Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2010 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Definizione della classificazione ai fini della rimborsabilita' e della fornitura di vari medicinali


Estratto determinazione V & A/N n. 2155 del 2 novembre 2010

Definizione della classificazione ai fini della rimborsabilita' e della fornitura.
E' confermata la classificazione in classe C ai fini della rimborsabilita' ed in classe OSP ai fini della fornitura di tutte le confezioni gia' autorizzate dei medicinali sottoelencati, composti da solo azoto protossido:
ALFAPROT - Titolare AIC: Alfa Ossigeno S.r.l.;
AZOTO PROTOSSIDO AIR LIQUIDE SANITA' - Titolare AIC: Air Liquide Sante' International;
AZOTO PROTOSSIDO CRIOSALENTO - Titolare AIC: Criosalento S.r.l.;
AZOTO PROTOSSIDO EUROGAS - Titolare AIC: Eurogas S.r.l.;
AZOTO PROTOSSIDO LINDE MEDICALE - Titolare AIC: Linde Medicale S.r.l.;
AZOTO PROTOSSIDO MEDICAIR - Titolare AIC: Medicair Italia S.r.l.;
AZOTO PROTOSSIDO OSSIGAS - Titolare AIC: Ossigas S.r.l.;
AZOTO PROTOSSIDO RIVOIRA - Titolare AIC: RIVOIRA S.p.A.;
AZOTO PROTOSSIDO SAPIO LIFE - Titolare AIC: Sapio Life S.r.l.;
AZOTO PROTOSSIDO SIAD - Titolare AIC: Societa' italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» S.p.a.;
AZOTO PROTOSSIDO SOL - Titolare AIC: Sol S.p.a.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E' fatto salvo un ulteriore periodo transitorio, rispetto a quanto gia' previsto nelle determinazioni di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) dei medicinali su elencati, della durata di 120 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento dell'etichettatura di tutte le confezioni.
 
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