Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI UDINE
DECRETO RETTORALE 19 ottobre 2010
Modificazioni allo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6;
Vistolo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine, nel testo da ultimo emendato con decreto rettorale n. 972 del 17 novembre 2005;
Vista la delibera del senato accademico allargato del 30 giugno 2010, che ha approvato le modifiche ai testo di alcuni articoli del predetto statuto, sentiti il consiglio di amministrazione e gli organi collegiali delle strutture interessate dalle modifiche;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 2786 del 29 settembre 2010 con la quale si comunica che non vi sono osservazioni da formulare;
Visto l'art. 63, comma 8, del vigente statuto che disciplina le modifiche statutarie;

Decreta:

1. I seguenti articoli dello statuto di autonomia vengono cosi' modificati: «Art. 14 - Rettore.
Comma quarto lettera b):
b) i ricercatori confermati a tempo indeterminato;
Comma quarto lettera c):
c) il personale dirigente, tecnico e amministrativo a tempo indeterminato che, in proporzione al numero dei votanti della componente, esprimera' un numero di voti pari al 7% del personale di cui alle lettere a) e b);». «Art. 15 - Senato Accademico.
Comma secondo, lettera f):
f) approva il manifesto annuale degli studi per quanto di competenza, sentito il parere del consiglio degli studenti;
Comma secondo lettera i):
i) approva l'istituzione e propone l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio, nonche' delle facolta' e dei relativi corsi nel territorio sede dell'ateneo costituito dalle province di Udine, Gorizia e Pordenone e ove sia posta in atto una convenzione con istituzioni locali; acquisendo il parere del consiglio degli studenti limitatamente alle strutture didattiche;
Comma quarto:
4. Il senato accademico per la trattazione degli argomenti di cui alla lettera l), comma secondo del presente articolo, e' allargato ad una rappresentanza dei docenti di prima fascia, dei docenti di seconda fascia, dei ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo e degli studenti. Le rappresentanze vengono elette all'interno di ciascuna componente in numero pari alla meta' di quello dei presidi.
Comma quinto:
5. Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere a), e), f), g), i) (limitatamente agli argomenti inerenti la didattica), e p) del comma secondo del presente articolo, e' allargato ai rappresentanti degli studenti di cui al precedente comma quarto.». «Art. 17 - Consiglio degli studenti.
Comma secondo, lettera e):
e) elabora proposte ed esprime pareri su problemi e questioni relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attivita' espressamente riguardanti gli studenti;
Comma secondo, lettera h):
h) esprime pareri sulle modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio previste dall'art. 11 del presente statuto e sul relativo compenso;
Comma secondo, ultimo periodo:
i pareri di cui alle lettere b), c) e d) devono essere forniti entro i termini fissati dal senato accademico o dal consiglio' di amministrazione;
Comma terzo:
3. Il consiglio degli studenti e' composto da rappresentanti di tutte le facolta'. Per ciascuna facolta' la rappresentanza e' costituita da tre studenti eletti nel rispettivo consiglio di facolta', con modalita' da individuarsi nell'apposito regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche.
Del consiglio fanno parte altresi' di diritto i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'universita', i rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione dell'Erdisu, i rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico e un rappresentante degli studenti eletto nel Consiglio didattico della scuola superiore dell'universita', individuato con le modalita' definite dal summenzionato regolamento.
Comma quarto:
4. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.
Comma quinto:
5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente e il vicepresidente e nomina le commissioni di cui intende dotarsi, indicandone il presidente.
Comma sesto:
6. Alle sedute del consiglio degli studenti puo' partecipare un dirigente o funzionario designato dall'amministrazione.
Comma settimo:
7. Il presidente e' componente della commissione di disciplina per gli studenti.
Comma ottavo:
8. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici.
Comma nono:
9. L'universita' garantisce al consiglio degli studenti; nei limiti delle disponibilita' di bilancio, le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali. «Art. 26 - Preside di facolta'.
Comma terzo:
3. Il preside e' eletto dai docenti di ruolo e dai ricercatori confermati a tempo indeterminato nel consiglio di facolta' fra i docenti di prima fascia della stessa. Il preside e' nominato con decreto del rettore. «Art. 27 - Consiglio di facolta'.
Comma terzo, lettera b):
b) i ricercatori confermati a tempo indeterminato;
Comma terzo, lettera c):
c) i rappresentanti degli studenti, in misura pari al 15 percento degli altri componenti con diritto di voto in consiglio di facolta' e comunque in numero non inferiore a tre secondo modalita' da definire nel regolamento elettorale.
Comma terzo, ultimo periodo:
i rappresentanti degli studenti concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta e partecipano con voto deliberante nella trattazione delle materie definite dal regolamento didattico di ateneo.
I rappresentanti della categoria di cui alla lettera c) vengono eletti con scadenza biennale e con le modalita' previste dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.». «Art. 61 - Nucleo di valutazione di ateneo.
Comma quarto:
9. Il nucleo trasmette le proprie relazioni al senato accademico, al consiglio d'amministrazione, al consiglio' degli studenti, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed agli altri organi previsti dalla legge, secondo le scadenze indicate dalla normativa vigente.». «Art. 69 - Verbalizzazioni.
Comma quarto:
9. I verbali sono pubblici e possono essere consultati dagli aventi diritto nel luogo ove essi sono custoditi e , se disponibili, con modalita' telematiche.».
2. Le modifiche allo statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del presente decreto rettorale.
3. Il presente decreto rettorale verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Udine, 19 ottobre 2010

Il rettore: Compagno
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone