Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2010, n. 191
Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria per il 2008 ed, in particolare, l'Allegato B;
Vista la direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'Allegato VII della direttiva 2008/57/CE;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria per il 2009 ed, in particolare, l'Allegato B;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;
Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 163, di recepimento delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, cosi' come modificate dalla direttiva 2004/50/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario nazionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, stabilite dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, cosi' come modificata dalla direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, in modo compatibile con le disposizioni della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi' come modificata dalla direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.
2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio ed alla manutenzione.
3. L'ambito di applicazione del presente decreto e' esteso a tutto il sistema ferroviario nazionale, ad eccezione:
a) delle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b) delle reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani nonche' le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;
c) delle infrastrutture ferroviarie private nonche' i veicoli utilizzati solo su tali infrastrutture, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di trasporto merci;
d) delle infrastrutture ed i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico e fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilita' elencate nell'articolo 8.
4. L'ambito di applicazione delle STI e' progressivamente esteso, tenendo conto dell'articolo 7, a tutto il sistema ferroviario inclusi i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale e fatte salve le deroghe all'applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilita' elencate nell'articolo 8.
5. Il presente decreto riguarda le disposizioni relative, per ogni sottosistema, ai parametri, ai componenti di interoperabilita', alle interfacce e alle procedure nonche' alle condizioni di coerenza globale del sistema ferroviario necessarie per realizzarne l'interoperabilita'.
6. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli allegati, apportate a livello comunitario, e' data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2008/57/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 luglio 2008, n. L 191.
- L'allegato B della legge 7 luglio 2009, n.88
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita:
«Allegato B
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del
Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle
relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del
Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i
criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
per un'aria piu' pulita in Europa:
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
- La direttiva 2009/131/CEE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 ottobre 2009, n. L 273.
- L'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96,
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE.».
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
(Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviari), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
luglio 2003, n. 170, S.O.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,
(Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
ottobre 2007, n. 234, S.O.
- Le direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE sono pubblicate
nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164. Il testo della
presente direttiva e' stato cosi' sostituito dalla
rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L
220.
- La direttiva 2008/110/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
23 dicembre 2008, n. L 345.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163,
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.
- La direttiva 96/48/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
settembre 1996, n. L 235.
- La direttiva 2001/16/CE e' pubblicato nella G.U.C.E.
20 aprile 2001, n. L 110.
- La direttiva 2004/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 164.
- Il regolamento (CE) n. 352/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 29 aprile 2009, n. L 108.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi'
recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
Note all'art. 1:
- Per le direttive 2008/57/CE, 2009/131/CE, 2004/49/CE
e 2008/110/CE si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari ), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) direttiva: la direttiva 2008/57/CE del Parlamento e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario, cosi' come modificata dalla direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009;
b) sistema ferroviario transeuropeo: i sistemi ferroviari convenzionale e ad alta velocita' transeuropei di cui, rispettivamente, all'allegato I, punti 1 e 2;
c) sistema ferroviario nazionale: la parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocita' costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad alta velocita' coincide con il sistema ferroviario ad alta capacita';
d) interoperabilita': la capacita' del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di treni, garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee. Tale capacita' si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;
e) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi;
f) rete: linee, stazioni e terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema ferroviario;
g) sottosistemi: il risultato della divisione del sistema ferroviario come indicato nell'allegato II. Tali sottosistemi, i cui requisiti essenziali sono definiti all'allegato III, sono di natura strutturale quali le infrastrutture, l'energia, il controllo-comando e segnalamento, il materiale rotabile o funzionale quali l'esercizio e gestione del traffico, la manutenzione, le applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci;
h) componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilita' del sistema ferroviario. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software;
i) requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni descritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilita', comprese le interfacce;
l) specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, come definite nell'allegato XXI della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;
m) STI: specifiche tecniche di interoperabilita' adottate a norma della direttiva, di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario;
n) organismi notificati: gli organismi incaricati di valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' o di istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi;
o) parametri fondamentali: ogni condizione regolamentare, tecnica od operativa, critica per l'interoperabilita', e specificata nelle STI pertinenti;
p) caso specifico: ogni parte del sistema ferroviario che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o definitive, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema esistente. Cio' puo' comprendere in particolare le linee e reti ferroviarie isolate dalla rete del resto della Comunita', la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari, i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, regionale o storico e i veicoli in provenienza o a destinazione di Paesi terzi;
q) ristrutturazione: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una sua parte che migliora l'insieme delle prestazioni del sottosistema;
r) rinnovo: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema;
s) sostituzione nell'ambito di una manutenzione: sostituzione di componenti con pezzi aventi funzione e prestazioni identiche nell'ambito di una manutenzione preventiva o correttiva;
t) sistema ferroviario esistente: l'insieme costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete ferroviaria esistente e i veicoli di ogni categoria e origine che percorrono dette infrastrutture;
u) messa in servizio: insieme delle operazioni mediante le quali un sottosistema o un veicolo e' messo nello stato di funzionamento di progetto;
v) ente appaltante: qualsiasi ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione e la costruzione ovvero la progettazione o la costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema. L'ente puo' essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore, oppure il concessionario incaricato della messa in servizio di un progetto;
z) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;
aa) gestore dell'infrastruttura nazionale: il soggetto indicato agli articoli 3, comma 1, lettera h), e 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
bb) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e di passeggeri ovvero di merci o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
cc) Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie quale organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorita' preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162;
dd) ERA: Agenzia ferroviaria europea per la sicurezza e l'interoperabilita' ferroviaria;
ee) detentore: il soggetto o l'entita' che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 33: puo' esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;
ff) progetto in fase avanzata di sviluppo: qualsiasi progetto la cui progettazione e costruzione, ovvero progettazione o costruzione, e' giunta a una fase tale che una modifica delle specifiche tecniche sarebbe inaccettabile. Questa impossibilita' puo' essere dovuta a ragioni giuridiche, contrattuali, economiche, finanziarie, sociali o ambientali, che devono essere debitamente giustificate;
gg) tipo: il tipo di veicolo che definisce le caratteristiche essenziali di progettazione del veicolo cui si riferisce l'attestato unico di esame del tipo descritto nel modulo B della decisione 93/465/CEE;
hh) serie: una serie di veicoli identici di uno stesso tipo di progetto;
ii) soggetto responsabile della manutenzione: soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo registrato in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale.



Note all'art. 2:
- Per le direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE si veda
nelle note alle premesse.
- La decisione n. 1692/96/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 9 settembre 1996, n. L 228.
- La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 134.
- Gli articoli 3, comma 1, lettera h) e 11 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, citato nelle premesse,
cosi' recitano:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) -g) (omissis);
h) «gestore dell'infrastruttura», soggetto incaricato
in particolare della realizzazione, della manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in
sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del
gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete,
possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli
definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente
decreto;».
«Art. 11 (Principi). - 1. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria e' soggetto autonomo ed
indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o
decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei
trasporti.
2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e'
responsabile del controllo della circolazione in sicurezza
dei convogli, della manutenzione e del rinnovo
dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico,
commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita',
la funzionalita', nonche' le informazioni; deve altresi'
assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi
pubblici delle stazioni passeggeri.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
al rispetto della riservatezza delle informazioni
commerciali in suo possesso.
4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale, per la rete di propria attribuzione, sono
affidati in via esclusiva i compiti e le funzioni relativi
al calcolo e riscossione dei canoni e l'assegnazione di
capacita' sulla base delle disposizioni di cui agli
articoli 17 e 27.
5. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture
ferroviarie regionali e locali, rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, ove l'attivita' di
gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un
soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria,
le attivita' ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
devono essere espletati senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, attraverso una struttura aziendale
autonoma e distinta, sotto il profilo patrimoniale e
contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento
delle attivita' espletate in qualita' di impresa
ferroviaria. I criteri per la separazione contabile sono
stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.».
- Il capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162, reca: «Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie».
- La decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 agosto 1993, n. L 220.



