Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 1 ottobre 2010
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, denominato «Organismo di Mediazione Forense di Roma», in Roma.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Viste le istanze 26 luglio 2010 prot. DAG 28 luglio 2010, n. 102647.E e 2 settembre 2010 prot. DAG 13 settembre 2010, n. 115770.E con le quali l'avv. Conte Antonio, nato a Roma il 30 agosto 1963, in qualita' Presidente e legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha chiesto l'iscrizione dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma denominato «Organismo di Mediazione Forense di Roma», con sede legale in Roma, piazza Cavour c/o Palazzo di Giustizia, codice fiscale n. 80230130587;
Visto il verbale dell'adunanza in data 1° luglio 2010 dal quale risulta che, nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e' stato costituito un organismo non autonomo per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo17 gennaio 2003, n. 5, denominato «Organismo di Mediazione Forense di Roma»;
Considerato che i requisiti posseduti dall'«Organismo di Mediazione Forense di Roma» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;
Verificata in particolare:
la sussistenza dei requisiti di onorabilita' nei rappresentanti, amministratori e soci;
la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria;
la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettera a) e b) del decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma denominato «Organismo di Mediazione Forense di Roma», con sede legale in Roma, piazza Cavour c/o Palazzo di Giustizia, codice fiscale n. 80230130587, ed approva la tabella delle indennita' allegata alla domanda.
Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 127 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 1º ottobre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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