Gazzetta n. 267 del 15 novembre 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 189 |
Regolamento concernente il riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994»; Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni; Considerato che, ai sensi del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, occorre procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione di enti ed organismi pubblici statali nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati; Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Ritenuto che non e' possibile prevedere la fusione, la trasformazione o la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, attesi i peculiari compiti alla struttura attribuiti dal decreto legislativo n.213 del 2006, di attuazione della direttiva 2003/42; Ritenuto, altresi', di dover procedere alla razionalizzazione degli organi e al contenimento delle spese dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo attraverso la razionalizzazione degli organi deputati alle attivita' di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego, nonche' di incrementare l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi istituzionali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione ,delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse L'art. 87 della Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle, norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Si riporta testo dell'art. 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008): «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche', dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi; h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesi perla logistica ed il funzionamento. 635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14.». - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici, con una dotazione organica, inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti, la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. 2. Le funzioni esercitate, da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede, a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. 3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa"; b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,"; c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa". 6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6. - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti) - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"; b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino". 2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "30 giugno 2009" seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze".». - Si riporta il testo dell'art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: «Art. 10-bis (Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"). - 1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti" si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura". 3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso. 4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari".».
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| Art. 2 Organi dell'Agenzia
1. Sono organi dell'Agenzia: a) il presidente; b) il collegio, composto da tre membri; c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un supplente. 2. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia. 4. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari. 5. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rimangono in carica cinque anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un supplente sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e' designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacita' tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia. |
| Art. 3 Competenze degli organi dell'Agenzia
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende alla sua attivita', convoca e presiede le riunioni del collegio, fissandone l'ordine del giorno. 2. Il presidente inoltre: a) sovrintende al coordinamento dell'attivita' investigativa, designa l'investigatore incaricato e, nel caso di inchieste tecniche condotte da Stati stranieri, il rappresentante accreditato; b) esercita i poteri di delega previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, nonche', sentita l'amministrazione vigilante qualora si tratti di Stati non appartenenti all'Unione europea, dalle previsioni 5.1 e 5.1.1 dell'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561; c) puo' accettare la delega da parte di uno Stato straniero allo svolgimento di una inchiesta tecnica; d) mantiene i rapporti con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita' nazionali e straniere; e) conclude le convenzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. 3. Il collegio provvede, in particolare a: a) fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attivita' di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia; b) predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e disporne la diffusione ai soggetti interessati; c) conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica; d) approvare i bilanci dell'Agenzia; e) deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte; f) deliberare i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.
Note all'art. 3: - Si riporta il, testo del comma 4 dell'art. 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994): «4. L'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni: a) si avvale delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari e, in particolare, dei laboratori degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche, delle universita' e di altri enti pubblici di ricerca; b) assicura la mutua assistenza, ove possibile gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'Unione europea, ai quali puo' inoltre chiedere o concedere l'utilizzazione di impianti, attrezzature e strumenti per effettuare esami tecnici specialistici, nonche', in caso di inchieste afferenti incidenti di gravi proporzioni, di esperti cui affidare lavori specifici; c) puo' delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea.».
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| Art. 4 Direttore generale dell'Agenzia
1. Il direttore generale e' scelto tra soggetti di provata capacita' giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed e' nominato dal presidente, previa delibera del collegio. 2. Il direttore generale e' a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari. 3. Il direttore generale, inoltre: a) conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere; b) formula proposte ed esprime pareri al presidente e al collegio; c) coordina l'attivita' degli uffici e adotta i provvedimenti relativi al personale; d) esercita i poteri di spesa secondo le direttive del collegio; e) dirige, controlla e coordina l'attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia; f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), svolge attivita' di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; g) esegue compiti specifici stabiliti dal collegio. 4. Il trattamento giuridico e economico del direttore generale e' disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. |
| Art. 5 Stato giuridico
1. A pena di decadenza, il presidente e i membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, ne' avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia. 2. Il presidente e i membri del collegio non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attivita' nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica. 3. Il presidente e i membri del collegio non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attivita' dell'Agenzia. 4. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, e' collocato fuori ruolo per il periodo di durata del mandato. 5. Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, attribuiti agli investigatori.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato decreto legislativo n. 66 del 1999: «Art. 10 (Compiti degli investigatori incaricati). - 1. Gli investigatori incaricati dall'Agenzia hanno l'obbligo di segretezza su ogni informazione relativa alle inchieste e svolgono il proprio incarico nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura penale, gli investigatori incaricati dall'Agenzia, sentito il pubblico ministero, al fine di svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono: a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente, nonche' agli aeromobili civili coinvolti, al loro contenuto e ai loro relitti per il rilevamento degli indizi e per dare disposizioni in ordine alla raccolta, all'esame e alla conservazione dei reperti e di ogni altro elemento necessario all'inchiesta; b) avere accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente; c) effettuare e richiedere accertamenti e analisi su persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta con gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti da terzi anche acquisendo la relativa documentazione; d) procedere all'audizione delle persone informate sui fatti; e) accedere a qualsiasi informazione utile in possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e del gestore dell'aeroporto interessato.».
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| Art. 6 Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, non si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, in merito al limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio. 2. In attuazione del presente decreto, l'Agenzia provvede alla rimodulazione della dotazione organica, con la previsione della riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, in modo da assicurare il contenimento delle spese, come previsto dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto delle riduzioni operate ai sensi dell'articolo. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. Le modificazioni alla ripartizione della dotazione organica sono effettuate con deliberazione del collegio dell'Agenzia, su proposta del presidente e sentito il direttore generale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 6: - Per il riferimento all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8-bis, del gia' citato decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: «8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento, della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.».
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| Art. 7 Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addi', 5 ottobre 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 288
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 66 del 1999, come modificato dal presente regolamento: «Art. 8 (Personale) - 1. E istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquantacinque unita', secondo la ripartizione indicata nella tabella organica allegata al presente decreto. 2. Per il reclutamento del personale dell'Agenzia si applicano, le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il personale di qualifica dirigenziale e' selezionato, nel rispetto della normativa vigente in materia, tra persone che abbiano maturato un'esperienza almeno quinquennale di tipo scientifico, professionale o dirigenziale nel settore aeronautico. Il personale destinato ai compiti investigativi e' selezionato tra persone che abbiano maturato una consolidata esperienza tecnica nel campo della sicurezza del volo e delle investigazioni sugli incidenti aerei e puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato; ove dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in aspettativa senza assegni. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dell'Agenzia e' coperta, a seguito di procedura selettiva, con personale avente comprovata capacita' e competenza, proveniente dai ruoli della pubblica amministrazione in possesso di qualifica corrispondente; per le qualifiche dei ruoli tecnici verra' data priorita' al personale dipendente dall'amministrazione dei trasporti. Le unita' destinate ai compiti investigativi possono altresi' essere individuate al di fuori della pubblica amministrazione, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 5. Al personale dell'Agenzia e' attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile. 6. Al personale proveniente da altra pubblica amministrazione si applica, ai fini del trattamento previdenziale, il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Il rimanente personale e' iscritto all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. 7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 8. L'Agenzia puo' avvalersi, per la formazione e l'aggiornamento del personale investigativo, dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica militare, nonche' di analoghe e qualificate strutture nazionali ed estere.».
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