 
Art. 3
Requisiti essenziali

1. Il sistema ferroviario, i sottosistemi, i componenti di interoperabilita', comprese le interfacce, devono soddisfare i requisiti essenziali che li riguardano.
2. Le specifiche tecniche supplementari di cui all'articolo 34 della direttiva 2004/17/CE, necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme applicate nella Comunita', non devono essere in contrasto con i requisiti essenziali.



Note all'art. 3:
- Per la direttiva 2004/17/CE, si veda nelle note
all'art. 2.



 
Art. 4
Oggetto delle STI

1. Per ogni sottosistema e' applicata la relativa STI ovvero le relative STI se un sottosistema e' oggetto di piu' STI e una STI puo' abbracciare vari sottosistemi.
2. I sottosistemi devono essere conformi alle STI vigenti al momento della loro messa in servizio, del loro rinnovamento o della loro ristrutturazione, conformemente al presente decreto; tale conformita' deve essere costantemente garantita durante l'esercizio di ciascun sottosistema.
3. Le STI preservano in modo adeguato la compatibilita' del sistema ferroviario esistente. A tale fine possono essere previsti per ciascuna STI casi specifici sia per quanto riguarda la rete sia per quanto riguarda i veicoli; una particolare attenzione e' rivolta alla sagoma, allo scartamento o all'interasse fra i binari e ai veicoli in provenienza o a destinazione dei Paesi terzi.
4. Se determinati aspetti tecnici corrispondenti ad alcuni requisiti essenziali non possono essere espressamente trattati in una STI, essi sono chiaramente individuati come «punti in sospeso» in un allegato della STI. Per tali aspetti si applica l'articolo 16, comma 5.
5. Le STI possono fare un esplicito e chiaro riferimento a norme o specifiche europee o internazionali o a documenti tecnici pubblicati dall'ERA qualora cio' sia strettamente necessario per conseguire l'obiettivo del presente decreto. In questo caso, le norme o specifiche o le singole parti richiamate o i documenti tecnici si considerano allegati alla STI in questione e diventano obbligatori a partire dal momento in cui la STI e' applicabile. In mancanza di siffatte norme o specifiche o documenti tecnici ed in attesa della loro elaborazione e' consentito il riferimento ad altri documenti normativi chiaramente identificati; in questo caso deve trattarsi di documenti facilmente accessibili e di dominio pubblico.
 
Art. 5
Adozione, revisione e pubblicazione di STI

1. Le STI di cui all'articolo 4 sono quelle elaborate o modificate dall'ERA su mandato della Commissione europea, con le procedure di cui all'articolo 6 della direttiva. Nella fase di elaborazione delle STI presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall'ERA ai sensi degli articoli 3 e 12 del regolamento CE n. 881/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, partecipano, in relazione alle rispettive competenze, rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia.
2. Nel caso in cui, per motivi di sicurezza o interoperabilita' debitamente giustificati, sia necessaria una nuova autorizzazione a seguito di rinnovamento o di ristrutturazione di sottosistemi gia' messi in servizio in base alle versioni di STI precedenti i termini corrispondenti, ove non fissati nelle STI sono definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'Agenzia.



Note all'art. 5:
- Il regolamento CE n. 881/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164.



 
Art. 6
Carenze delle STI

1. Ministero delle infrastrutture dei trasporti puo' chiedere che sia interpellato il Comitato di cui all'articolo 29 della direttiva qualora successivamente all'adozione risulta che la STI non soddisfa completamente i requisiti essenziali.
 
Art. 7
Estensione dell'ambito di applicazione delle STI

1. L'ambito di applicazione delle STI e' progressivamente esteso alle linee ed ai veicoli non ancora contemplati, a seguito di adozione di nuove STI o di revisione di STI gia' adottate.
2. Nelle more dell'effettiva estensione dell'ambito di applicazione delle STI a tutta la rete ferroviaria, si applicano le norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, o, qualora applicabile, all'articolo 16, comma 5, del presente decreto, per quanto concerne:
a) la procedura di messa in servizio:
1) di veicoli e sottosistemi controllo-comando e segnalamento a bordo, di cui e' previsto un utilizzo almeno parziale nella parte della rete che non rientra ancora nell'ambito di applicazione delle STI, per tale parte della rete;
2) di sottosistemi infrastruttura, energia e controllo-comando e segnalamento sui binari nelle parti della rete che non rientrano ancora nell'ambito di applicazione delle STI;
b) l'autorizzazione di messa in servizio di veicoli di cui e' previsto un utilizzo occasionale nella parte della rete che non rientra ancora nell'ambito di applicazione delle STI, per tale parte del sistema. La suddetta autorizzazione deve inoltre essere rilasciata a norma dell'articolo 20 del presente decreto.



Note all'art. 7:
- L'art. 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162, cosi' recita:
«Art. 12 (Norme nazionali di sicurezza). - 1. L'Agenzia
provvede affinche' gli standard e le norme nazionali di
sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e
accessibile agli interessati e messe a disposizione di
tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese
ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di
sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di
sicurezza.
2. L'Agenzia apporta, quando necessarie, le modifiche
agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali.
3. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma
precedente alla Commissione.
4. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, o
comunque le norme riguardino l'attivita' di imprese
ferroviarie di altri Stati membri sulla rete ferroviaria
italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di norma alla
Commissione.».



 
Art. 8
Deroghe dall'applicazione delle STI

1. Una o piu' STI possono non essere applicate nei casi e nelle condizioni seguenti:
a) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema, di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente o per ogni elemento di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che si trovi in una fase avanzata di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione delle STI;
b) per un progetto di rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti da queste STI sono incompatibili con quelli del sottosistema esistente;
c) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema o per un progetto concernente il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente realizzato sul territorio dello Stato quando la rete ferroviaria di quest'ultimo e' interclusa o isolata per la presenza del mare o e' separata dalla rete ferroviaria del resto della Comunita' a causa di condizioni geografiche particolari;
d) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, quando l'applicazione delle STI compromette la redditivita' economica del progetto e la coerenza ovvero la redditivita' economica o la coerenza del sistema ferroviario nazionale;
e) quando, in seguito ad un incidente o ad una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI corrispondenti;
f) per veicoli in provenienza o a destinazione di un Paese terzo nel quale lo scartamento dei binari e' diverso da quello della principale rete ferroviaria nella Comunita'.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad esclusione dei casi di cui al comma 1, lettera f), anche su proposta di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria o di un ente appaltante, sentita preliminarmente l'Agenzia per gli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione, puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1 comunicando alla Commissione europea la proposta motivata di deroga. Detta proposta e' corredata di un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che si chiede di non applicare e le corrispondenti specifiche tecniche che si ritiene di applicare. Tale fascicolo dovra' essere redatto nella forma e con i contenuti indicati nell'allegato IX.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti notifica alla Commissione europea l'elenco dei progetti che hanno luogo nel territorio nazionale e che si trovano in fase avanzata di sviluppo, entro un anno dall'entrata in vigore di ogni STI.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) ed e), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da' attuazione all'eventuale raccomandazione sulle specifiche da applicare formulata dalla Commissione europea sulla base dei risultati dell'analisi dei progetti. Nelle more della predetta decisione della Commissione, il Ministero puo' applicare le disposizioni alternative previste nel fascicolo di cui al comma 2.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva, nelle more della decisione della Commissione europea nel caso di cui al comma 1, lettera f), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' applicare le disposizioni alternative previste nel fascicolo di cui al comma 2.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica a tutte le parti interessate le deroghe autorizzate dalla Commissione europea e le eventuali raccomandazioni della Commissione stessa sulle specifiche che devono essere applicate.
 
