Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 ottobre 2010
Modificazioni alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A. un Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare il comma 3, che dispone la stipula di una convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. che preveda la costituzione di un Comitato, quale distinto organo competente a deliberare in materia;
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la convenzione sottoscritta il 7 settembre 1999 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito Centrale S.p.A. e successive modifiche e, in particolare, l'art. 2 della convenzione medesima che disciplina il Comitato di amministrazione del Fondo di garanzia;
Visto il decreto ministeriale 23 settembre 2005 con il quale sono state approvate le condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visti i decreti ministeriali dell'11 ottobre 2006, del 9 aprile 2009 e del 15 ottobre 2010 con i quali sono state approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto ministeriale 23 settembre 2005;
Visto il comunicato della Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010 e relativo alle Linee Guida per l'applicazione del «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI» (N182/2010) notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;
Vista la nota n. 017328 del 30 settembre 2010 con cui UniCredit MedioCredito Centrale S.p.a. ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 23 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1
Modifiche delle condizioni di ammissibilita'
al Fondo di garanzia

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia citato nelle premesse, adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 23 settembre 2010.
2. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2010

Il Ministro: Romani
 
Allegato

PARTE VII
METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE
LORDO

I valori dell'ESL per il Fondo sono stati calcolati tenendo conto dei costi della garanzia, diversi per area d'intervento e dimensione del soggetto beneficiario finale, dei costi amministrativi di gestione della garanzia, della remunerazione del capitale impegnato e dei fattori di rischio relativi alle operazioni per investimenti e per capitale circolante.
L'ESL e' calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili concessa su un finanziamento a PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia del Fondo.
Il costo teorico di mercato di una garanzia e' determinato nel seguente modo:
[1] I = D Z (FR + C + R)
Dove:
I = Costo teorico di mercato della garanzia
D = Importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia
Z = Percentuale di copertura della garanzia rispetto al finanziamento D
FR Fattore di rischio del regime (in percentuale), da differenziare tra operazioni per investimenti e per capitale circolante
C = Costi amministrativi (in percentuale)
R = Remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale)
Pertanto, l'intensita' agevolativa della garanzia, nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, calcolata quale differenza tra il costo teorico di mercato e il costo della garanzia del Fondo, e' data dalla seguente formula:
[2] ESL = [D Z (FR + C + R)] - Pu
Dove:
Pu = Commissione una tantum pagata a fronte dell'ammissione al regime di garanzia (in percentuale)
Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ad un anno, i premi teorici determinati alle varie scadenze annuali devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento comunitario di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008).
In tal caso, pertanto, l'ESL e' dato da:
[3] ESL = Σ It (1 + i)-t - Pu

