Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 2 novembre 2010 |
Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 i cui contenuti sono stati inseriti nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 401 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 relativo al sistema di controllo e di vigilanza delle produzioni vitivinicole DOP e IGP tutelate a livello nazionale e comunitario Visto in particolare l'art. 13, comma 17, del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano determinate le modalita' di presentazione delle richieste e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, la gestione del flusso delle informazioni e l'eventuale modifica delle modalita' applicative di cui al comma 10 del predetto decreto legislativo; Visto che lo stesso art. 13, comma 17, del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 prevede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al punto precedente vengano determinati gli schemi tipo dei piani di controllo, prevedendo in tal senso azioni di controllo adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini; Considerata la necessita' di adeguare il sistema di certificazione e di controllo dei vini DOP, e pertanto gli schemi tipo dei piani di controllo, alla vigente disciplina comunitaria e nazionale; Considerata la necessita' di implementare un sistema informatico unico nazionale nel quale far confluire in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla gestione del piano dei controlli; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 7 ottobre 2010;
Decreta:
Art. 1 Definizioni e termini
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela dei consumatori; c) «categorie» della filiera vitivinicola, i soggetti immessi nel sistema di controllo: i viticoltori, i centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, vinificatori, aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O. e imbottigliatori; d) «filiera vitivinicola rappresentativa» ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010; e) «struttura di controllo», le Autorita' pubbliche designate e gli Organismi di controllo autorizzati dall'ICQRF alla verifica del disciplinare dei vini D.O.C.G. e/o D.O.C.; f) «gruppo tecnico di valutazione», l'organo di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61; g) «decreto», il presente decreto; h) «decreto legislativo», il decreto legislativo del 8 aprile 2010, n. 61; i) «DO», denominazione di origine; l) «DOCG», denominazione di origine controllata e garantita; m) «DOC», denominazione di origine controllata; n) «DOP», denominazione di origine protetta. |
| Art. 2 Ambito di applicazione
1. L'attivita' di controllo di cui agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 indicato nelle premesse, e' svolta dalle strutture di controllo autorizzate con decreto dell'ICQRF, secondo i criteri ed i contenuti del piano dei controlli e del prospetto tariffario approvati, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo. 2. L'immissione nel sistema di controllo e' condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione delle D.O. 3. Ciascuna produzione D.O., ivi comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, e' soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. 4. Ciascuna struttura di controllo puo' effettuare l'attivita' di controllo di cui al comma 1 per una o piu' produzioni D.O. 5. Lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei vini a denominazione di origine, le relative istruzioni ed il prospetto tariffario di cui agli allegati da 1 a 3, costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3 Istituzione del sistema di controllo
1. Le strutture di controllo sono iscritte nell'«Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine del settore vitivinicolo», istituito presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela dei consumatori e reso disponibile sul portale SIAN. Detto elenco e' distinto in due sezioni per le strutture di controllo pubbliche e private. 2. La scelta della struttura di controllo e' effettuata tra quelle iscritte all'elenco di cui al precedente comma, dai soggetti di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della denominazione di origine secondo la procedura stabilita con decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento unico e del disciplinare di produzione, il soggetto individuato per il controllo della specifica D.O. trasmette al Ministero ed alla competente regione o provincia autonoma il piano dei controlli e il relativo prospetto tariffario redatti secondo lo schema allegato al presente decreto, nonche' la documentazione di cui all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo. 4. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma l'ICQRF, esaminata la documentazione di cui al precedente comma 3, acquisito il parere del gruppo tecnico di valutazione, emana il decreto di autorizzazione. 5. L'autorizzazione di cui al precedente comma ha validita' triennale ed e' rinnovabile, alla scadenza del triennio, su richiesta dei soggetti legittimati. 6. Tuttavia, prima della scadenza del triennio, la filiera vitivinicola rappresentativa puo' comunicare, a seguito di inadempienze della struttura di controllo riconducibili all'art. 25 del decreto legislativo, in qualsiasi momento all'ICQRF, la volonta' di avvalersi dell'attivita' di un'altra struttura di controllo tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 1. In caso di passaggio ad altra struttura di controllo decade ogni impegno, vincolo e condizione intercorrente tra i soggetti della filiera vitivinicola e la precedente struttura di controllo. 7. L'autorizzazione di cui al comma 4 puo' essere sospesa o revocata nel caso sussistano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo, sentito il parere della Regione o Provincia autonoma interessata ed il gruppo tecnico di valutazione. |
