistenza a portatori di handicap). - Le disposizioni
dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 2 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art.
16.
- Il testo dell'art. 22, commi 6 e 7, del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento
ordinario), e' il seguente:
«6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato
ad accedervi e permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.».
- Il testo dell'art. 6, secondo comma della legge 26
maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello
Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti), e' il seguente:
«Provvede, altresi', a trasmettere mensilmente gli
elenchi dei nominativi di cui al precedente comma all'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.».
- Il testo dell'art. 11, comma ottavo, della legge 27
maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza
ai ciechi civili), e' il seguente:
«Art. 11 (Composizione delle commissioni provinciali
sanitarie). - Il segretario della commissione provvede,
altresi', a trasmettere trimestralmente all'Unione italiana
dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei
confronti dei quali, nello stesso periodo e' stato
effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione
dell'esito per ciascuno di essi.».
- Il testo dell'art. 8, comma quarto della legge 30
marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili), e' il seguente:
«Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma
precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla
Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di
cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 , a cura del
segretario della commissione.».
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 55-septies del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1.
Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita' stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.
50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e'
immediatamente inoltrata, con le medesime modalita',
all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli
enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per
via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai
contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine
alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle
esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di
reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere
effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le
rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine
di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3.».
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 19, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenzialem il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.».
Note all'art. 27:
- Il testo dell'art. 2, comma 91, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2008), e' il seguente:
«91. Riattribuzione delle funzioni istituzionali del
personale in posizione di comando appartenente alle Forze
di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 6-septies, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a
decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico
fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di
comando del personale appartenente alle Forze di polizia e
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' posto a carico
delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La
disposizione di cui al precedente periodo si applica anche
alle assegnazioni di cui all'art. 33 della legge 23 agosto
1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi
previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilita' previsto
dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.».
- Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
662), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 65 (Aspettativa per riduzione quadri.
Disposizioni varie). - 1. Al comma 1 dell'art. 7 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, le parole "della durata
massima di anni due a cominciare dagli ufficiali piu'
anziani in ruolo" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita'
di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se
colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado ed,
a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente
piu' anziano, se generale.".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della legge
8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai tenenti
colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le
seguenti: "ai maggiori ed".
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge
8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai colonnelli e
gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai
tenenti colonnelli ed".
3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande
musicali le anzianita' di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231,
decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda.
4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma
4 dell'art. 37 e' attribuita una speciale indennita'
commisurata a quella definita per le massime cariche della
Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e'
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene
conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali
e speciali di ciascuna Forza Armata.
6. All'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n.
989, alle parole "muniti del brevetto di pilota militare"
sono aggiunte le seguenti: "o del brevetto di navigatore
militare" ed alle parole "come ufficiali piloti" sono
aggiunte le seguenti: "o come ufficiali navigatori".
7. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 19 maggio 1986,
n. 224, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica,
ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di
pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti
dal Ministro della Difesa".
8. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime
di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di
valutazione, si fa riferimento all'anno solare di
conferimento del grado rivestito.
9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali
determini, nel grado di colonnello o di generale di un
determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di
legge, salvo un contingente pari al numero delle posizioni
ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai
sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre
1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro
della difesa e salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3,
della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo
nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere
assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
per ogni Forza Armata dal presente decreto. Qualora si
determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza Armata non
totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per
riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei
predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita'
di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se
generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita'
di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri, di cui al comma 9, e' disposto al 31 dicembre
dell'anno di riferimento.
10. Sono considerati in soprannumero agli organici gli
ufficiali che ricoprano le cariche di Ministri o di
Sottosegretario di Stato o che siano distaccati presso
Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati
per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonche'
il personale di cui all'art. 4 del regio decreto 15
settembre 1897, n. 421, ed all'art. 15 del regio decreto 16
giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed
integrazioni.
11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di
cui al comma 10 ha luogo il 1° luglio di ogni anno in
corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente
assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla
data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi
di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
12. Le funzioni di cui agli articoli 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e 95
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, possono essere
espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo
delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre
anni di anzianita' di grado.
13. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze
di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli della
Marina militare possono essere ripartiti in specialita' con
determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti
messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie
specialita'. Per il Corpo delle Capitanerie di porto le
determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa con il
Ministro dei trasporti e della navigazione.
14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego
di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e
logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di
Stato Maggiore Interforze secondo le procedure previste
dall'art. 4 del decreto legislativo emanato in applicazione
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni.
14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ed ove non
diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente
decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a
scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di
avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei
quali non sono state disposte promozioni.».
- Il testo dell'art. 7, secondo comma della legge 10
dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art.
16-quater della legge 18 marzo 1968, numero 249, quale
risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello
Stato), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in
aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo
di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore
di forza armata o di segretario generale del Ministero
della difesa o gli ufficiali di pari grado che ricoprano
incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore
di Forza armata in comandi o enti internazionali.».
- Il testo dell'art. 43, comma 2, della legge 19 maggio
1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e
modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n.
574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali
delle Forze armate e della Guardia di Finanza), e' il
seguente:
«2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta
a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel
tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali
competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la
quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.».
- Il testo dell'art. 16, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma
dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 16 (Generalita'). - 1. Il direttore generale
della direzione generale del personale militare, sulla
scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di
merito approvate dal Ministro della difesa, forma
altrettanti quadri d'avanzamento, iscrivendovi:
a) (omissis);
b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello
e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di
graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti
corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;».
- Il testo dell'art. 18, del citato decreto legislativo
n. 298 del 2000, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 18 (Formazione delle aliquote di valutazione e
modalita' di valutazione). - 1. Il 31 ottobre di ogni anno,
il direttore generale della direzione generale del
personale militare, con apposite determinazioni, indica per
ciascun grado e ruolo dell'Arma dei carabinieri gli
ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di
avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni
sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte
dall'art. 17 del presente decreto;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti
in quadro, salvo il disposto del comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche'
venute a cessare le cause che ne avevano determinato la
sospensione della valutazione o della promozione.
2. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare
per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote
formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate
nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo di
servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda
aliquota costituisce elemento preminente ai fini della
valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza
aliquota.
3. (Abrogato).
4. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento
sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio
di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro,
sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale
sono stati valutati l'ultima volta.
5. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non
idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel
quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se
giudicati idonei ed iscritti in quadro, promossi con
anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati
valutati l'ultima volta.
