IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/07) ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita'), stabilisce un regime di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, ossia tra i clienti domestici e tra le imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro e che si trovano senza fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 731, recante modalita' e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia, che prevede lo svolgimento di gare per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 febbraio 2008, recante proroga dei termini, in prima applicazione, per l'avvio del servizio di salvaguardia di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n.73; Visto il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito legge n. 129/10), ed in particolare l'art. 1-bis relativo all'istituzione del sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas; Vista la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2010, ARG/com 128/10 concernente disposizioni per lo sviluppo del Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati; Ritenuto opportuno avviare un'istruttoria, con i soggetti istituzionali coinvolti, sull'esperienza maturata relativamente alla gestione delle gare per l'affidamento del servizio e sull'impatto del nuovo Sistema informativo integrato; Vista la delibera dell'Autorita' del 12 ottobre 2010, PAS 24/10, recante proposta al Ministro dello sviluppo economico circa la modifica delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n.125, con riferimento: all'estensione, in via transitoria, del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia in assegnazione in esito alle procedure concorsuali che si svolgeranno entro la fine dell'anno 2010; alla previsione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili relativi alla morosita' dei clienti finali non disalimentabili nel periodo di erogazione del servizio di salvaguardia; Tenuto conto che il sistema di gara per l'assegnazione del servizio di salvaguardia ha, in sede di prima applicazione, evidenziato alcune inefficienze legate anche alla gestione del trasferimento tra gli operatori di un numero elevato di punti di prelievo e alla gestione di banche dati relative ai medesimi punti; Considerato che le difficolta' in ordine al trasferimento tra gli esercenti delle informazioni rilevanti relative ai clienti finali in salvaguardia, in corrispondenza di ogni nuovo periodo di salvaguardia, possono essere piu' efficacemente gestite con l'entrata a regime del Sistema informatico integrato di cui alla legge n. 129/10; Considerato che la morosita' dei clienti non disalimentabili in regime di salvaguardia e' un fenomeno in crescita che presenta elementi che eccedono il rischio proprio delle attivita' di vendita, in relazione alla natura non disalimentabile del carico; Ritenuto opportuno, anche in esito all'istruttoria svolta e in relazione alla citata delibera dell'Autorita' PAS 24/10, disporre il prolungamento di un anno, in via transitoria, della durata del periodo di erogazione del servizio di salvaguardia da aggiudicare entro la fine dell'anno 2010 al fine di poter disporre della piena funzionalita' del sistema informatico integrato al momento dell'indizione delle successive gare e l'introduzione di un meccanismo di reintegrazione agli esercenti il servizio di salvaguardia degli oneri non recuperabili connessi alla morosita' dei clienti in salvaguardia non disalimentabili;
Decreta:
Art. 1
1. Il servizio di salvaguardia aggiudicato in esito alle procedure concorsuali che saranno svolte entro il mese di novembre 2010 e' erogato dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. 2. Al fine di contenere il rischio creditizio assunto da ciascun esercente la salvaguardia, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, in modo tale da garantire agli esercenti la salvaguardia, una forma di riconoscimento di tali oneri, fermo restando quanto previsto al comma 3. 3. Per accedere al meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili di cui al comma 2, gli esercenti la salvaguardia sono tenuti previamente ad attuare, secondo modalita' definite dall'Autorita', le procedure di recupero e gestione del credito, ivi comprese, qualora ne sussistano le condizioni, quelle esperibili attraverso la societa' Equitalia S.p.a. 4. Gli oneri da riconoscere agli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 2 sono posti a carico di una specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo nella titolarita' di clienti finali aventi diritto alla salvaguardia. 5. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 21 ottobre 2010
Il Ministro: Romani |