Dove:
i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;
It = premio teorico annuo relativo all'anno t calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i;
t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero).
Le formule [2] e [3] devono essere applicate sia nei casi in cui la modalita' di intervento attivata sia la garanzia diretta, sia nei casi in cui le modalita' siano quelle della controgaranzia e della cogaranzia.
In relazione alla modalita' di intervento (garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia) il parametro Z della formula [1] esprime la quota di risorse pubbliche interessate dall'intervento di garanzia alla quale applicare il metodo per la quantificazione dell'aiuto e pertanto:
- nel caso di "garanzia diretta", la variabile Z indica la percentuale direttamente garantita con risorse pubbliche dell'importo del finanziamento concesso alla PMI (comunque non superiore all'80%);
- nel caso di "controgaranzia", la variabile Z sara' pari alla percentuale controgarantita con risorse pubbliche dell'importo garantito, in prima istanza, da altro garante con propri fondi;
- nel caso di "cogaranzia", infine, il valore che assumera' Z dipendera' dalla misura con la quale il regime di aiuti interviene con risorse pubbliche per garantire, unitamente ad un altro garante, il finanziamento concesso dal soggetto finanziatore alla PMI.
La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell'ESL e' di 30 anni. I valori del fattore di rischio FR attualmente pari a 0,57% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti e a 0,65% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante, sono in vigore per i 12 mesi successivi al 3 agosto 2010, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare 1' elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.
Il Ministero rende noti gli aggiornamenti dei valori del suddetto parametro con cadenza annuale e pubblica i relativi dati sul proprio sito Internet, www.sviluppoeconomico.it e sul sito istituzionale del Fondo centrale di garanzia, http://www.fondidigaranzia.it.
Il parametro R (remunerazione del capitale) e' pari allo 0,32% mentre il parametro C (incidenza dei costi amministrativi) e' pari allo 0,60%.
QUADRI RIASSUNTIVI DELL'EFFICACIA CONTRIBUTIVA DEL FONDO DI GARANZIA
1) Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per capitale circolante La tabella rappresenta i valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell'importo garantito o controgarantito dal fondo, in applicazione dei seguenti parametri: fattore di rischio (Fr) per circolante: 0.65% tasso di riferimento comunitario (i): 2,24% incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60% remunerazione del capitale (R): 0,32%
commissione > 0% 0,125% 0,25% 0,50% 1,00% durata (in anni)
fino a 1 1,5700% 1,4450% 1,3200% 1,0700% 0,5700%
tra 1 e 2 2,3463% 2,2213% 2,0963% 1,8463% 1,3463%
tra 2 e 3 3,1168% 2,9918% 2,8668% 2,6168% 2,1168%
tra 3 e 4 3,8815% 3,7565% 3,6315% 3,3815% 2,8815%
tra 4 e 5 4,6404% 4,5154% 4,3904% 4,1404% 3,6404%
tra 5 e 6 5,3935% 5,2685% 5,1435% 4,8935% 4,3935%
tra 6 e 7 6,1409% 6,0159% 5,8909% 5,6409% 5,1409%
tra 7 e 8 6,8825% 6,7575% 6,6325% 6,3825% 5,8825%
tra 8 e 9 7,6183% 7,4933% 7,3683% 7,1183% 6,6183%
tra 9 e 10 8,3483% 8,2233% 8,0983% 7,8483% 7,3483% tra 10 e 11 9,0725% 8,9475% 8,8225% 8,5725% 8,0725% tra 11 e 12 9,7910% 9,6660% 9,5410% 9,2910% 8,7910% tra 12 e 13 10,5038% 10,3788% 10,2538% 10,0038% 9,5038% tra 13 e 14 11,2107% 11,0857% 10,9607% 10,7107% 10,2107% tra 14 e 15 11,9120% 11,7870% 11,6620% 11,4120% 10,9120% tra 15 e 16 12,6075% 12,4825% 12,3575% 12,1075% 11,6075% tra 16 e 17 13,2973% 13,1723% 13,0473% 12,7973% 12,2973% tra 17 e 18 13,9813% 13,8563% 13,7313% 13,4813% 12,9813% tra 18 e 19 14,6597% 14,5347% 14,4097% 14,1597% 13,6597% tra 19 e 20 15,3323% 15,2073% 15,0823% 14,8323% 14,3323% tra 20 e 21 15,8229% 15,6979% 15,5729% 15,3229% 14,8229% tra 21 e 22 16,3766% 16,2516% 16,1266% 15,8766% 15,3766% tra 22 e 23 16,7810% 16,6560% 16,5310% 16,2810% 15,7810% tra 23 e 24 17,2440% 17,1190% 16,9940% 16,7440% 16,2440% tra 24 e 25 17,5833% 17,4583% 17,3333% 17,0833% 16,5833% tra 25 e 26 17,9752% 17,8502% 17,7252% 17,4752% 16,9752% tra 26 e 27 18,2644% 18,1394% 18,0144% 17,7644% 17,2644% tra 27 e 28 18,5995% 18,4745% 18,3495% 18,0995% 17,5995% tra 28 e 29 18,8492% 18,7242% 18,5992% 18,3492% 17,8492% tra 29 e 30 19,1384% 19,0134% 18,8884% 18,6384% 18,1384%