6. Il direttore generale della direzione generale del
personale militare con proprie determinazioni indica,
altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per
l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni
prescritte dall'art. 17, comma 1. Essi sono poi inclusi
nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva
alla data del raggiungimento delle predette condizioni.».
- Il testo dell'art. 31, del citato decreto legislativo
n. 298 del 2000, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 31 (Disciplina del regime transitorio
dell'avanzamento). - 1. Il grado di generale di Corpo
d'Armata dell'Arma dei carabinieri e' istituito con effetto
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
l'anno 2000, la promozione a tale grado e' conferita ai
generali di divisione in servizio permanente effettivo con
anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1997.
Il relativo quadro di avanzamento e' formato, su proposta
del Comandante generale e designazione del Capo di Stato
maggiore della difesa al Ministro della difesa,
iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali
generali, fatta salva la sussistenza di impedimenti alla
valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero delle
promozioni, agli organici ed ai numeri massimi gia'
previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24
marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di
merito gia' approvate per detto anno dal Ministro della
difesa, sono promossi al grado superiore:
a) tre generali di brigata, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;
b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre
2000;
c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31
dicembre 2000;
d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento
al grado di maggiore, oltre il numero gia' fissato
dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'art. 2 del
decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427.
3. Le eventuali eccedenze organiche determinate
dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono
assorbite a decorrere dal 1° gennaio 2001, con l'entrata in
vigore delle consistenze organiche del ruolo normale degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella 1
annessa al presente decreto.
4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo
ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni
organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale,
nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti
criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di Corpo
d'Armata sono inseriti in aliquota di valutazione, per
l'anno:
2001: i generali di divisione con anzianita' uguale
o anteriore al 30 giugno 1998;
2002: i generali di divisione con anzianita' uguale
o anteriore al 30 giugno 1999;
2003: i generali di divisione con anzianita' uguale
o anteriore al 30 giugno 2000;
b) per l'avanzamento al grado di generale di
divisione sono inseriti in aliquota di valutazione, per
l'anno:
2001: i generali di brigata con anzianita' uguale o
anteriore al 1° gennaio 1998 ed anzianita' nel grado di
colonnello uguale o anteriore al 31 dicembre 1991;
2002: i rimanenti generali di brigata con
anzianita' 1998 ed i generali di brigata con anzianita'
1999 aventi anzianita' nel grado di colonnello uguale o
anteriore al 1° gennaio 1992;
2003: i generali di brigata con anzianita' uguale o
anteriore al 30 giugno 2000;
2004: i generali di brigata con anzianita' uguale o
anteriore al 31 dicembre 2000;
c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata
sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:
2001: i colonnelli con anzianita' uguale o
anteriore al 31 dicembre 1996;
2002: i colonnelli con anzianita' uguale o
anteriore al 31 dicembre 1997;
2003: i colonnelli con anzianita' uguale o
anteriore al 31 dicembre 1998;
2004: i colonnelli con anzianita' uguale o
anteriore al 31 dicembre 1999;
2005: i colonnelli gia' valutati e quelli non
ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o
anteriore al 30 settembre 2000;
2006: i colonnelli gia' valutati e quelli non
ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o
anteriore al 31 dicembre 2000;
2007: i colonnelli gia' valutati e quelli compresi
nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora
valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al
1° luglio 2002;
2008: i colonnelli gia' valutati e quelli compresi
nella prima meta' della somma dei colonnelli non ancora
valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al
1° luglio 2002;
d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono
inseriti in aliquota di valutazione, in ordine di ruolo,
per l'anno:
2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati con
anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995;
2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con
anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1996.
Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei
tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad Ufficiale
uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di
valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della
difesa, in modo da includere:
nella prima delle aliquote di cui all'art. 18, comma
2, del presente decreto, oltre agli Ufficiali gia' valutati
per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e
non iscritti in quadro, tenenti colonnelli non ancora
valutati che abbiano anzianita' di grado non superiore a
quelle indicate nella tabella 1 annessa al presente
decreto. Il numero degli ufficiali da includere
annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota
non puo' superare quello degli ufficiali inclusi per la
prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno
2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione
alla consistenza organica del grado ed alle esigenze di
elevazione del livello ordinativo dei comandi;
nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli gia'
valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per
almeno due volte che abbiano anzianita' di grado non
superiore a quelle indicate nella tabella I annessa al
presente decreto;
nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che
abbiano anzianita' di grado pari o superiore a quella
indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto;
e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le
aliquote di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005 sono
annualmente fissate con decreto ministeriale, su base
numerica, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento in
aliquota di capitani aventi la permanenza minima nel grado
prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una
loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria
le aliquote di valutazione potranno comprendere capitani
aventi anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo non inferiore a quella dei pari grado
inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno
2000, in numero non superiore del 10% rispetto a quello
degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota
formata per l'anno 2000.
5. Per gli ufficiali del ruolo normale il numero
annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati e'
fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unita':
a) a Generale di Corpo d'armata:
3 per l'anno 2001;
2 per l'anno 2002;
3 per l'anno 2003;
3 per l'anno 2004;
5 per l'anno 2005;
b) a Generale di divisione:
3 per l'anno 2001;
4 per l'anno 2002;
4 per l'anno 2003;
c) a Generale di brigata:
8 per gli anni 2001, 2003;
7 per gli anni 2002, 2004;
d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002.
Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei
tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad ufficiale
uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle
promozioni annuali e' fissato con decreto del Ministro
della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle
promozioni previste per il grado nella tabella 1 annessa al
presente decreto, in relazione alla composizione delle
aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed alla
esigenza di mantenere adeguati ed analoghi tassi di
avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai
tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle l'aliquote
di cui all'art. 18, comma 2, puo' essere aumentato nella
misura massima del 25% rispetto a quello previsto nella
citata tabella, fermi restando il numero complessivo delle
promozioni e la consistenza organica del grado di
colonnello di cui alla predetta tabella.
6. Il numero delle promozioni annuali al grado di
Maggiore del ruolo normale e' fissato, sino all'anno 2006
compreso, in tante unita' quanti sono i capitani inseriti
in aliquota di avanzamento.
7. Per l'avanzamento al grado di tenente colonnello del
ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in aliquota
di valutazione i Maggiori aventi anzianita' di grado uguale
o anteriore al 31 dicembre 1996. I predetti Ufficiali,
qualora giudicati idonei, saranno promossi con decorrenza
giuridica riferita all'anno di compimento del quinto anno
di permanenza nel grado.
