LA GIUNTA
Vista la d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973, di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, lett. c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. dell'anfiteatro collinare-pedemontano e della valle del Sonna nei Comuni di Cisano Bergamasco e Caprino Bergamasco; Visto l'Allegato 3 - Osservazioni - della suddetta delibera, cosi' come modificato con d.g.r. 10 marzo 2010, n. 8/11484, ed in particolare il punto 18 della sezione «Osservazioni pervenute» riguardante l'osservazione pervenuta il 24 giugno 2009 da parte delle sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata; Rilevato che a causa della parziale illeggibilita' della data di ricevimento della suddetta osservazione posta sul timbro del Protocollo Generale, e' stata erroneamente considerata la data del 24 giugno 2009, giorno di ricezione dell'osservazione da parte della D.G. Territorio e Urbanistica, e conseguentemente la stessa osservazione e' risultata pervenuta oltre i termini previsti dall'art. 139 comma 5, decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i, non dando pertanto luogo a procedere al suo esame come stabilito al punto 4 della sezione «Esame osservazioni» del sopracitato Allegato 3; Preso atto dell'ordinanza della Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 431/10 REG.ORD.SOSP. di accoglimento, ai fini di una motivata valutazione da parte dell'Amministrazione regionale, della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento regionale presentato dalle sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata; Ritenuto pertanto di procedere all'esame dell'osservazione suddetta, pervenuta da parte delle sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica e Colleoni Donata, per la cui analisi e valutazione, si e' tenuto conto delle motivazioni espresse dalla Commissione; Ritenuto di non accogliere la singola osservazione in quanto l'area oggetto del Piano di Lottizzazione previsto dallo strumento urbanistico vigente, previsione peraltro non ancora adottata e comunque mai attuata, risulta fortemente connotata sotto il profilo paesaggistico in relazione all'assetto morfologico a terrazzi sopra il quale si colloca la loc. Salvagianelli, contribuendo a delineare il quadro paesaggistico identitario dell'anfiteatro imperniato sull'uso agrario del territorio; inoltre e' da rilevare la sua funzione strategica in termini di deterrente al fenomeno di saldatura tra le localita' Salvagianelli e Valbonaga di Sopra poiche', se edificata, comprometterebbe irrimediabilmente la lettura dell'assetto paesaggistico territoriale consolidato. Al riguardo si rileva inoltre che l'inclusione delle aree in un ambito oggetto di pianificazione attuativa non costituisce a tutti gli effetti l'acquisizione di diritti edificatori reali, anche a fronte del pagamento di imposte comunali su terreni edificabili. Per queste ragioni l'osservazione non e' accolta; Preso atto che la sede dove e' proponibile ricorso giurisdizionale e' il T.A.R. della Lombardia secondo le modalita' di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto; Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge;
Delibera:
1. Di non accogliere l'osservazione presentata dalle sigg.re Vanalli Franca e Marisa Enrica, Colleoni Donata per le motivazioni in premessa e che di seguito si riportano: «l'area oggetto del Piano di Lottizzazione previsto dallo strumento urbanistico vigente, previsione peraltro non ancora adottata e comunque mai attuata, risulta fortemente connotata sotto il profilo paesaggistico in relazione all'assetto morfologico a terrazzi sopra il quale si colloca la loc. Salvagianelli, contribuendo a delineare il quadro paesaggistico identitario dell'anfiteatro imperniato sull'uso agrario del territorio; inoltre e' da rilevare la sua funzione strategica in termini di deterrente al fenomeno di saldatura tra le localita' Salvagianelli e Valbonaga di Sopra poiche', se edificata, comprometterebbe irrimediabilmente la lettura dell'assetto paesaggistico territoriale consolidato. Al riguardo si rileva inoltre che l'inclusione delle aree in un ambito oggetto di pianificazione attuativa non costituisce a tutti gli effetti l'acquisizione di diritti edificatori reali, anche a fronte del pagamento di imposte comunali su terreni edificabili». 2. Di modificare conseguentemente l'Allegato 3 - Osservazioni - della d.g.r. 30 dicembre 2009, n. 8/10973, rettificata con d.g.r. 10 marzo 2010, n. 8/11484 come di seguito specificato: al punto 2 della Sezione «Esame osservazioni», dopo le parole «Sono da respingere le osservazioni indicate con i numeri 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16» sono aggiunte le parole «e 18». Dopo le parole «Arch. Giuseppe Travaglini,» sono aggiunte «Vanalli Franca e Marisa Enrica, Colleoni Donata,»; dopo il numero 16) del sopracitato punto 2 viene aggiunto «18) l'area oggetto del Piano di Lottizzazione previsto dallo strumento urbanistico vigente, previsione peraltro non ancora adottata e comunque mai attuata, risulta fortemente connotata sotto il profilo paesaggistico in relazione all'assetto morfologico a terrazzi sopra il quale si colloca la loc. Salvagianelli, contribuendo a delineare il quadro paesaggistico identitario dell'anfiteatro imperniato sull'uso agrario del territorio; inoltre e' da rilevare la sua funzione strategica in termini di deterrente al fenomeno di saldatura tra le localita' Salvagianelli e Valbonaga di Sopra poiche', se edificata, comprometterebbe irrimediabilmente la lettura dell'assetto paesaggistico territoriale consolidato. Al riguardo si rileva inoltre che l'inclusione delle aree in un ambito oggetto di pianificazione attuativa non costituisce a tutti gli effetti l'acquisizione di diritti edificatori reali, anche a fronte del pagamento di imposte comunali su terreni edificabili.»; al punto 4 della Sezione «Esame osservazioni» le parole «17, 18, 19» sono sostituite con le parole «17, 19». 3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche' nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la stessa ai Comuni di Cisano Begamasco e Caprino Bergamasco, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. Milano, 6 ottobre 2010
Il segretario: Pilloni |