Art. 9
Immissione sul mercato di componenti
di interoperabilita'

1. I componenti di interoperabilita' possono essere immessi sul mercato soltanto se consentono di realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario soddisfacendo i requisiti essenziali e se sono usati nel loro campo di impiego conformemente alla loro destinazione nonche' installati e sottoposti a corretta manutenzione. Tali disposizioni non si applicano se tali componenti vengono immessi sul mercato per altre applicazioni.
2. I componenti di interoperabilita' preliminarmente al loro impiego non sono soggetti a verifiche ulteriori rispetto a quelle compiute in un altro Stato membro della Comunita' europea nell'ambito della procedura relativa alla dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV.
 
Art. 10
Conformita' o idoneita' all'impiego

1. I componenti di interoperabilita' sono considerati conformi ai pertinenti requisiti essenziali se muniti della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV.
2. Ogni componente di interoperabilita' e' sottoposto alla procedura di valutazione di conformita' e di idoneita' all'impiego indicata nella pertinente STI ed e' munito del relativo certificato.
3. Un componente d'interoperabilita' soddisfa i requisiti essenziali se e' conforme alle condizioni stabilite dalla relativa STI o alle specifiche europee elaborate per soddisfare tali condizioni. I componenti di interoperabilita' sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori, atti ad accertare e garantire, nel tempo, il mantenimento dei requisiti essenziali.
4. I pezzi di ricambio dei sottosistemi gia' messi in servizio al momento dell'entrata in vigore della corrispondente STI possono essere installati negli stessi senza dover essere sottoposti alla procedura di cui al comma 2.
5. Le STI possono prevedere un periodo di transizione per i prodotti ferroviari che esse identificano come componenti di interoperabilita' gia' immessi sul mercato al momento della loro entrata in vigore. Tali componenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1.
 
Art. 11
Non conformita' delle specifiche europee
ai requisiti essenziali

1. Qualora risulti che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti essenziali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consulta il Comitato di cui all'articolo 29 della direttiva.
 
Art. 12
Procedura relativa alla dichiarazione «CE»
di conformita' o di idoneita' all'impiego

1. La dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita' e' redatta, prima dell'immissione sul mercato, dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', applicando le disposizioni previste dalle STI.
2. Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita' e' effettuata da un organismo notificato a richiesta del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunita'.
3. Qualora i componenti di interoperabilita' siano oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, di cui al presente decreto, deve indicare che i componenti di interoperabilita' rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive.
4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', sono a carico di chiunque immetta sul mercato i componenti di interoperabilita' o assembla i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o fabbrica i componenti per uso proprio.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, quando si accerta che la dichiarazione CE di conformita' e' stata indebitamente rilasciata, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' sono tenuti, se necessario, a rimettere il componente di interoperabilita' in conformita' e a far cessare l'infrazione. Nel caso in cui la non conformita' persista, vengono adottate tutte le misure opportune per limitare o vietare l'immissione sul mercato del componente di interoperabilita' di cui si tratta o assicurarne il ritiro dal mercato, secondo le procedure di cui all'articolo 13.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilita' privi di requisiti essenziali o con irregolare dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego o privi della stessa e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque installa ed utilizza componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla loro destinazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non ostano all'immissione sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.
 
Art. 13
Non conformita' dei componenti di interoperabilita'
ai requisiti essenziali

1. Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria o un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilita', munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta, per quanto di competenza, ogni misura urgente necessaria per limitarne il campo di applicazione o per vietarne l'impiego, ed informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia.
2. Qualora l'Agenzia, anche su indicazione di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria o di un ente appaltante, ritenga che un componente di interoperabilita', munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione, rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta le misure necessarie per limitarne il campo di applicazione, per vietarne l'impiego o finalizzate a ritirarlo dal mercato ed informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esponendone i motivi e precisando, in particolare, se la non conformita' deriva da un'inosservanza dei requisiti essenziali, da una scorretta applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche, o da una carenza delle specifiche europee. In quest'ultimo caso la comunicazione e' inviata anche al Ministero dello sviluppo economico.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate e delle motivazioni di cui al comma 2.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, nei casi di cui al comma 2, provvedimenti conformi alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea.
5. Qualora risulti, anche su indicazione dell'Agenzia, di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un ente appaltante o di un fabbricante, che determinate specifiche europee utilizzate, direttamente o indirettamente, ai fini delle attivita' regolate dalle direttive non soddisfano i requisiti essenziali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede alla Commissione europea l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11.
6. Nei casi di irregolarita' di cui all'articolo 12, comma 6, e comunque in tutti i casi in cui risulti che il componente di interoperabilita' non e' conforme ai requisiti essenziali o non e' idoneo all'impiego, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' o l'utilizzatore del componente provvedono alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto. Qualora la non conformita' persista si procede in conformita' a quanto riportato ai commi 2, 3 e 4.
7. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono motivati e comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari stabiliti nella Comunita' e all'utilizzatore, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.
 
Art. 14
Procedura di messa in servizio

1. Fatto salvo il Capo V, l'Agenzia autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali, costitutivi del sistema ferroviario, che sono installati o gestiti sul territorio nazionale, soltanto se progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, nel momento in cui siano integrati nel sistema ferroviario. L'Agenzia verifica in particolare la compatibilita' tecnica di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati e l'integrazione di tali sottosistemi in condizioni di sicurezza, conformemente all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE.
2. L'Agenzia verifica che, prima di essere messi in servizio, tali sottosistemi rispettino, laddove applicabili, le prescrizioni delle STI in fatto di gestione e manutenzione.
3. La verifica ha luogo successivamente alla messa in servizio di detti sottosistemi, utilizzando le procedure di valutazione e di verifica previste nelle pertinenti STI strutturali e funzionali:
a) per le infrastrutture, nell'ambito del rilascio e del controllo delle autorizzazioni di sicurezza a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo10 agosto 2007, n. 162;
b) per i veicoli, nell'ambito del rilascio e del controllo dei certificati di sicurezza a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.