8. I tenenti colonnelli del ruolo speciale aventi
anzianita' di grado da Maggiore 1° gennaio 1994, saranno
inclusi in aliquota di valutazione per l'avanzamento al
grado superiore dopo sei anni di permanenza nel grado.
9. (Abrogato).
10. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle
promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita'
del ruolo tecnico-logistico sara' annualmente fissato con
decreto ministeriale in relazione alla consistenza ed alla
composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti
effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27.
11. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente
articolo, qualora non diversamente disposto, si applicano
le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al
presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati
nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo a
quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente
articolo.
12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del
ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano
validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione
per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando
gia' previsti per il grado rivestito dalla tabella 1
allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117
sostituendo alle parole: "di gruppo" le parole: " di
reparto territoriale".
13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione
per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale:
a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde
dall'effettuazione del previsto periodo di comando;
b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del suddetto
requisito e' riconosciuto agli ufficiali che abbiano
assolto almeno un anno del periodo previsto al precedente
comma 12.
14. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione ad
eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli
nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e
paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello
ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e'
autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto,
per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero
complessivo di promozioni a scelta al grado superiore,
nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la
determinazione delle relative aliquote di valutazione e le
permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.».
- La tabella n. 1, del citato decreto legislativo, n.
298 del 2000, come modificata dalla presente legge, e' la
seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico


- La tabella n. 2, del citato decreto legislativo, n.
298 del 2000, come modificata dalla presente legge, e' la
seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 20-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - 1.
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori
tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun
profilo professionale, mediante concorso interno per titoli
e superamento di una prova pratica a carattere
professionale, anche mediante un questionario a risposta
multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione
tecnico professionale, e successivo corso di formazione di
durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi
gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori
tecnici in possesso dell'abilitazione professionale
eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio
dell'attivita' propria del profilo professionale per il
quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data
quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato
nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e'
riservato al personale con qualifica di collaboratore
tecnico capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi e di un diploma di istruzione
professionale almeno triennale conseguito presso un
istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato,
ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un
diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle
regioni al termine di corsi di durata almeno triennale
nell'ambito della formazione professionale, nonche'
dell'abilitazione professionale eventualmente prevista
dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del
profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati
e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per
cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione
del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori
e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto
titolo di studio e dell'abilitazione professionale
eventualmente prevista dalla legge. La commissione
giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle
materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale
dovra' svolgere. I vincitori del concorso sono nominati
allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico
di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
destinati a frequentare un corso di formazione tecnico
professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al
termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove
teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e
quelle di svolgimento degli esami di fine corso.
3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si
procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in
relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di
ciascun profilo professionale.
4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono
formate tante graduatorie quanti sono i profili
professionali individuati nel relativo bando. I candidati
collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo
vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica
graduatoria finale del concorso secondo il punteggio
riportato.
5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti
idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico
nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con
le modalita' di cui al comma 4.
5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione.».
- Il testo dell'art. 25-ter del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 25-ter (Concorso interno per la nomina a vice
perito tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di
servizio ed esami, di cui all'art. 25, comma 1, lettera b),
consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un
colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione
tecnico professionale ed e' riservato al personale del
ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in
possesso, alla data del bando che indice il concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni ed a
quello del ruolo dei revisori tecnici in possesso alla data
del bando che indice il concorso dell'abilitazione
professionale eventualmente prevista dalla legge per
l'esercizio dell'attivita' propria del profilo
professionale per il quale si concorre, di un'anzianita' di
servizio non inferiore a tre anni, dello specifico titolo
di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che
nell'ultimo biennio non abbia conseguito un giudizio
complessivo inferiore a "buono". Il trenta per cento dei
posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei revisori
tecnici.
2. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione
dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita'
esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale.
3. Al termine del concorso sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali previsti
dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente
nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati
vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica
graduatoria finale del concorso secondo il punteggio
riportato.
4. I vincitori del concorso devono frequentare un corso
di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore
a sei mesi, conservando la qualifica rivestita all'atto
dell'ammissione al corso.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e
quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo
conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari
profili professionali per i quali e' indetto il concorso.
6. Coloro che abbiano superato gli esami finali del
corso sono nominati vice periti tecnici secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame finale, formata con le modalita'
previste per la graduatoria del concorso, con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza
economica dal giorno successivo alla data di conclusione
del corso di formazione.».
Note all'art. 30:
- Il testo dell'art. 409 del codice di procedura
civile, e' il seguente:
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non
inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita'
economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice.».
- Il testo dell'art. 63, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro).
- 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di
quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,
incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro,
il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e
la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti
le indennita' di fine rapporto, comunque denominate e
corrisposte, ancorche' vengano in questione atti
amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano
rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al
giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante
nella controversia non e' causa di sospensione del
processo.».
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre
2003, n. 235, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n.
604 (Norme sui licenziamenti individuali), e' il seguente:
«Art. 8. - Quando risulti accertato che non ricorrono
gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a
riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre
giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli
un'indennita' di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale
di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati,
alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita' di servizio
del prestatore di lavoro, al comportamento e alle
condizioni delle parti. La misura massima della predetta
indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per
il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci
anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con
anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore
di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di
lavoro.».
- Il testo dell'art. 76, comma 1, lettera c-ter del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 76 (Organi di certificazione). - 1. Sono organi
abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a)-c-bis) (omissis);
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente
per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito
territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito
di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle
funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti
organizzativi.».
Note all'art. 31:
- Il testo dell'art. 80, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
«4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve
previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione
di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione
per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell'art. 410 del codice di procedura civile.».
- Il testo dell'art. 420, primo comma del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 420 (Udienza di discussione della causa). -
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il
giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la
conciliazione della lite e formula alle parti una proposta
transattiva. La mancata comparizione personale delle parti,
o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza
giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile
dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se
ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e
conclusioni gia' formulate previa autorizzazione del
giudice.».
- Il testo dell'art. 1372 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 1372 (Efficacia del contratto). - Il contratto ha
forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che
per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che
nei casi previsti dalla legge.».
- Il testo dell'art. 2113, quarto comma, del codice
civile, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura
civile.».
- Il testo dell'art. 76 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, e' il seguente:
«Art. 76 (Organi di certificazione). - 1. Sono organi
abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le
commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito
territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita
nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province,
secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al
comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di
collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
del lavoro di ruolo ai sensi dell'art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di
lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due
province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali gia' operanti presso la Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente
per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito
territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis),
le commissioni di certificazione istituite presso le
direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la
loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi
del comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi
presso un apposito albo istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, della universita' e della
ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono
tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei
mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che
precedono possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.».
- Per il testo dell'art. 63, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art.
30.
- Il testo dell'art. 82 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 82 (Rinunzie e transazioni). - 1. Le sedi di
certificazione di cui all'art. 76 del presente decreto
legislativo sono competenti altresi' a certificare le
rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 del codice
civile a conferma della volonta' abdicativa o transattiva
delle parti stesse.
1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le
procedure previste dal capo I del presente titolo.».
- Il testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 83 (Deposito del regolamento interno delle
cooperative). - 1. La procedura di certificazione di cui al
capo I e' estesa all'atto di deposito del regolamento
interno delle cooperative riguardante la tipologia dei
rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in
forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi
dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni. La procedura di certificazione attiene al
contenuto del regolamento depositato.
2. (Abrogato).».
- Il testo dell'art. 79 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 79 (Efficacia giuridica della certificazione). -
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro permangono, anche
verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto,
con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali
esperibili ai sensi dell'art. 80, fatti salvi i
provvedimenti cautelari.
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro, nel caso di
contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento
di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato
che l'attuazione del medesimo e' stata, anche nel periodo
precedente alla propria attivita' istruttoria, coerente con
quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non
ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono
soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche
suggerite dalla commissione adita.».
Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 604 del
1966, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 6. - Il licenziamento deve essere impugnato a
pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione
della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla
comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove
non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro
il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal
deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o
arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi
documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora
la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o
non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo
espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo.
A conoscere delle controversie derivanti
dall'applicazione della presente legge e' competente il
pretore.».
- Per il testo dell'art. 409 del codice di procedura
civile, si veda nota all'art. 30.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal
CES), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre
2001, n. 235, e' il seguente:
«Art. 1 (Apposizione del termine). - 01. Il contratto
di lavoro subordinato e' stipulato di regola a tempo
indeterminato.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita'
del datore di lavoro.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la
durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
sia superiore a dodici giorni.».
«Art. 2 (Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo
ed i servizi aeroportuali). - 1. E' consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da
aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi
aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi
operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai
passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di
sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella
percentuale non superiore al quindici per cento
dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui
le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente
adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori
detta percentuale puo' essere aumentata da parte delle
aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa
autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su
istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono
comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle
aziende di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra
aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non
superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito
al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.
Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria
ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da
parte delle aziende di cui al presente comma.».
«Art. 4 (Disciplina della proroga). - 1. Il termine del
contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso
del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale
del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la
proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia
richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa
attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato
stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a
tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine
non potra' essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza
delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del
termine stesso e' a carico del datore di lavoro.».
- Il testo dell'art. 2112 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.».
- Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, e' il seguente:
«Art. 27 (Somministrazione irregolare). - 1. Quando la
somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e
delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere,
mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo, con effetto dall'inizio della
somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti
effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di
contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto
che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal
debito corrispondente fino a concorrenza della somma
effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal
somministratore per la costituzione o la gestione del
rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la
prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui
all'art. 20, commi 3 e 4, che consentono la
somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e'
limitato esclusivamente, in conformita' ai principi
generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza
delle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso
fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano
all'utilizzatore.».
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 604
del 1966, si veda nota all'art. 30.
- Il testo dell'art. 421 del codice di procedura
civile, e' il seguente:
«Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice
indica alle parti in ogni momento le irregolarita' degli
atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando
un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti
quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento
decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e
osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni
sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione
del comma sesto dell'art. 420.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di
lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei
fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita' l'esame
dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della
causa, anche di quelle persone che siano incapaci di
testimoniare a norma dell'art. 246 o a cui sia vietato a
norma dell'art. 247.».
Note all'art. 34:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
ordinario).
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
- Il testo dell'art. 4-bis del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 4-bis (Sistema informativo dell'indicatore della
situazione economica equivalente). - 1. L'INPS per
l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore
della situazione economica equivalente puo' stipulare
apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3,
comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la
prestazione sociale agevolata o altro componente il suo
nucleo familiare abbia gia' presentato la dichiarazione
sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della
previdenza sociale l'indicatore della situazione economica
equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto
nazionale della previdenza sociale anche le informazioni
analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica
quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui
all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4,
comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto
delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali,
una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da
esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende
disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della
situazione economica equivalente relativi al nucleo
familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione
sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha
presentato specifica domanda.».
- Il testo dell'art. 6, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 6 (Trattamento dei dati).
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
dell'art. 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica
possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del
comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il
dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica,
di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima,
nonche' di comunicare i dati all'Istituto nazionale della
previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni
sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o
elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le
verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di
assistenza fiscale non e' consentita la diffusione dei
dati, ne' altre operazioni che non siano strettamente
pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni dalla
trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale
procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le
disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai
comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per
prestazioni da essi non erogate.».
- La tabella 1, parte I, del citato decreto legislativo
n. 109 del 1998, come modificata dalla presente legge e' la
seguente:
«Tabella 1 (Criteri unificati di valutazione della
situazione reddituale).
Parte I.
La situazione economica dei soggetti appartenenti al
nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta
dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di
obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori
di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la
valutazione dei redditi agrari dovra' essere predisposta
un'apposita circolare ministeriale;
b) il reddito delle attivita' finanziarie, determinato
applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali
del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i
criteri di seguito elencati.
Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi
da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed
impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1,
lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva
o definitiva, fatta salva diversa volonta' espressa dal
legislatore sulle norme che regolano tali componenti
reddituali.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare
risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del
canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo
di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a
dichiarare gli estremi del contratto di locazione
registrato.».
Note all'art. 35:
- Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 febbraio 2009, n. 28, supplemento ordinario, ed
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
marzo 2009, n. 52.
- Il testo dell'art. 30-bis, comma 7 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e' disposta la destinazione delle eventuali
maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto
ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'art.
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, al fondo di cui all'art. 61, comma 17, del medesimo
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero
all'entrata del bilancio dello Stato.».