Per quantificare l'assorbimento "de minimis" occorre moltiplicare l'importo garantito dal Fondo per il valore individuato in base alla durata dell'operazione ed all'aliquota di commissione una tantum. 2) Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per investimenti La tabella rappresenta i valori di efficacia contributiva in termini di percentuale dell'importo garantito o controgarantito dal fondo, in applicazione dei seguenti parametri: fattore di rischio (Fr) per investimenti: 0.57% tasso di riferimento comunitario (i): 2,24% incidenza dei costi amministrativi (C): 0,60% remunerazione del capitale (R): 0,32%
commissione > 0% 0,125% 0,25% 0,50% 1,00% durata (in anni)
fino a 1 1,4900% 1,3650% 1,2400% 0,9900% 0,4900%
tra 1 e 2 2,2267% 2,1017% 1,9767% 1,7267% 1,2267%
tra 2 e 3 2,9580% 2,8330% 2,7080% 2,4580% 1,9580%
tra 3 e 4 3,6837% 3,5587% 3,4337% 3,1837% 2,6837%
tra 4 e 5 4,4040% 4,2790% 4,1540% 3,9040% 3,4040%
tra 5 e 6 5,1188% 4,9938% 4,8688% 4,6188% 4,1188%
tra 6 e 7 5,8280% 5,7030% 5,5780% 5,3280% 4,8280%
tra 7 e 8 6,5318% 6,4068% 6,2818% 6,0318% 5,5318%
tra 8 e 9 7,2301% 7,1051% 6,9801% 6,7301% 6,2301%
tra 9 e 10 7,9229% 7,7979% 7,6729% 7,4229% 6,9229% tra 10 e 11 8,6103% 8,4853% 8,3603% 8,1103% 7,6103% tra 11 e 12 9,2921% 9,1671% 9,0421% 8,7921% 8,2921% tra 12 e 13 9,9685% 9,8435% 9,7185% 9,4685% 8,9685% tra 13 e 14 10,6395% 10,5145% 10,3895% 10,1395% 9,6395% tra 14 e 15 11,3050% 11,1800% 11,0550% 10,8050% 10,3050% tra 15 e 16 11,9651% 11,8401% 11,7151% 11,4651% 10,9651% tra 16 e 17 12,6197% 12,4947% 12,3697% 12,1197% 11,6197% tra 17 e 18 13,2689% 13,1439% 13,0189% 12,7689% 12,2689% tra 18 e 19 13,9127% 13,7877% 13,6627% 13,4127% 12,9127% tra 19 e 20 14,5511% 14,4261% 14,3011% 14,0511% 13,5511% tra 20 e 21 15,0168% 14,8918% 14,7668% 14,5168% 14,0168% tra 21 e 22 15,5422% 15,4172% 15,2922% 15,0422% 14,5422% tra 22 e 23 15,9262% 15,8012% 15,6762% 15,4262% 14,9262% tra 23 e 24 16,3654% 16,2404% 16,1154% 15,8654% 15,3654% tra 24 e 25 16,6878% 16,5628% 16,4378% 16,1878% 15,6878% tra 25 e 26 17,0594% 16,9344% 16,8094% 16,5594% 16,0594% tra 26 e 27 17,3342% 17,2092% 17,0842% 16,8342% 16,3342% tra 27 e 28 17,6520% 17,5270% 17,4020% 17,1520% 16,6520% tra 28 e 29 17,8894% 17,7644% 17,6394% 17,3894% 16,8894% tra 29 e 30 18,1634% 18,0384% 17,9134% 17,6634% 17,1634%

Nei casi di garanzie prestate in conformita' al Reg. CE n. 800/2008 (c.d. regime autorizzato), per ottenere la percentuale di ESL sviluppata dall'incidenza della garanzia sull'investimento sara' necessario moltiplicare il valore tabellare individuato in base alla durata dell'operazione finanziaria ed all'aliquota di commissione una tantum per il valore ottenuto dal rapporto tra l'importo garantito o controgarantito dal Fondo ed il costo dell'investimento.
 
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