| Art. 4 Adempimenti delle strutture di controllo
1. Ai sensi del presente decreto e del decreto ministeriale di cui all'art. 19 del decreto legislativo, la struttura di controllo deve garantire, sotto la propria responsabilita', la tracciabilita' di ciascuna partita di vino D.O. e in particolare: a) per i vini DOCG, la distribuzione dei contrassegni di Stato mediante una specifica procedura documentata; b) per i vini DOC, la distribuzione dei contrassegni di Stato, mediante una specifica procedura documentata o, in alternativa, secondo quanto previsto dal piano dei controlli, la gestione del riferimento del lotto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992, attribuito alla partita certificata. 2. La struttura di controllo autorizzata puo' avvalersi, per la distribuzione dei contrassegni di cui al comma 1 dei Consorzi di tutela delle singole D.O. incaricati dal Ministero ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo. In tal caso la convenzione deve essere formalizzata e autorizzata con il decreto di incarico e approvazione del piano dei controlli. 3. La struttura di controllo deve garantire la tracciabilita' documentale ed informatica delle azioni e delle attivita' previste dal piano dei controlli approvato. 4. La struttura di controllo provvede, per ciascuna D.O., allo svolgimento delle attivita' previste dal piano dei controlli approvato, comunicando anche in via informatica all'ICQRF ed alle regioni e province autonome territorialmente competenti, oltre le non conformita' gravi e le non conformita' riconducibili a violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente decreto, qualsiasi fattispecie di irregolarita' accertata riconducibile allo schedario viticolo nazionale e/o non conformita'. 5. La documentazione inerente il sistema di certificazione e di controllo, adeguatamente aggiornata, gestita ed archiviata per singola D.O., anche in modo informatizzato, e' in ogni momento a disposizione delle Autorita' di vigilanza. La struttura di controllo autorizzata deve consegnarla, all'ICQRF o alla nuova struttura di controllo subentrante, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione. 6. La documentazione di cui al precedente comma 5, detenuta presso la sede della struttura di controllo autorizzata o, in caso di piu' sedi operative territoriali, presso ognuna di esse, e' elencata nelle istruzioni dello schema di piano di controllo allegato. 7. Il piano dei controlli approvato ed il prospetto tariffario, per le singole D.O. saranno resi disponibili alla filiera vitivinicola interessata tramite la pubblicazione sul sito del Ministero e della regione o provincia autonoma competente. |
| Art. 5 Convenzione tra strutture di controllo
1. La struttura di controllo autorizzata per la specifica D.O. puo' avvalersi, per un'unica categoria di soggetti appartenente alla filiera, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilita', di altro soggetto iscritto all'elenco di cui all'art. 3, comma 1, specificando nel piano dei controlli le attivita' delegate ed allegando allo stesso copia della convenzione stipulata che viene approvata contestualmente alla approvazione del piano dei controlli. Detta convenzione non potra' essere stipulata successivamente alla autorizzazione. 2. Nel caso in cui le zone di produzione di piu' D.O. siano in tutto o in parte sovrapposte e siano state autorizzati al controllo strutture diverse, i controlli ispettivi presso i singoli operatori devono essere eseguiti da un'unica struttura di controllo individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente, d'intesa con l'ICQRF, tra quelle autorizzate per le D.O. interessate. 3. A seguito dell'individuazione della struttura di controllo di cui al comma 2 le strutture di controllo autorizzate dovranno stipulare apposita convenzione, specificando le attivita' di controllo delegate. 4. Le convenzioni, di cui ai commi 1 e 3, presentate unitamente al piano dei controlli dovranno essere approvate dal gruppo tecnico di valutazione; esse possono essere presentate solo contestualmente all'affidamento dell'incarico. 5. Le attivita' di controllo di cui ai commi 1 e 3, delegate per convenzione, non potranno in nessun modo riguardare le attivita' di competenza del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi. |
| Art. 6 Istituzione degli elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola
1. La struttura di controllo autorizzata a svolgere l'attivita' di certificazione e controllo, per la singola D.O., deve comunicare all'ICQRF e alla regione o provincia autonoma competente e condividere nel portale SIAN gli elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola, immessi nel sistema di controllo e notificati ai sensi dell'art. 13, comma 12, del decreto legislativo, compresi i soggetti iscritti allo schedario viticolo regionale, sulla base delle rivendicazioni della produzione D.O. del precedente anno. 2. Ai fini della rivendicazione di ciascuna D.O., i soggetti viticoltori appartenenti anche ad altre categorie della filiera vitivinicola sono iscritti ai rispettivi elenchi di cui al precedente comma 1. 3. Salvo diversa comunicazione di disdetta degli interessati, i soggetti gia' immessi nel sistema di controllo della D.O. si ritengono iscritti agli elenchi di cui al comma 1 e tale iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. |
| Art. 7 Sistema di certificazione e controllo
1. La struttura di controllo svolge l'attivita' di certificazione e di controllo, per singola D.O. sulla base dello schema di piano di controllo allegato al presente decreto a carico dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al precedente art. 6. 2. La certificazione delle produzioni di vino atto a divenire D.O. viene richiesta dai soggetti immessi nel sistema di certificazione e controllo sulla base del procedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 15 del decreto legislativo. Nel caso di giudizio di «idoneita'» la struttura di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita, secondo il modello di cui all'allegato 5. 3. La struttura di controllo svolge controlli ispettivi, per ciascuna D.O. e per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato, su una percentuale fissata nello schema di piano dei controlli. 4. Gli operatori da sottoporre a controllo devono essere estratti tramite sorteggio casuale effettuato alla presenza di un funzionario della regione o provincia autonoma e di un funzionario dell'Ufficio ICQRF competenti per il territorio di produzione della D.O. 5. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato di una o piu' D.O. sia sorteggiato per tutte o alcune delle medesime, anche relativamente a piu' attivita' di controllo, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attivita' ispettive, qualora sia in grado di verificare tutti i requisiti richiesti dagli schemi di piano di controllo in considerazione della stagionalita' delle fasi di controllo. 6. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O. destinato all'imbottigliamento, i soggetti imbottigliatori, prima dell'inizio delle operazioni, devono comunicare, alla competente struttura di controllo autorizzata, la data di inizio e di previsto termine delle operazioni di imbottigliamento, il lotto attribuito alla partita certificata, i recipienti di stoccaggio e la relativa capacita', secondo il modello di cui all'allegato 6 del presente decreto. 7. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, il lotto attribuito alla partita certificata, la data di previsto termine delle operazioni di imbottigliamento nonche' eventuali perdite possono essere comunicati alla struttura di controllo entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio delle operazioni indicata nella comunicazione di cui al comma 6. 8. Le partite di vino atte a divenire a D.O. i cui disciplinari di produzione prevedono un periodo di affinamento in bottiglia, nonche' le partite imbottigliate, sotto la responsabilita' del soggetto detentore, antecedentemente all'espletamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui all'art. 15 del decreto legislativo, seguono le disposizioni di cui ai commi 6 e 7. 9. La struttura di controllo autorizzata deve garantire, in ogni caso, l'efficace e puntuale acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attivita' previste dal piano dei controlli e dalle attivita' connesse al procedimento di certificazione delle partite. |
| Art. 8 Flusso delle informazioni
1. Nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire D.O. o declassamento di vino a D.O. ad altra denominazione di origine o indicazione geografica, i soggetti della filiera ne danno immediata comunicazione, anche mediante strumenti informatici, alla struttura di controllo che, a sua volta, informa entro 24 ore la struttura di controllo competente per la D.O. risultante dall'operazione mettendo a disposizione a titolo gratuito la documentazione e gli atti necessari al proseguimento del procedimento di certificazione della produzione vitivinicola. 2. Alla struttura di controllo autorizzata e' fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini e per l'inserimento dei dati di cui all'art. 13, comma 16, del decreto legislativo, ivi compresi i provvedimenti di non conformita' lievi e/o gravi emerse a seguito delle attivita' previste dal piano dei controlli. Le modalita' e le tempistiche per l'inserimento e la gestione dei dati di cui sopra sono definite d'intesa tra l'ICQRF, le regioni e le provincie autonome e gli enti gestori delle banche dati. 3. Le comunicazioni previste dallo schema di piano dei controlli allegato potranno essere effettuate mediante telefax, posta ordinaria, posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo telematico di comunicazione secondo le modalita' concordate tra i soggetti interessati. 4. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente alle strutture di controllo autorizzate. 5. Fermo restando il trattamento delle fattispecie non conformi previste dallo schema di piano di controlli, la struttura di controllo e' tenuta a comunicare alle regioni e province ed all'ICQRF territorialmente competenti, qualsiasi situazione di disallineamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, qualsiasi irregolarita' documentale accertata a seguito delle attivita' di certificazione e di controllo. 6. La struttura di controllo autorizzata per la singola D.O. deve fornire, alle regioni e province autonome ed agli Uffici dell'ICQRF, l'accesso al sistema informatico di gestione dei carichi e degli scarichi dei prodotti vitivinicoli oggetto di certificazione e controllo. 7. Fino all'avvio della funzionalita' di una banca dati condivisa in cui le strutture di controllo devono far confluire tutti i dati relativi all'attivita' di controllo e certificazione svolta, ciascuna struttura di controllo e' tenuta a fornire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al Consorzio di tutela e agli Uffici dell'ICQRF, report trimestrali sullo stato di evoluzione delle singole D.O. riportanti anche i dati relativi alle produzioni vitivinicole certificate, imbottigliate ed esportate. 8. I report di cui al comma precedente dovranno essere redatti secondo modalita' concordate con la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competenti. 9. La struttura di controllo e' tenuta a trasmettere all'ICQRF ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 1º marzo di ciascun anno, la relazione sull'attivita' dei controlli svolti nell'anno precedente, contenente, per ogni tipologia di controllo prevista dal piano dei controlli della singola D.O., almeno i dati e gli elementi documentali di cui all'allegato 7 del presente decreto. |
| Art. 9 Disposizioni per l'esportazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai prodotti vitivinicoli a D.O. commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell'UE o paesi terzi importatori. In tal senso, a carico dei soggetti esportatori, si applicano le attivita' di controllo ed il prospetto tariffario previste per la categoria «aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O.» di cui agli schemi allegati al decreto. 2. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O. destinato all'esportazione, gli esportatori, entro 24 ore dall'effettuazione delle operazioni, devono trasmettere alla struttura di controllo copia del documento di trasporto giustificativo della transazione commerciale. |
| Art. 10 Disposizioni transitorie
1. La struttura di controllo autorizzata, per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto autorizzativo allo svolgimento dei controlli della singola D.O. di cui al comma 3, deve seguire, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 5, la procedura sperimentale di cui al successivo comma 2. 2. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato di una o piu' D.O. sia sorteggiato per una delle medesime, anche relativamente a diverse attivita' di controllo, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attivita' ispettive a carico di tutte le D.O. per le quali essa sia stata autorizzata, qualora sia possibile verificare tutti i requisiti richiesti dagli schemi di piano di controllo in considerazione della stagionalita' delle fasi di controllo. 3. Le modalita' di sorteggio e di controllo di cui al precedente comma sono valutate entro il 1° giugno di ciascun anno di sperimentazione, nell'ambito di un tavolo di lavoro costituito dall'ICQRF e regioni o provincie autonome territorialmente competenti, al fine di valutarne l'efficacia e la fattibilita'. 4. Entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le strutture di controllo presentano all'ICQRF il piano di controllo ed il prospetto tariffario elaborati secondo lo schema allegato al presente decreto. L'ICQRF, sentito il Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, provvedera' entro 2 mesi dalla presentazione del piano di controllo e del prospetto tariffario, all'emanazione dei decreti di autorizzazione allo svolgimento dei controlli previsti dal decreto legislativo alle strutture di controllo per tutte le DOP riconosciute. 5. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 4, le strutture di controllo garantiscono la certificazione ed il controllo senza soluzione di continuita', secondo il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato. 6. Gli allegati 4, 5, 6 e 7 al presente decreto possono essere modificati con decreto dell'Ispettore generale capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sentito il Gruppo tecnico di valutazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2010
Il Ministro: Galan |
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