- Il testo dell'art. 61 del citato decreto-legge n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A decorrere
dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a
quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le necessarie misure
di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
studi e consulenze, all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle
seguenti: "al 30 per cento";
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti".
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. All'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di effettuare la
comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza".
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2007 per le medesime finalita'. La disposizione del
presente comma non si applica alle spese per convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2007 per le medesime finalita'.
7. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa.
7-bis. (Abrogato).
8.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del
collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e'
riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi
non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono rideterminati con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati nel medesimo art. 82 che nell'anno precedente non
hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino al 2011 e'
sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10
dell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero
dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a
decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni
di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui
per le province.
12. All'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e
le parole "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite
dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";
b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura
ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle
seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del
compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle
societa' controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile, dalle societa' indicate nel primo periodo del
presente comma".
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo
degli incarichi i trattamenti economici complessivi
spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai
direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai
componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e degli istituti
zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta
alle regioni, alle province autonome, agli enti, di
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed
agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e
6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le
regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni,
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la
riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla
diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita'
dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento
delle strutture organizzative ed all'adozione di misure
analoghe a quelle previste nel presente articolo. La
disposizione di cui al presente comma costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione del presente comma,
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di
stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
maggiori entrate di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti,
di competenza regionale o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un
apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria
del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e'
incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo
precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo'
essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in
deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai
sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota
puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni indicate nell'art. 67,
comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate
alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita'
previsionali di base interessate. La quota del fondo
eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata
alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo,
con una dotazione di 100 milioni di euro, per la
realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il
Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle
iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della
sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni per l'attuazione del presente comma.
19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta
fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui
all'art. 79, comma 1, del presente decreto, e' incrementato
di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009,
2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario
regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui
ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento
dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 19.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa
adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero
2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di
applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di
partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre
forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria
di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo
periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle
regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna
di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza
finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al
contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei
Vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60
milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di
cui all'art. 60, comma 8. Tali risorse sono destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente
dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette
risorse si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e
dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009,
secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
24.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel
comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono inserite le
seguenti: "compresi quelli".
27. Dopo il comma 345 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente:
"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345,
stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' destinata al finanziamento della carta
acquisti, di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e
servizi a favore dei cittadini residenti che versano in
condizione di maggior disagio economico.".».
Note all'art. 36:
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge n. 148 del
1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 9 (Interventi di formazione professionale). - 1.
Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni
occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai
fabbisogni di professionalita', le regioni e le province
autonome possono stipulare convenzioni con organismi
paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
puo' erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire,
per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali
per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in
favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e
degli iscritti nelle liste di mobilita', diretti a
favorirne la ricollocazione anche in attivita' di lavoro
autonomo e cooperativo, nonche' servizi di informazione e
di orientamento sul mercato del lavoro in ambito
comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro
nello stesso, con priorita' per quelli in attuazione di
convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali
del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello
territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture
pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
le regioni e le province autonome possono contribuire al
finanziamento di: interventi di formazione continua, di
aggiornamento o riqualificazione, per operatori della
formazione professionale, quale che sia il loro
inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui
all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
interventi di formazione continua a lavoratori occupati in
aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di
integrazione salariale; interventi di riqualificazione o
aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che
contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del
costo delle attivita', nonche' interventi di formazione
professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste
di mobilita', formulate congiuntamente da imprese e gruppi
di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a
livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle
corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici
che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei
casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono
essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con le regioni.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, le regioni e le province autonome approvano i
progetti di intervento di formazione continua, formulati da
organismi aventi per oggetto la formazione professionale,
diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle
liste di collocamento che abbiano partecipato ad attivita'
socialmente utili. La partecipazione a tale attivita', per
tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata,
su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale
per l'impiego competente per territorio entro il termine di
trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si
ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno
diritto a partecipare agli interventi di formazione
continua secondo la graduatoria delle liste di
collocamento.
3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' prevedere misure di sostegno al reddito per
lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal
mercato del lavoro.
4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis e,
prioritariamente, 3-ter gravano sulle disponibilita' del
Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5,
nonche', per gli interventi diretti ai dipendenti degli
enti di formazione professionale, sulla disponibilita' di
cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito
dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate
costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla
disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui
all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti
speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, per il finanziamento delle attivita' di formazione
professionale rientranti nelle competenze dello Stato di
cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il
finanziamento del coordinamento operativo a livello
nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14
febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al
CIPE l'ammontare delle disponibilita' annuali del Fondo di
cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al
finanziamento degli interventi formativi per i quali e'
chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le
modalita' ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa
con le regioni, programma le residue disponibilita' del
Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai
fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della
commissione centrale per l'impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonche'
quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per
l'impiego, di cui e' membro di diritto il dirigente
generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e
la formazione professionale dei lavoratori, costituisce
apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel
quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma
5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di
previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per
l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel
Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito
dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni e integrazioni.
10. Per assicurare la continuita' operativa delle
attivita' previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n.
40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 5.
11. Nell'ambito della stessa gestione e' mantenuta
evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e
passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione
confluiscono le disponibilita' risultanti dall'eventuale
riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi
pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli
articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo, nonche' l'art. 4 della legge 14 febbraio
1987, n. 40.
13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante
dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per
promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di
giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di
altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i
programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale
europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire
100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' di cui
all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
14.-18.».
Note all'art. 37:
- Il testo dell'art. 1, comma 294, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
Finanziaria 2006) e' il seguente:
«294. Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi
destinati a servizi sanitari.
I fondi destinati, mediante aperture di credito a
favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute, a servizi e
finalita' di sanita' pubblica nonche' al pagamento di
emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale
amministrato o di spese per servizi e forniture prestati
agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione
forzata.».
Note all'art. 38:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
n. 124 del 2004, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 11 (Conciliazione monocratica). - 1. Nelle
ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione
provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per
una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente puo',
mediante un proprio funzionario, anche con qualifica
ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle
questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da
associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da
professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle
parti non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 2113, commi primo, secondo e terzo del codice
civile.
3-bis. Il verbale di cui al comma 3 e' dichiarato
esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza
della parte interessata.
