Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010
Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, denominato «Sportello di conciliazione».


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
Viste le istanze 31 marzo 2010, prot. m. dg DAG 13 aprile 2010, n. 52685.E, 29 aprile 2010 prot. m. dg DAG 4 maggio 2010 n. 62879.E, 27 aprile 2010 prot. m. dg DAG 4 maggio 2010 n. 62884.E, 25 maggio 2010 prot. m. dg DAG 3 giugno 2010, n. 78746.E, 5 agosto 2010 prot. m. dg DAG 1° settembre 2010, n. 112498.E e 6 settembre 2010 prot. m. dg DAG 14 settembre 2010, n.116286.E, con le quali il dott. Paoletti Antonio, nato a Trieste il 29 luglio 1949, in qualita' di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, con sede legale in Trieste, piazza Borsa n. 14, codice fiscale 80010550327 e partita IVA 00215100322, ha chiesto l'iscrizione dello «Sportello di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalita' relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Considerato che i requisiti posseduti dallo «Sportello di conciliazione», organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;
Verificate in particolare:
la sussistenza dei requisiti di onorabilita' dei rappresentanti, amministratori e soci;
le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;
la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
la conformita' della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, con sede legale in Trieste, piazza Borsa n. 14, codice fiscale n. 80010550327 e partita IVA 00215100322, denominato «Sportello di conciliazione», ed approva la tabella delle indennita' allegata alla domanda.
L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 115 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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