Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 ottobre 2010
Criteri e modalita' per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca. (Decreto n.693/Ric.)


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamemto e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca dell'8 febbraio 2008, n. 44 «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca»;
Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di funzionamento degli enti privati che svolgano attivita' di ricerca, che prevede l'emanazione di un bando per la selezione dei soggetti che ne hanno diritto, da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale;
Visti gli articoli 2 e seguenti del gia' citato decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44;
Considerata pertanto la necessita' di individuare i soggetti beneficiari da inserire nella tabella triennale 2011/2013;

Decreta:

Art. 1
Ambito operativo

Gli enti di ricerca che, per prioritarie finalita' statutarie e senza scopi di lucro, siano impegnati nell'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali e/o commerciali, ed in attivita' di formazione postuniversitaria specificatamente preordinata la ricerca, possono beneficiare di contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella triennale.
 
Art. 2
Soggetti ammissibili

Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1 che, alla data di scadenza del bando, abbiano ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Non possono usufruire dei contributi predetti gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254.
 
Art. 3
Criteri di valutazione

La valutazione e selezione delle domande e' curata da una commissione, nominata per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 3 del regolamento decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, citato nelle premesse.
In particolare, la valutazione e' volta ad accertare:
a) la tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualita' sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunita' scientifica;
b) la qualita' e rilevanza dei programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione europea;
c) la coerenza e congruita' del contributo richiesto rispetto alle attivita' svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente;
d) la consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte;
e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.
 
Art. 4
Modalita' di emanazione della tabella triennale

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca valuta le proposte della commissione e provvede alla emanazione della tabella triennale con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari.
La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza e' soggetta a revisione con la medesima procedura.
L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia della tabella e' determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto nelle leggi finanziarie. Di conseguenza esso viene ridotto in proporzione nel caso di riduzione annuale dello stanziamento medesimo.
Qualora, invece, esso risulti superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la tabella puo' essere aggiornata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, attraverso una nuova selezione indetta con bando pubblico.
 
Art. 5
Modalita' di erogazione dei contributi

L'erogazione del finanziamento e' disposta sulla base annuale, in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo.
Il saldo e' erogato previo il parere favorevole della commissione di cui al precedente art. 3, sulle attivita' e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche, e previa verifica amministrativo-contabile dei rendiconti del competente ufficio.
 
Art. 6
Controllo e monitoraggio

Le istituzioni che ricevono il contributo devono inviare entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipo:
a) relazioni scientifiche relative alle attivita' svolte nell'anno di riferimento della tabella triennale e comunque non oltre i predetti sei mesi;
b) rendiconti dettagliati e documentati delle spese sostenute, redatti secondo le forme e le modalita' che saranno successivamente comunicate agli enti che sono inseriti nella tabella triennale.
Qualora, trascorso ulteriore un mese dalla decorrenza dei termini sopra indicati, fa fede il timbro postale di spedizione, non risultino trasmesse le predette documentazioni, il Ministero, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme gia' accreditate.
Analogamente provvede in caso di giudizio negativo sulle attivita' svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.
 
Art. 7
Divieto di cumulo

Gli enti inseriti nella tabella triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalita' e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
All'atto della presentazione della domanda devono produrre esplicite attestazioni.
 
Art. 8
Presentazione delle domande

Le richieste di concessione del contributo devono essere presentate dal legale rappresentante dell'ente entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio e, dopo login, cliccando alla voce «Altri Servizi (DM 44/2008)» si potra' procedere alla compilazione della domanda.
Il servizio consentira' la stampa della domanda (allegato 1) e della scheda recante notizie sull'ente (allegato 2), che debitamente sottoscritte debbono essere inviate entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo plico raccomandato/ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio IV, piazzale J.F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «inserimento in tabella triennale DM 8 febbraio 2008, n. 44».
Alla domanda devono essere allegati, pena l'esclusione, i seguenti documenti:
1) atto costitutivo;
2) statuto;
3) provvedimento riconoscimento della personalita' giuridica;
4) struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in sevizio (o collaboratori esterni) e relative qualifiche;
5) descrizione dettagliata dell'attivita' scientifica e di formazione svolta nell'ultimo triennio e piano di attivita' programmatica per il triennio successivo (che contengano gli elementi per valutare i punti di cui all'art. 3 del bando);
6) elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio (indicando autore, titolo, editore, anno pubblicazione) ed eventuali brevetti;
7) dichiarazione attestante che l'ente non usufruisce di altri contributi di funzionamento a carico del bilancio dello Stato (art. 7 del bando);
8) bilanci preventivi e consuntivi dell'ultimo triennio;
9) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.
I documenti dal n. 1 al n. 7 devono, pena l'esclusione, essere trasmessi anche in formato elettronico attraverso il sistema Sirio, alla voce «sezione allegati alla domanda».

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: Agostini
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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