4. I versamenti dei contributi previdenziali e
assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore,
riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in
relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti,
nonche' il pagamento delle somme dovute al lavoratore,
estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare
l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro
trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa
documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza
di una o di entrambe le parti convocate, attestata da
apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro da'
seguito agli accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura conciliativa puo' aver luogo nel
corso della attivita' di vigilanza qualora l'ispettore
ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione
conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il
consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con
apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai
fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3,
4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di
cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino
alla conclusione del procedimento conciliativo.».
Note all'art. 39:
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare) e' il seguente:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
- Il testo dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti
in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della
pubblica amministrazione e proroga di taluni termini)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e' il seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al
comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non
e' punibile se provvede al versamento entro il termine di
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato e' presentata o trasmessa
senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis
ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla
denuncia e' allegata l'attestazione delle somme
eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il
corso della prescrizione rimane sospeso.».
Note all'art. 42:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno
1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), e' il seguente:
«Art. 2. - A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di
infermita' comportante incapacita' lavorativa, il medico
curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi
sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via
telematica on-line, secondo le specifiche tecniche e le
modalita' procedurali determinate dall'INPS medesimo.
Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo
rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione
della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di
lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS
la trasmissione in via telematica della suddetta
attestazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso
Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le
tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita'
tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di
consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione
telematica on-line della certificazione di malattia
all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia
dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal
secondo comma del presente articolo.
Le eventuali visite di controllo sullo stato di
infermita' del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge
20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale o della struttura
sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai
medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e
produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, la documentazione in suo possesso.
Nella ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere
trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di
lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione
di malattia i dati salariali necessari per il pagamento
agli aventi diritto delle prestazioni economiche di
malattia e di maternita'.
Qualora l'evento morboso si configuri quale
prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta
menzione da parte del medico curante nel certificato e
nell'attestazione di cui al primo comma.».
Note all'art. 44:
- Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria, finanziaria e contabile a completamento della
manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato e gli
enti pubblici non economici completano le procedure per
l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti
l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine
di centoventi giorni dalla notificazione del titolo
esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo'
procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto
di precetto.
1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di
cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di
pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di
nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente
pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti
privati interessati e contenere i dati anagrafici
dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il
pignoramento di crediti di cui all'art. 543 del codice di
procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a
pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio,
esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della
sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha
sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento
in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa. Il
pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento e'
trascorso un anno senza che sia stata disposta
l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art.
553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei
crediti in pagamento perde efficacia se il creditore
procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui
e' stata emessa, non provvede all'esazione delle somme
assegnate.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si
applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli
articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile
promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme
di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su
base territoriale.
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei
casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della
spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel
pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante
emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto
all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La
reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo
previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in
deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del
Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di
emissione nonche' le caratteristiche dello speciale ordine
di pagamento previsto dal presente comma.
3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art. 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e'
estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993,
anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il
fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di
missione del Dipartimento della protezione civile, nonche'
a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3,
4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Polizia di Stato"
sono inserite le parole "della Polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato".».
Note all'art. 45:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di contribuzione figurativa e di copertura
assicurativa per periodi non coperti da contribuzione),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Periodi di malattia). - 1. Dal 1° gennaio 1997
il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e'
aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al
raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verificatisi
nei rispettivi periodi.
1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1
non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di
inabilita' ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1984,
n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilita'
a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della
pensione di inabilita', fermo restando che, in tal caso,
non e' dovuta la prestazione economica di malattia a carico
dell'ente previdenziale.
2. Per la determinazione della contribuzione figurativa
accreditabile in favore degli assicurati si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile
1981, n. 155.
3. La contribuzione figurativa e' accreditata, ai fini
pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca
l'evento.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma
22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano
addebitati alla relativa gestione pensionistica.
5.-6.».
Note all'art. 47:
- La legge 29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in
materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5
novembre 2005, n. 258.
- Il testo del comma 361 dell'art. 2 della citata legge
n. 244 del 2007, e' il seguente:
«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.».
Note all'art. 48:
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 276 del
2003 si veda nelle note all'art. 30.
- Il testo dell'art. 4, comma 2 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere
da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta
richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente
alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi
due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti
autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo
indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del
rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo
e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento
della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed
hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita'
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di
cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.».
- Il testo dell'art. 5, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 5 (Requisiti giuridici e finanziari). - 1. I
requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui
all'art. 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di
societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio di
cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione
europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e'
ammessa anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio
dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo
specifico uso e di adeguate competenze professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel
settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo (11);
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali,
ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non
caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
distinte divisioni operative, gestite con strumenti di
contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale
del lavoro di cui all'art. 15, attraverso il raccordo con
uno o piu' nodi regionali, nonche' l'invio all'autorita'
concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni
informazione strategica per un efficace funzionamento del
mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di
sussidio o indennita' pubblica rifiuti senza giustificato
motivo una offerta formativa, un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione
congrua ai sensi della legislazione vigente;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 a
tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei
propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione). - 1.
Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le universita' pubbliche e private,
comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto
l'alta formazione con specifico riferimento alle
problematiche del mercato del lavoro, a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e
conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro,
secondo le modalita' previste con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici
anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi
successivi alla data di conseguimento del diploma di
laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa
continua nazionale del lavoro di ogni informazione relativa
al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto al successivo art. 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui
al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle
unioni di comuni e delle comunita' montane, le camere di
commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari a condizione che svolgano la
predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del
comma 1, dell'art. 5, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi
di quanto disposto dall'art. 17.
3.Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attivita' di intermediazione, a condizione che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g)
dell'art. 5, comma 1:
a) le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale che possono svolgere l'attivita' anche
per il tramite delle associazioni territoriali e delle
societa' di servizi controllate;
b) le associazioni in possesso di riconoscimento
istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi
come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle
attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione o
delle disabilita';
c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i
presupposti, possono operare con le modalita' indicate alla
lettera a);
3-bis. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attivita' di intermediazione i gestori di siti internet, a
condizione che svolgano la predetta attivita' senza
finalita' di lucro e fermo restando l'invio di ogni
informazione relativa al funzionamento del mercato del
lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, nonche' a
condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri
dati identificativi;
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo'
chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'art. 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalita' giuridica costituito nell'ambito del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a
livello nazionale di attivita' di intermediazione.
L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'art. 5,
comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del
lavoro di esercitare individualmente o in altra forma
diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e
5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale,
l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere
concessa dalle regioni e dalle province autonome con
esclusivo riferimento al proprio territorio e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli
articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui
all'art. 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla
richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle
attivita' di cui al comma 6, provvedendo contestualmente
alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una
apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4,
comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
attivita' svolta.
