Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 192
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanita' penitenziaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 aprile 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati nel territorio regionale svolte dall'Amministrazione penitenziaria, sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto,
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti:
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge medesima,
introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23
settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 25 settembre 1993), e' il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del Consiglio stesso.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina
penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre
1998, n. 419), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1999, n. 165, S.O.:
«Art. 9 (Trasferimento delle funzioni alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome). - 1. Per il
trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo si provvede, per le Regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con
norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.».



 
Art. 2

1. Il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 decorre dalla data di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5.
2. Le competenze di cui al comma 1 sono articolate nelle seguenti aree:
a) medicina generale;
b) prestazioni specialistiche e d'urgenza;
c) patologie infettive e terminali;
d) dipendenze patologiche;
e) salute mentale.
3. L'uniformita' degli interventi e delle prestazioni e' garantito dalla partecipazione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste al tavolo di consultazione in materia costituito presso la Conferenza unificata Stato, regioni e province autonome.
 
Art. 3

1. La regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina con legge regionale l'esercizio delle funzioni trasferite.
2. La legge regionale definisce le modalita' di trasferimento al Servizio Sanitario Regionale dei rapporti di lavoro in essere all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi e secondo i principi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e degli accordi collettivi nazionali di lavoro.
 
Art. 4

1. L'assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati nel territorio regionale e' assicurata dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.
2. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.
 
Art. 5

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto sono attribuite alla Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero della giustizia e il Ministero della salute, d'intesa con la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Fazio, Ministro della salute

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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