Note all'art. 14:
- Gli articoli 5, comma 4, 15 e 14 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, cosi' recitano:
«4. L'Agenzia provvede affinche' la responsabilita' del
funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del
controllo dei rischi che ne derivano incomba sui gestori
dell'infrastruttura e sulle imprese ferroviarie,
obbligandoli a mettere in atto le necessarie misure di
controllo del rischio, ove appropriato cooperando
reciprocamente, ad applicare le norme e gli standard di
sicurezza nazionali e ad istituire i Sistemi di gestione
della sicurezza.».
«Art. 14 (Certificati di sicurezza). - 1. Per avere
accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa
ferroviaria deve essere titolare di un certificato di
sicurezza che puo' valere per l'intera rete ferroviaria o
soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di
sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha
elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed
e' in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre
pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle
norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei
rischi e del funzionamento sicuro sulla rete.
2. Il certificato di sicurezza comprende:
a) la certificazione che attesta l'accettazione del
sistema di gestione della sicurezza dell'impresa
ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III;
b) la certificazione che attesta l'accettazione delle
misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i
requisiti specifici necessari per la sicurezza del
funzionamento sulla rete in questione. I requisiti
includono l'applicazione delle STI e delle norme nazionali
di sicurezza, l'accettazione dei certificati del personale
e l'autorizzazione a mettere in servizio il materiale
rotabile usato dall'impresa ferroviaria. La certificazione
e' basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa
ferroviaria ai sensi dell'allegato IV.
3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma
2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa
ferroviaria che inizia in Italia la propria attivita'
specificando il tipo e la portata delle attivita'
ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma
2, lettera a), e' valida in tutto il territorio della
Comunita' per le attivita' di trasporto ferroviario
equivalenti.
4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in
possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una
Autorita' di sicurezza di un altro Stato membro della
Comunita' europea e che intende effettuare servizi
supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione
aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b),
relativa alla rete italiana o parte della rete italiana
sulla quale intende effettuare il servizio.
5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni
ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa.
6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato
parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la
portata delle attivita' cambia in modo sostanziale. Il
titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio
L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle
condizioni che hanno consentito il rilascio della parte
pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre
all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o
l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile.
7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte
pertinente del certificato di sicurezza in seguito a
modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza.
8. Se ritiene che il titolare del certificato di
sicurezza non soddisfi piu' le condizioni per la
certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la
parte a) e b) del certificato, motivando la propria
decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di
sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso
non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al
rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione
nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza,
l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello
Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato.
9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei
certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a). La
notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa
ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione
e la validita' del certificato di sicurezza e, in caso di
revoca, la motivazione della decisione.
10. Per il rilascio del certificato di sicurezza
l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'art. 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del
certificato di cui al presente articolo da richiedersi a
cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria
entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e
9.».
«Art. 15 (Autorizzazione di sicurezza dei gestori
dell'infrastruttura). - 1. Per poter gestire e far
funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore
dell'infrastruttura, su richiesta del legale
rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di
sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza puo'
contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate
dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza
comprende:
a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del
sistema di gestione della sicurezza del gestore
dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III;
b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle
misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per
soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza
della progettazione, della manutenzione e del funzionamento
dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la
manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo
del traffico e di segnalamento.
2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni
ed e' rinnovata a richiesta del gestore
dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza e'
aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta sono
apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al
segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi
che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il
titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza
indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata.
3. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione
dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche
sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.
4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di
sicurezza non soddisfi piu' le pertinenti condizioni,
l'Agenzia preposta alla sicurezza revoca l'autorizzazione
motivando la propria decisione.
5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il
rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle
autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la
denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la
data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita'
dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la
motivazione della decisione.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti
per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per
le procedure di certificazione.
7. I gestori per le infrastrutture gia' esistenti ed
aperte al traffico ferroviario alla data di entrata in
vigore del presente decreto provvedono entro tre mesi a
richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In
attesa del rilascio della stessa sono autorizzati a
proseguire la propria attivita' fatta salva
l'applicabilita' dei commi 4 e 5.».



 
Art. 15
Libera circolazione dei sottosistemi

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, non e' consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, non possono esigersi verifiche che sono gia' state compiute:
a) nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione CE di verifica, i cui elementi sono indicati nell'allegato V, o in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore del presente decreto, al fine di verificare la conformita' con identici requisiti nelle medesime condizioni operative;
b) in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, al fine di verificare la conformita' con identici requisiti nelle medesime condizioni operative.
 
Art. 16
Conformita' alle STI e alle norme nazionali

1. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato V.
2. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, al momento in cui i sottosistemi sono integrati nel sistema, la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati.
3. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, la gestione e il mantenimento dei sottosistemi conformemente ai relativi requisiti essenziali, ricorrendo, a tale fine, alle procedure di valutazione e di verifica previste nelle pertinenti STI strutturali e funzionali. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie verificano, al momento della messa in servizio e in seguito regolarmente, che i sottosistemi siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali ad essi applicati.
4. La verifica dell'interoperabilita', nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale, costitutivo del sistema ferroviario, e' compiuta con riferimento alle STI, se esistenti.
5. L'Agenzia predispone, per ogni sottosistema, un elenco delle norme tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo notifica alla Commissione europea qualora non esista una STI pertinente oppure una deroga sia stata notificata in applicazione dell'articolo 8 oppure un caso specifico necessiti l'applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente.
6. L'elenco e' notificato ogni qualvolta e' modificato l'elenco delle norme tecniche, gia' notificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/48/CE e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2001/16/CE oppure dopo che la deroga e' stata notificata oppure dopo la pubblicazione della STI in questione. In tale occasione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designa inoltre gli organismi incaricati di espletare, con riferimento a tali norme tecniche, la procedura di verifica di cui all'articolo 17.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su richiesta della Commissione europea, il testo integrale delle norme notificate. Possono non essere notificate norme e restrizioni di natura strettamente locale. In tale caso, di tali norme e restrizioni deve essere fatto cenno nei registri dell'infrastruttura di cui all'articolo 35.
8. L'Agenzia provvede a che le norme tecniche vincolanti siano pubblicate e messe a disposizione di tutti i gestori delle infrastrutture, delle imprese ferroviarie, dei richiedenti le autorizzazioni di messa in servizio in un linguaggio chiaro che possa essere compreso dalle parti interessate.



Note all'art. 16:
- Per le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 17
Procedura per la redazione della dichiarazione «CE»
di verifica

1. Al fine di redigere la dichiarazione CE di verifica, il richiedente invita l'organismo notificato di propria scelta, prima che il sottosistema sia immesso in servizio, ad avviare la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI. Il richiedente puo' essere l'ente appaltante o il fabbricante o il rispettivo mandatario stabilito nella Comunita'.
2. La procedura di verifica CE di un sottosistema, effettuata dall'organismo notificato, inizia dalla fase di progettazione e prosegue per tutto il periodo di costruzione fino alla fase di omologazione, precedente l'entrata in servizio del sottosistema. Detta procedura comprende anche la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato, sulla scorta delle informazioni disponibili nella STI pertinente e nei registri di cui agli articoli 34 e 35.
3. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema.
4. All'organismo notificato compete la preparazione della documentazione tecnica di accompagnamento alla dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato VI. La documentazione tecnica contiene tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema, nonche' eventualmente tutti i documenti che attestano la conformita' dei componenti di interoperabilita'. Essa contiene altresi' tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di utilizzazione, alle istruzioni di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e riparazione.
5. L'organismo notificato puo' rilasciare dichiarazioni intermedie di verifica per coprire determinate fasi delle procedure di verifica o determinate parti del sottosistema. In questo caso si applica la procedura di cui all'allegato VI.
6. Se le STI pertinenti lo permettono, l'organismo notificato puo' rilasciare certificati di conformita' per una serie di sottosistemi o talune loro parti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario transeuropeo nazionale, un sottosistema strutturale in modo difforme dalla sua destinazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che puo' variare fra 15.000 euro e 100.000 euro.
 
Art. 18
Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte
dei sottosistemi

1. Se l'Agenzia, anche su segnalazione del gestore dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, constata che un sottosistema in esercizio munito della dichiarazione CE di verifica, corredata della documentazione tecnica, non soddisfa interamente le disposizioni del presente decreto e in particolare i requisiti essenziali, puo' richiedere l'esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico dell'ente appaltante, informandone il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa senza ritardo la Commissione europea delle richieste di verifica supplementare di cui al comma 1, esponendone i motivi e precisando se la non completa conformita' alle disposizioni del presente derivi:
a) dal mancato rispetto dei requisiti essenziali o di una STI o da una scorretta applicazione di una STI;
b) da una carenza di una STI. In questo caso si applica la procedura di modifica della STI di cui all'articolo 6.
 
Art. 19
Messa in servizio di sottosistemi esistenti a seguito
di rinnovo o ristrutturazione

1. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema in esercizio l'ente appaltante o il fabbricante depositano un fascicolo con la descrizione del progetto presso l'Agenzia. L'Agenzia esamina il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, decide se l'importanza dei lavori giustifichi la necessita' di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi del presente decreto. Tale autorizzazione enecessaria ogni qualvolta il livello di sicurezza globale del sottosistema interessato puo' risentirne. L'Agenzia decide entro quattro mesi dalla presentazione del dossier completo da parte del richiedente.
2. Qualora sia necessaria una nuova autorizzazione, l'Agenzia decide in quale misura le STI debbano essere applicate al progetto e lo comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che notifica la decisione alla Commissione europea e agli altri Stati membri, specificando:
a) il motivo per cui la o le STI non sono applicate completamente;
b) le caratteristiche tecniche che si applicano in sostituzione della STI;
c) gli organismi incaricati di applicare, nel caso di queste caratteristiche, la procedura di verifica di cui all'articolo 17.
 
Art. 20
Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli

1. Prima di essere usato su una rete, un veicolo e' oggetto di un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'Agenzia, salvo disposizione contraria del presente capo.
2. Un veicolo conforme alle STI e' autorizzato a norma degli articoli 21 o 22.
3. Un veicolo non conforme alle STI e' autorizzato a norma degli articoli 23 o 24.
4. Un veicolo conforme a un tipo autorizzato e' autorizzato a norma dell'articolo 25.
5. L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in qualunque altro Stato membro, fermo restando il disposto degli articoli 22 e 24 concernenti le autorizzazioni complementari. Su indicazione dell'Agenzia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiarisce, attraverso specifiche disposizioni normative di attuazione del presente decreto, da emanare con provvedimento di natura non regolamentare, se siano necessarie ulteriori autorizzazioni ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'articolo 22 nel caso di veicoli conformi alle STI o dell'articolo 24 nel caso di veicoli non conformi.
6. Tutte le domande di autorizzazione di messa in servizio sono oggetto di una decisione dell'Agenzia, a norma degli articoli 21 e 22 o degli articoli 23 e 24. L'autorizzazione di messa in servizio di cui al comma 1 puo' contemplare condizioni di utilizzazione ed altre restrizioni.
7. Le decisioni negative dell'Agenzia rispetto alla messa in servizio di un veicolo ferroviario sono debitamente motivate. Entro un mese dalla ricezione della notifica della decisione negativa il richiedente puo' presentare all'Agenzia stessa una richiesta di riesame per motivi debitamente comprovati. L'Agenzia dispone di un termine di due mesi a partire dalla ricezione del ricorso per confermare o revocare la propria decisione. Se la decisione negativa e' confermata, il richiedente puo' chiedere all'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari che la decisione sia riesaminata per motivi debitamente comprovati.
8. In assenza di una decisione ai sensi degli articoli 22, comma 7, e 24, comma 5, da parte dell'Agenzia entro i termini prescritti, la messa in servizio del veicolo ferroviario in questione si considera autorizzata dopo che sia trascorso un periodo di tre mesi dalla scadenza dei termini suddetti. Le autorizzazioni concesse in applicazione del presente comma sono valide unicamente sulla rete per la quale l'Agenzia non abbia provveduto entro i termini prescritti.
9. Nel caso in cui l'Agenzia intenda revocare un'autorizzazione di messa in servizio da essa stessa rilasciata o un'autorizzazione in possesso del richiedente a norma del comma 8, utilizza la procedura di revisione dei certificati di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, o, se applicabile, la procedura di revisione delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 4, del predetto decreto.
10. In caso di procedura di ricorso, l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari puo' richiedere all'ERA un parere ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 10, della direttiva.
11. Nel caso di veicoli che circolano dal territorio nazionale verso un paese terzo o viceversa su una rete con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale della Comunita' e per i quali puo' essere concessa una deroga a norma dell'articolo 8, comma 5, o che sono soggetti a casi specifici, le norme nazionali di cui agli articoli 21 e 23 possono includere accordi internazionali nella misura in cui essi sono compatibili con la normativa comunitaria.
12. Le autorizzazioni di messa in servizio rilasciate prima del 19 luglio 2008, comprese quelle rilasciate in virtu' di accordi internazionali, in particolare del regolamento internazionale carrozze-RIC e del regolamento internazionale veicoli-RIV, restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate. Tale disposizione prevale sugli articoli da 21 a 24.
13. L'Agenzia puo' concedere autorizzazioni di messa in servizio per una serie di veicoli, comunicando al richiedente la procedura da seguire.
14. Le autorizzazioni alla messa in servizio rilasciate ai sensi del presente articolo non inficiano le altre condizioni imposte alle imprese ferroviarie e ai gestori d'infrastruttura per operare tali veicoli sulla pertinente rete, a norma degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.



Note all'art. 20:
- Per gli articoli 14, comma 8 e 15, del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note
all'art. 14.
- L'art. 13, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162, cosi' recita:
«Art. 13 (Sistemi di gestione della sicurezza). - 1. I
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie
elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al
fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare
almeno i CST, sia conforme alle norme di sicurezza
nazionali, nonche' ai requisiti di sicurezza contenuti
nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei
CSM.
2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in
dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dimensioni e
della tipologia di attivita' svolta, garantisce il
controllo di tutti i rischi connessi all'attivita' dei
gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie,
compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del
materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve
le vigenti norme in materia di responsabilita', il sistema
di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove
appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle
attivita' di terzi.
3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni
gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle
attivita' svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie
e provvede affinche' tutte le imprese ferroviarie possano
operare nel rispetto delle STI e delle norme nazionali di
sicurezza e delle condizioni stabilite dai rispettivi
certificati di sicurezza. Tale sistema, inoltre, e'
concepito in modo tale da garantire il coordinamento delle
procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con
quelle di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla
sua infrastruttura.
4. Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, tutti i
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie
trasmettono all'Agenzia una relazione annuale sulla
sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione
contiene almeno:
a) i dati relativi alle modalita' di conseguimento
degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei
piani di sicurezza;
b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di
sicurezza e dei CSI di cui all'allegato I relativi al
soggetto che trasmette la relazione;
c) i risultati degli audit di sicurezza interni;
d) le osservazioni in merito alle carenze ed al
malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della
gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un
interesse per l'Agenzia. L'Agenzia, qualora lo ritenga
necessario, puo' richiedere ulteriori elementi riguardanti
i contenuti della relazione e ulteriori argomenti.».



 
Art. 21
Prima autorizzazione di messa in servizio
dei veicoli conformi alle STI

1. Il presente articolo si applica ai veicoli conformi alle STI pertinenti in vigore alla data di messa in servizio, a condizione che esse prevedano un numero sufficiente di requisiti essenziali e che le STI applicabili al materiale rotabile siano entrate in vigore.
2. La prima autorizzazione e' rilasciata dall'Agenzia secondo i criteri seguenti:
a) quando tutti i sottosistemi strutturali di un veicolo sono stati autorizzati conformemente alle disposizioni del capo IV, l'autorizzazione e' rilasciata senza ulteriori verifiche;
b) nel caso di veicoli provvisti di tutte le necessarie dichiarazioni CE di verifica di cui all'articolo 17, i criteri che l'Agenzia puo' verificare per rilasciare l'autorizzazione di messa in servizio possono riguardare solo:
1) la compatibilita' tecnica fra i sottosistemi pertinenti del veicolo e la loro integrazione in condizioni di sicurezza, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;
2) la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete in questione;
3) le norme nazionali applicabili ai punti in sospeso;
4) le norme nazionali applicabili ai casi specifici debitamente identificati nelle STI pertinenti.
 
Art. 22
Autorizzazioni supplementari per la messa
in servizio dei veicoli conformi alle STI

1. La messa in servizio dei veicoli totalmente conformi a STI che contemplano tutti gli aspetti dei sottosistemi pertinenti, senza casi specifici o punti in sospeso strettamente attinenti alla compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete, non e' soggetta ad autorizzazioni supplementari, purche' i veicoli circolino su reti conformi alle STI negli altri Stati membri o alle condizioni specificate nelle corrispondenti STI.
2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21, l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tale caso si applicano i commi da 3 a 7.
3. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:
a) l'attestazione che il veicolo e' autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro conformemente all'articolo 21;
b) una copia del fascicolo tecnico di cui all'allegato VI. Cio' include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, sempre che tali dati non siano armonizzati dalle corrispondenti STI;
c) i registri relativi alla manutenzione e, ove applicabile, alle modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l'autorizzazione;
d) l'attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il veicolo e' compatibile con le infrastrutture e con le installazioni fisse, fra cui condizioni climatiche, sistema di fornitura dell'energia, controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento dei binari e sagoma dell'infrastruttura, carico assiale massimo ammissibile e altri vincoli di rete.
4. I criteri che l'Agenzia verifica possono riguardare solo:
a) la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete in questione incluse le norme nazionali applicabili ai punti in sospeso necessarie per assicurare tale compatibilita';
b) le norme nazionali applicabili ai casi specifici debitamente identificati nelle STI pertinenti.
5. Per la verifica dei criteri di cui al comma 4, l'Agenzia puo' esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che siano effettuate analisi del rischio a norma del regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, o che siano effettuati collaudi sulla rete. Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di cui all'articolo 26 del presente decreto l'Agenzia puo' effettuare tale verifica solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C di tale documento.
6. L'Agenzia definisce, previa consultazione del richiedente l'autorizzazione, la portata e il contenuto delle informazioni complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti. Il gestore dell'infrastruttura, sentito il richiedente, si adopera con ogni mezzo affinche' eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla presentazione della sua domanda. Se del caso, l'Agenzia adotta misure affinche' i collaudi possano essere effettuati.
7. L'Agenzia decide in merito alle domande di autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del presente articolo senza indugio e, al piu' tardi:
a) entro due mesi dall'invio del fascicolo di cui al comma 3;
b) se del caso, entro un mese dall'invio delle informazioni complementari richieste dall'Agenzia stessa;
c) se del caso, entro un mese dalla comunicazione dei risultati dei collaudi richiesti dall'Agenzia stessa.



Note all'art. 22:
- Il regolamento (CE) n. 352/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 29 aprile 2009, n. L 108.
- Per la direttiva 2004/49/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 23
Prima autorizzazione di messa in servizio
dei veicoli non conformi alle STI

1. Il presente articolo si applica ai veicoli non conformi alle STI applicabili in vigore alla data di messa in servizio, inclusi i veicoli oggetto di deroga, o quando un numero significativo dei requisiti essenziali non sia stato previsto da una o piu' STI.
2. La prima autorizzazione e' valida soltanto sulla rete nazionale ed e' rilasciata dall'Agenzia secondo i criteri seguenti:
a) agli eventuali aspetti tecnici contemplati da una STI si applica la procedura di verifica CE;
b) agli altri aspetti tecnici si applicano le norme nazionali notificate a norma dell'articolo 16, comma 5, e dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.



Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE
e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 2007, n. 234, S.O., cosi' recita:
«Art. 12 (Norme nazionali di sicurezza). - 1. L'Agenzia
provvede affinche' gli standard e le norme nazionali di
sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e
accessibile agli interessati e messe a disposizione di
tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese
ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di
sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di
sicurezza.
2. L'Agenzia apporta, quando necessarie, le modifiche
agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali.
3. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma
precedente alla Commissione.
4. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, o
comunque le norme riguardino l'attivita' di imprese
ferroviarie di altri Stati membri sulla rete ferroviaria
italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di norma alla
Commissione».



 
Art. 24
Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio
dei veicoli non conformi alle STI

1. Per i veicoli autorizzati ad essere messi in servizio in uno Stato membro a norma dell'articolo 20, comma 12, o dell'articolo 23, l'Agenzia puo' decidere, a norma del presente articolo, che per la messa in servizio sul territorio nazionale sono necessarie autorizzazioni supplementari.
2. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:
a) l'attestazione che il veicolo e' autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e la documentazione relativa alla procedura seguita per dimostrare che esso e' conforme ai requisiti vigenti in materia di sicurezza, comprese, se del caso, informazioni sulle deroghe vigenti o concesse a norma dell'articolo 8;
b) i dati tecnici, il programma di manutenzione e le caratteristiche operative; cio' include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, cosi' come previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
c) i registri relativi allo stato di servizio, alla manutenzione e, ove necessario, alle modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l'autorizzazione;
d) attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il veicolo e' compatibile con le infrastrutture e con le installazioni fisse, fra cui condizioni climatiche, sistema di fornitura dell'energia, controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento dei binari e sagoma dell'infrastruttura, carico assiale massimo ammissibile e altri vincoli di rete.
3. I dati di cui al comma 2, lettere a) e b), non possono essere contestati dall'Agenzia, a meno che questa non dimostri, senza pregiudizio per l'articolo 15, l'esistenza di un serio rischio sotto il profilo della sicurezza. Una volta adottato il documento di riferimento di cui all'articolo 26, l'Agenzia non puo' richiamarsi a questo riguardo a una norma di cui al gruppo A di detto documento.
4. L'Agenzia puo' esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che siano effettuate analisi del rischio a norma del regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, o che siano effettuati collaudi sulla rete per verificare la conformita' degli elementi di cui al comma 2, lettere c) e d), del presente articolo rispetto alle norme nazionali vigenti che sono state notificate alla Commissione europea a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, o dell'articolo 16 del presente decreto. Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di cui all'articolo 27 della direttiva, l'Agenzia puo' effettuare tale verifica solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C elencati in detto documento. L'Agenzia definisce, previa consultazione con il richiedente l'autorizzazione, la portata e il contenuto delle informazioni complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti. Il gestore dell'infrastruttura, in consultazione con il richiedente, si adopera affinche' gli eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Se del caso, l'Agenzia adotta misure affinche' i collaudi possano essere effettuati.
5. L'Agenzia decide in merito alle domande di autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del presente articolo senza indugio e, al piu' tardi:
a) entro quattro mesi dall'invio della documentazione tecnica di cui al comma 2;
b) se del caso, entro due mesi dall'invio delle informazioni complementari o delle analisi del rischio richieste ai sensi del comma 4;
c) se del caso, due mesi dopo la comunicazione dei risultati dei collaudi richiesti ai sensi del comma 4.



Note all'art. 24:
- L'art. 20, comma 2, lettera c), del citato decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, cosi' recita:
«2. Gli investigatori, nei limiti di quanto previsto
dalla normativa vigente e comunque previa espressa
autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente, ove
l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del
verificarsi di un fatto di reato, ed in collaborazione con
le Autorita' stesse, possono quanto prima:
a) -b) (omissis);
c) acquisire e utilizzare il contenuto dei
registratori di bordo e delle apparecchiature di
registrazione dei messaggi verbali e la registrazione dei
dati di funzionamento del sistema di segnalamento e
controllo del traffico;».
- Per il regolamento (CE) 352/2009 si veda nelle note
all'art. 22.
- Per la direttiva 2004/49/CE si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'art. 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007,
n. 162, si veda nelle note all'art. 23.



 
Art. 25
Autorizzazione di tipi di veicoli

1. L'Agenzia puo' rilasciare autorizzazioni di tipi di veicoli. Se l'Agenzia autorizza un veicolo, autorizza allo stesso tempo il tipo di veicolo.
2. L'Agenzia autorizza un veicolo conforme ad un tipo da essa gia' autorizzato sulla base di una dichiarazione di conformita' a tale tipo presentata dal richiedente senza ulteriori verifiche. Tuttavia qualora siano modificate le pertinenti disposizioni delle STI o delle norme nazionali in base alle quali un tipo di veicolo e' stato autorizzato, l'Agenzia decide se le autorizzazioni gia' rilasciate restano valide o se devono essere rinnovate. I criteri che l'Agenzia verifica in caso di rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicoli possono riguardare solo le norme modificate. Il rinnovo dell'autorizzazione del tipo di veicoli non interessa le autorizzazioni di veicoli gia' rilasciate in base a tipi precedentemente autorizzati.
3. La dichiarazione di conformita' al tipo e' redatta, conformemente al modello adottato dalla Commissione europea, secondo le:
a) procedure di verifica delle pertinenti STI per i veicoli conformi alle STI;
b) procedure di verifica definite nei moduli D o E della decisione 93/465/CEE, per i veicoli non conformi alle STI ovvero secondo una procedura di verifica appositamente adottata dalla Commissione europea.
4. Il richiedente puo' chiedere un'autorizzazione di un tipo in piu' Stati membri contemporaneamente. In tal caso l'Agenzia coopera con le autorita' nazionali di sicurezza degli stati membri interessati al fine di semplificare la procedura e di ridurre al minimo gli sforzi amministrativi.
5. L'Agenzia comunica all'ERA le autorizzazioni di tipo rilasciate, ai fini della registrazione nel registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 34.



Note all'art. 25:
- Per la decisione 93/465/CEE si veda nelle note
all'art. 2.



 
Art. 26
Classificazione delle norme nazionali

1. Per facilitare lo svolgimento della procedura di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli di cui agli articoli 22 e 24, l'Agenzia classifica le norme nazionali come previsto all'allegato VII.
 
Art. 27
Organismi notificati

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri gli organismi incaricati della procedura di valutazione della conformita' o dell'idoneita' all'impiego di cui all'articolo 12 e della procedura di verifica di cui all'articolo 17, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza ed il numero di identificazione ottenuto previamente dalla stessa Commissione europea.
2. Gli organismi che intendono essere notificati in uno o piu' settori dell'interoperabilita', ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 12 e 17, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'allegato VIII. Gli organismi, in particolare, devono dimostrare la qualificazione dei laboratori di cui intendono avvalersi e dei quali devono garantire la piena idoneita' e rispondenza ai requisiti.
3. La domanda per il riconoscimento ai fini della notifica e' presentata secondo lo schema di cui all'allegato X.
4. Ai fini del riconoscimento dell'organismo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VIII. Per tale verifica e' preventivamente condotta l'analisi della documentazione prevista dall'allegato X; qualora la stessa risulti completa e conforme e' disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui l'organismo dichiara di avvalersi.
5. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VIII, nonche' l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva inoltre accerta l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, che devono operare in conformita' alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025, e successive modificazioni.
6. I laboratori dei quali l'organismo dichiara di avvalersi dispongono di personale, attrezzature e competenze in conformita' alle norme della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025 e successive modificazioni, nonche', per le prove in campo ferroviario rientranti nei settori di cui all'allegato XI, dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche indicate nell'allegato XII.
7. L'Organismo notificato che ha dichiarato di avvalersi di laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui veicoli, definisce le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tale caso l'organismo notificato dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.
8. Il grado di approfondimento della verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'organismo in conformita' alle norme applicabili della serie UNI CEI EN 45000, e successive modificazioni, relative alle organizzazioni preposte alle attivita' di certificazione e ispezione.
9. L'esito della verifica e' motivatamente comunicato al richiedente entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda, fermo restando che i termini di cui sopra si intendono interrotti in caso di richieste di integrazione.
 
Art. 28
Sospensione e revoca

1. Il riconoscimento e' sospeso, con apposito provvedimento, per un periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte dell'organismo notificato nell'attivita' di valutazione o verifica ovvero qualora dall'attivita' di vigilanza emerga il venire meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.
3. Il riconoscimento e' revocato, con apposito provvedimento, nel caso in cui l'organismo notificato non ottempera, con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca sono comunicati all'organismo notificato, alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
5. Nel caso in cui l'organismo notificato, del quale e' accertato il mancato soddisfacimento di uno o piu' requisiti previsti all'allegato VIII, sia stato notificato da un altro Stato membro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne informa la Commissione europea.
 
Art. 29
Rinnovo

1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed e' rinnovato a richiesta dell'organismo notificato interessato.
2. Ai fini del rinnovo, l'organismo notificato deve presentare, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformita' all'articolo 27.
3. La domanda di rinnovo segue il procedimento previsto per il primo riconoscimento, concludendosi con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego motivato in caso di esito negativo.
 
Art. 30
Attivita' di vigilanza

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sulle attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti preposti all'utilizzo dei sottosistemi o dei componenti, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate. A tale fine gli organismi notificati comunicano ogni anno alla suddetta amministrazione le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori, oltre ogni altra utile informazione richiesta circa le attivita' svolte.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone, con periodicita' almeno annuale per ciascun soggetto, visite di vigilanza presso gli organismi notificati e ove ritenuto necessario presso i laboratori di cui essi si avvalgono, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
 
Art. 31
Disposizioni relative alle spese
in materia di organismi notificati

1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le spese relative alle procedure finalizzate al riconoscimento degli organismi notificati di cui all'articolo 27, quelle relative alle successive visite di vigilanza e per il rinnovo della notifica sono a carico degli organismi stessi, non pubblici.
2. Le spese relative ai controlli sull'attivita' svolta dagli organismi notificati, sono a carico di tutti gli organismi medesimi, non pubblici.
3. Le suddette spese sono determinate sulla base dei costi effettivi dei servizi resi e degli oneri relativi alle prestazioni ed ai controlli. Sono a carico degli organismi gli oneri relativi alle spese di missione del personale incaricato delle visite.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ed aggiornate ogni due anni, le tariffe relative ai costi effettivamente sostenuti per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 e le modalita' di versamento di tali proventi all'entrata del bilancio dello Stato e di successiva rassegnazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti.



Note all'art. 31:
- L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996, n.
34, S.O., cosi' recita:
«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.».
- L'art. 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2005,
n. 37, cosi' recita:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il
periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge
comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
e c) del comma 2 dell'art. 1, anche mediante il
conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali
nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano la propria competenza normativa per dare
attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari
nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.
2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate
ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti
dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».



 
Art. 32
Sistema di numerazione dei veicoli

1. Qualsiasi veicolo messo in servizio nel sistema ferroviario della Comunita' reca un numero europeo del veicolo - NEV, che gli e' attribuito al rilascio della prima autorizzazione di messa in servizio.
2. Il richiedente la prima autorizzazione e' parimenti responsabile di apporre sul veicolo il NEV che e' stato ad esso attribuito.
3. Il NEV e' indicato nella STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico.
4. Ad ogni veicolo e' attribuito un solo NEV, salvo disposizione contraria della STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico.
5. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi non appartenenti all'Unione europea il cui scartamento e' diverso da quello della rete ferroviaria principale della Comunita', l'Agenzia puo' accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso.
 
Art. 33
Registro nazionale dei veicoli

1. L'Agenzia assicura che a seguito dell'autorizzazione alla messa in servizio di qualsiasi veicolo venga attribuito ad esso un codice di identificazione alfanumerico - NEV.
2. Il codice deve essere apposto su ciascun veicolo e figurare in un registro di immatricolazione nazionale istituito presso la medesima Agenzia che soddisfa i seguenti criteri:
a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 3;
b) e' accessibile alle autorita' preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi comunitari designati a norma degli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, nonche', per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, nonche' all'ERA, alle imprese ferroviarie e ai gestori delle infrastrutture e alle persone o organizzazioni che immatricolano veicoli o che figurano nel registro.
3. Le specifiche comuni del registro sono adottate secondo procedure definite a livello comunitario. Questi progetti di specifiche includono: il contenuto, il formato dei dati, l'architettura funzionale e tecnica, le modalita' operative, incluse le modalita' per lo scambio di dati, le norme per l'introduzione e la consultazione dei dati. Per ciascun veicolo il registro deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) il NEV;
b) estremi della dichiarazione CE di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata;
c) estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati indicato all'articolo 34;
d) generalita' del proprietario del veicolo o del suo detentore;
e) eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo;
f) soggetto responsabile della manutenzione.
4. Il titolare dell'immatricolazione comunica immediatamente all'Agenzia qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro di immatricolazione nazionale, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare all'immatricolazione dello stesso.
5. Nelle more della realizzazione del collegamento tra i registri di immatricolazione nazionali degli Stati membri, l'Agenzia aggiorna il proprio registro inserendovi le modifiche apportate da un'altra Autorita' nazionale di sicurezza, limitatamente ai dati che lo riguardano.
6. Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e autorizzati dall'Agenzia per la messa in servizio nel territorio italiano, l'Agenzia assicura che i dati elencati al comma 3, lettere d), e) ed f), possano essere rintracciabili tramite il registro di immatricolazione nazionale. I dati di cui al comma 3, lettera f), possono essere sostituiti da dati critici in materia di sicurezza relativi al piano di manutenzione.



Note all'art. 33:
-Gli articoli 6 e 18 del citato decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162, cosi' recitano:
«Art. 6 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia e'
preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni
previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di
regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformita'
con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte
dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui
al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri
necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria.
2. L'Agenzia e' incaricata di svolgere i seguenti
compiti:
a) definire il quadro normativo in materia di
sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare
anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle
Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di
sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le
disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio
da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese
ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale
di cui alla lettera a);
c) stabilire i principi e le procedure e la
ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in
ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla
lettera b);
d) autorizzare la messa in servizio di sottosistemi di
natura strutturale costitutivi del sistema transeuropeo ad
alta velocita' e convenzionale a norma dell'art. 14 della
direttiva 96/48/CE e successive modificazioni e della
direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001, e successive
modificazioni ed in conformita' ai pertinenti requisiti
essenziali;
e) verificare l'applicazione delle disposizioni e
prescrizioni tecniche relativamente al funzionamento ed
alla manutenzione;
f) verificare che i componenti di interoperabilita'
siano conformi con i requisiti essenziali a norma dell'art.
10 della direttiva 96/48/CE e successive modificazioni e
della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 e successive
modificazioni;
g) autorizzare la messa in servizio di materiale
rotabile e degli altri sottosistemi di natura strutturale
nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora oggetto di
una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla base delle
dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di
omologazione;
h) emettere il certificato di omologazione di un
prodotto generico, di un'applicazione generica o di un
componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal
Verificatore Indipendente di Sicurezza prescelto dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita',
dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal
gestore dell'infrastruttura interessato;
i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i
pertinenti elementi che compongono i certificati di
sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a
norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne siano
soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori
dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino
conformemente ai requisiti del diritto comunitario o
nazionale;
l) verificare che il materiale rotabile sia debitamente
immatricolato e che le informazioni in materia di sicurezza
contenute nei registri dell'infrastruttura e del materiale
rotabile, istituiti a norma dell'art. 24 della direttiva
2001/16/CE e successive modificazioni, siano precise ed
aggiornate;
m) istituire e aggiornare il registro di
immatricolazione nazionale del materiale rotabile
autorizzato ad essere messo in servizio;
n) compiere attivita' di studio, ricerca,
approfondimento in materia di sicurezza del trasporto
ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle
indagini e dalle procedure svolte dall'organismo
investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti
ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere
attivita' di consultazione in materia di sicurezza
ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e
attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in
vista della approvazione di norme di legge atte a garantire
livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie;
o) formulare proposte e osservazioni relative a
problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od
autorita' competenti;
p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle
imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia
di sicurezza, nonche' in ordine agli accorgimenti e
procedure necessarie ed utili al perseguimento della
sicurezza ferroviaria;
q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni,
con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo di
obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di
sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione
delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in
vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e
monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria
europea;
r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza
per i processi di omologazione.
3. Le attivita' di cui al comma 2 non possono essere
trasferite o appaltate ad alcun gestore
dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo'
chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di
Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri
organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti
rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui
all'art. 26.
5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche
preposte alla regolazione economica del settore.».
«Art. 18 (Organismo investigativo). - 1. Presso il
Ministero dei trasporti, quale risultante dall'applicazione
dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e dell'art. 1, commi 404 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito l'Organismo
investigativo permanente, costituito da una nuova direzione
generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in
uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il responsabile
dell'Organismo investigativo e' il direttore generale della
suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le
investigazioni ferroviarie e' conferito, per tre anni, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. L'Organismo investigativo assolve i propri compiti
in piena autonomia funzionale. Al fine di garantire la
piena autonomia funzionale la Direzione generale e' posta
alle dirette dipendenze del Ministro e non rientra ne' tra
gli uffici di diretta collaborazione ne' e' sottoposta ai
dipartimenti. Gli investigatori incaricati godono delle
garanzie di indipendenza necessarie disciplinate con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto delle
disposizioni comunitarie.
3. Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio
decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici
della direzione generale utilizzando posti di funzione
dirigenziale non generale gia' esistenti nell'ambito del
Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
4. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo
investigativo antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, l'Organismo investigativo puo' avvalersi, entro i
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche dei
corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni
specializzate sulla base di apposite convenzioni.
L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti
in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti
dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie
e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che, in
caso di incidenti, incidenti gravi ed inconvenienti,
possano essere individuati per svolgere il ruolo di
Investigatori Incaricati. Gli esperti esterni possono
provenire dall'Universita', dal Genio ferrovieri o avere
maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti del
Ministero dei trasporti, di Imprese ferroviarie, Gestori
delle infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti notificati
o Verificatori indipendenti di sicurezza.».
- Per la direttiva 2001/14/CE si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 34
Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

1. In caso di concessione, modifica, sospensione o revoca di un'autorizzazione del tipo, l'Agenzia informa l'ERA affinche' questa possa aggiornare il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, istituito ai sensi dell'articolo 34 della direttiva.
 
Art. 35
Registro dell'infrastruttura

1. L'Agenzia provvede alla pubblicazione di un registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed all'aggiornamento dello stesso con la periodicita' stabilita dall'ERA ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva. Il registro riporta, per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati, le caratteristiche principali e la loro concordanza con le caratteristiche prescritte dalle STI applicabili. A tal fine, ciascuna STI indica con precisione le informazioni che debbono figurare nel registro dell'infrastruttura.
2. Ai fini di cui al comma 1, i gestori dell'infrastruttura provvedono a pubblicare il registro dell'infrastruttura di competenza, con la periodicita' stabilita dall'Agenzia, aggiornandolo ogni volta si renda necessario ed a metterlo a disposizione dell'Agenzia stessa per gli adempimenti conseguenti.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre amministrazioni interessate possono accedere ai dati relativi ai registri di cui ai commi 1 e 2.
 
Art. 36
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163;
b) l'articolo 9 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
c) il decreto del Ministro dei trasporti 11 dicembre 2007 di attuazione della direttiva 2007/32/CE.
2. Restano validi i provvedimenti adottati ai sensi dei citati decreti legislativi.



Note all'art. 36:
- Per il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, si
veda nelle note alle premesse.
- L'art. 9 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162, abrogato dal presente decreto, recava: «Messa in
servizio in Italia del materiale rotabile gia' in servizio
in altro Stato membro dell'Unione europea».
- Il decreto del Ministro dei trasporti 11 dicembre
2007, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2008, n. 38.



 
Art. 37
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 38
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 ottobre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Matteoli, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato I
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Allegato II
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Allegato III
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Allegato IV
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Allegato V
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Allegato VI
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Allegato VII
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Allegato IX
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Allegato X
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Allegato XII
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