8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7
sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali
desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle
normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della
disciplina previgente allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, nonche' i soggetti di cui al comma 3, che
non intendono richiedere l'autorizzazione a livello
nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria
e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dell'ambito regionale, le attivita'
oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una
singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in
via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia
svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente,
nella sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4, comma
1. In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui
al comma 2, che intendono svolgere attivita' di
intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla
ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso
dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e f).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
verifica dei requisiti di cui al precedente periodo,
iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione
dell'albo di cui all'art. 4;
8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente
articolo non possono in ogni caso svolgere l'attivita' di
intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti
autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7
e 8, non possono operare a favore di imprese con sede
legale in altre regioni;
8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, i
soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo
sono autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione a condizione che comunichino
preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali l'avvio dello svolgimento dell'attivita' di
intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono
inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'art. 4
del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi
applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del
predetto art. 4.»
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti a versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per
il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste ai commi l e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il
termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il
versamento dei contributi e per la gestione, il controllo,
la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il
documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'art. 26-bis
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al
contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal
tasso indicato all'art. 1 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di
importo pari al contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole
contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
finanziamento delle attivita' formative oppure procede al
recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative
formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura
corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al
fondo di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione.»
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 13 (Misure di incentivazione del raccordo
pubblico e privato). 1. Al fine di garantire l'inserimento
o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare,
alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e'
consentito:
a) operare in deroga al regime generale della
somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art.
23, ma solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un
tutore con adeguate competenze e professionalita', e a
fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle
agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di
dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di
indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per
l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi
figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di
indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al
comma 1 decade dai trattamenti di mobilita', qualora
l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto
individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero
rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti
regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita'
derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro
prestato ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
quando le attivita' lavorative o di formazione offerte al
lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle
qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo
raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello
della sua residenza. Le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della
attivita' formativa ovvero le agenzie di somministrazione
di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini
della cancellazione dalle liste di mobilita', i nominativi
dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai
trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente
l'erogazione del trattamento medesimo, dandone
comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso
ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del
lavoro territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei venti giorni successivi alla data di
presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e'
comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'I.N.P.S.
5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a),
trova applicazione solo in presenza di una convenzione
stipulata tra una o piu' agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le
regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si
applicano anche con riferimento ad appositi soggetti
giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in
convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi
dell'art. 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli
oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento
della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e
gli enti locali possono concorrere alle spese di
costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie.».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003 e' il seguente:
«Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia
dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'art. 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto
dell'art. 120 della Costituzione stessa, viene costituita
la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema
aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di
lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema
e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo
immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia
direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere
dalla pubblicazione prevista dall'art. 4, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni
relative alle procedure comparative previste dall'art. 7,
comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, nonche' alle procedure selettive e di avviamento di
cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi
regionali e interregionali della borsa continua nazionale
del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente
comma e' effettuato anche nel rispetto dei principi di
trasparenza di cui all'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da
conferire nel rispetto dei principi di accessibilita' degli
atti.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e'
liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle
imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto
della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di
inserire nuove candidature o richieste di personale
direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi
appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e
privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa
continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base
alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e
a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e
territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della
borsa continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e
dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione
e alla diffusione dei dati che permettono la massima
efficienza e trasparenza del processo di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli
strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la
diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai
fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle
competenze proprie delle regioni di programmazione e
gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e
privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al
lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di
intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il
livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena
operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in
ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rende disponibile
l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle
province autonome che ne facciano richiesta nell'ambito
dell'esercizio delle loro competenze.».
- Il testo dell'art. 61, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse
le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei
servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a
240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo.».
- Il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, e' il seguente:
«Art. 48 (Apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione). - 1. Possono
essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli
adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non
superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di
una qualifica professionale. La durata del contratto e'
determinata in considerazione della qualifica da
conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle
competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o
dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento
dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato
in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione
della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del
piano formativo individuale, nonche' della qualifica che
potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro
sulla base degli esiti della formazione aziendale od
extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato
ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice
civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal
contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od
interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al
comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative per la determinazione, anche all'interno
degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali
fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel
libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.».
Note all'art. 49:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158
(Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione
e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale dipendente dalle imprese di credito), e' il
seguente:
«Art. 3 (Amministrazione del Fondo). - 1. Il Fondo e'
gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque
esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle
organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo
nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta
l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica
competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e
occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, nonche' da due rappresentanti con
qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per la validita' delle sedute e' necessaria la
presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi
diritto al voto.
2. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il
direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con
voto consultivo.
4. I componenti del comitato durano in carica due anni,
e la nomina non puo' essere effettuata per piu' di due
volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare
dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti
del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione,
per il periodo residuo, con altro componente designato,
secondo le modalita' di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui
al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di
propria competenza sulla base di criteri di rotazione.».
- Il testo dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 58 (Disposizioni in materia previdenziale). - 1.
Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A
decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della
contribuzione da versare al Fondo non puo' essere inferiore
a lire 50.000 mensili.";
2) il comma 2 e' abrogato;
b) all'art. 4, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: "2. Tenuto conto della peculiarita' della forma
di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti
di trasformazione per il calcolo del trattamento
pensionistico sono specificamente determinati in apposite
tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale
di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Con le medesime modalita', i coefficienti cosi'
determinati possono essere variati su proposta del comitato
amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda
necessaria la modifica".
2. Per la gestione speciale di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 59, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' costituito un
Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di
dodici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, cinque designati dalle
associazioni datoriali e del lavoro autonomo in
rappresentanza dell'industria, della piccola impresa,
dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e cinque
designati dalle associazioni sindacali rappresentative
degli iscritti al Fondo medesimo. Il comitato
amministratore opera avvalendosi delle strutture e di
personale dell'INPS. I componenti del comitato
amministratore durano in carica quattro anni.
3. Il comitato amministratore e' presieduto dal
presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i
componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto
medesimo.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emana il regolamento attuativo delle
disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 e
provvede quindi alla convocazione delle elezioni,
informando tempestivamente gli iscritti della scadenza
elettorale e del relativo regolamento elettorale, nonche'
istituendo i seggi presso le sedi INPS.
5. Ai componenti del comitato amministratore e'
corrisposto un gettone di presenza nei limiti finanziari
complessivi annui di cui al comma 6.
6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di
cui al comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 e a regime, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 6, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il
seguente:
"1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei
contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione
delle prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, di societa' di
capitali cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza
del capitale sociale la cui gestione dovra' essere
organizzata secondo le stesse modalita' e gli stessi
criteri indicati nel comma 1-bis.";
b) all'art. 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo'
conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per
eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di
abitazione per se' o per i figli, documentato con atto
notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima
casa di abitazione, documentati come previsto dalla
normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facolta' di reintegrare
la propria posizione nel fondo secondo modalita' stabilite
dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o
riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1,
lettera c). Ai fini della determinazione dell'anzianita'
necessaria per avvalersi della facolta' di cui al presente
comma sono considerati utili tutti i periodi di
contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati
dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia
esercitato il riscatto della posizione individuale.";
c) all'art. 10, comma 3-ter, dopo le parole: "In
mancanza di tali soggetti" sono inserite le seguenti: "o di
diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo";
d) all'art. 18-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel
presente articolo sono applicate con la procedura di cui al
titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative
competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Non si applica l'art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.".
9. Il termine di sei mesi previsto dall'art. 59, comma
3, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
relativo al periodo entro il quale possono essere stipulati
accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui
all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente, per la trasformazione delle forme
pensionistiche di cui al medesimo comma, e' prorogato di
ulteriori dodici mesi.
10. Il personale dipendente dagli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai
livelli VIII e IX, puo' essere comandato, previo assenso
degli interessati, nel limite massimo di 20 unita' e per la
durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'espletamento di attivita'
nel settore previdenziale. I relativi oneri, compresi



 
(continuazione)



quelli accessori al trattamento economico, restano a carico
delle amministrazioni di provenienza.
11. Il contributo di solidarieta' previsto dall'art.
9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
n.166, non e' dovuto per le contribuzioni o somme versate
al fondo di previdenza complementare "Fiorenzo Casella". Al
relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare
il trattamento di fine rapporto maturato dagli operai
assunti a tempo determinato da essi dipendenti ad un fondo
nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei
termini e con le modalita' previste dai contratti
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale e congiuntamente
stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano
all'obbligo sono esclusi dalle agevolazioni contributive
previste dalle leggi vigenti.
13. All'art. 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di
recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di
entrata in vigore della presente legge".
14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall'art.
3, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,
e' prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
15. Il recupero dei contributi previdenziali ed
assistenziali non versati dalle aziende della provincia di
Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai
sensi del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40
rate trimestrali di pari importo, e con la sola
applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al
tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del
secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le imprese che intendono
avvalersi della dilazione debbono farne richiesta
all'ufficio dell'INPS territorialmente competente, entro il
secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, allegando il pagamento
relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso
il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione,
l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di regolarita'
contributiva, anche ai fini della partecipazione ai
pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive
dovute ad altra causa.
16. All'art. l della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi: "Per lo svolgimento delle operazioni di
calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo
comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali
ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono
avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e
composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di
cui alla presente legge con versamento, da parte degli
stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero
costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di
categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.
I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di
categoria e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si
avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture
interne possono demandarle a centri di elaborazione dati,
anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono
essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui
al primo comma. Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e' istituito un comitato di
monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai
rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente
legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore".
17. All'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis I contributi previsti ai sensi della lettera c)
del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui
alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a
fondo perduto ivi previsto.";
b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere b)
e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo,
sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello
stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999".
18. Le imposte risultanti dalle operazioni di
conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
relative ai redditi percepiti nell'anno 1998 dai soggetti
impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a
specifiche disposizioni normative e da quelli impegnati nei
piani di inserimento professionale sono trattenute in sei
rate ovvero nel numero piu' elevato di rate consentito
dalla durata del rapporto con il sostituto d'imposta se
questo e' inferiore al periodo necessario a trattenere le
predette imposte in sei rate.».
Note all'art. 50:
- Il testo dell'art. 1, commi 1202 e seguenti della
citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
«1202 (Accordi aziendali o territoriali per
stabilizzazione dei rapporti di lavoro). - In attesa di una
revisione della disciplina della totalizzazione e della
ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle
diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la
stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a
contratti di lavoro subordinato nonche' di garantire il
corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa anche a progetto, i committenti datori di
lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2008, possono
stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi
in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze
sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni
sindacali aderenti alle associazioni nazionali
comparativamente piu' rappresentative conformemente alle
previsioni dei commi da 1203 a 1208.
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202
promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la
stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito
dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione
sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi
alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice
di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a
tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla
legislazione vigente.
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere
titolari di rapporti di collaborazione coordinata a
progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'art.
61 e dell'art. 63 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi
interconfederali, misure atte a contribuire al corretto
utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche'
stabilire condizioni piu' favorevoli per i collaboratori.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
ad effettuare azioni di monitoraggio relative
all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente
versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto
delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un
raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre
anni precedenti a quello di entrata in vigore delle
disposizioni di cui alla presente legge.
1205. La validita' degli atti di conciliazione di cui
al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento
dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo
straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del
trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta'
della quota di contribuzione a carico dei committenti per i
periodi di vigenza dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun
lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di
lavoro.
1206. I datori di lavoro depositano presso le
competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui
al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con
ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto
versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto
ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono
autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto
in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi
accordi con riferimento alla possibilita' di integrare
presso la gestione separata dell'INPS la posizione
contributiva del lavoratore interessato nella misura
massima occorrente per il raggiungimento del livello
contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori
dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai
versamenti di cui al presente comma, si applicano le
sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di
omissione contributiva.
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203
producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile con riferimento ai diritti di
natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il
periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al
comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da
leggi speciali in materia di versamenti di contributi o
premi e di imposte sui redditi, nonche' di obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio
connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei
premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'art. 18 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in
materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli
atti di conciliazione, e' precluso ogni accertamento di
natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di
lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle
trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 e'
consentito anche ai datori di lavoro che siano stati
destinatari di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali non definitivi concernenti la
qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso
l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i
quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui
posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli
effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo
assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
1209. Per le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e'
autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma
1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non
inferiore a ventiquattro mesi.».
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 604
del 1966, si veda nota all'art. 30.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone