Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 settembre 2010
Autorizzazione, nei confronti della regione Veneto, all'accensione di un mutuo per finanziare gli interventi per la realizzazione del risanamento tecnico-economico delle infrastrutture e dell'azienda esercente il servizio ferroviario locale.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, «Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto, in particolare, l'art.8 che prevede, tra l'altro, la delega di funzioni e compiti a favore delle Regioni, in materia di ferrovie in concessione ed in ex gestione commissariale governativa, previo risanamento tecnico-economico delle stesse;
Considerato che l'art.15 del citato decreto legislativo prevede, in materia di investimenti, la stipula di uno specifico Accordo di Programma nell'ambito del quale definire: gli interventi da realizzare ed i mezzi di trasporto da acquisire, incluso il materiale rotabile ferroviario, i tempi di realizzazione degli stessi in funzione dei piani di sviluppo dei servizi, i soggetti coinvolti ed i loro compiti, le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento ed i tempi di erogazione;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, con cui, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono stati autorizzati limiti d'impegno a partire dal 2002 e dal 2003;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, con cui parimenti, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono stati autorizzati vari limiti d'impegno a partire dal 2002 e dal 2003;
Visto l'Accordo di Programma sottoscritto, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 281/1997 ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 422/1997, in data 17 dicembre 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Veneto, con cui sono stati individuati gli interventi da realizzare diretti al risanamento tecnico-economico delle infrastrutture e dell'azienda esercente il servizio ferroviario locale, nonche' le risorse e le relative modalita' di trasferimento, tra cui quelle stanziate dalle succitate leggi finanziarie;
Considerato che il valore complessivo degli interventi ammessi a finanziamento e' pari ad € 49.162.101,68, che trova copertura finanziaria con le leggi n. 611/1996 (limite d'impegno decennale a partire dal 2002), n. 472/1999 (limite d'impegno quindicennale a partire dal 2002), n. 488/1999 (due limiti d'impegno quindicennali a partire, rispettivamente, dal 2002 e dal 2003), n. 388/2000 (due limiti d'impegno quindicennali a partire entrambi dal 2003);
Visto, tra l'altro, il decreto direttoriale dell'11 novembre 2003, n. 5634, con cui sono stati autorizzati, per le finalita' previste dall'Accordo di cui in premessa, tre limiti d'impegno quindicennali (2003-2017), per un importo complessivo annuale pari a € 1.328.277,15, a favore della Regione Veneto a valere sulle piu' volte menzionate leggi di finanziamento n. 488/1999 e n. 388/2000;
Visto che le prime sei annualita' maturate dal 2003 al 2008 pari ad € 7.969.662,90 (€ 1.328.277,15 x 6) sono state versate dall'Amministrazione con erogazione diretta a favore della Regione Veneto per far fronte agli interventi in argomento;
Visto inoltre che, ad oggi, la Regione Veneto ha finanziato parte degli interventi mediante accensione di un mutuo in data 24 dicembre 2003 per un importo pari a € 34.033.213,30 con rata semestrale che trova copertura grazie alle leggi n. 611/1996, n. 472/1999 e n. 488/1999 (I limite d'impegno dal 2002 al 2016);
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative, nonche' dall'art.1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto, altresi', il comma 177-bis dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, comma 511 e 512;
Visto l'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica) concernente «Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, il comma 1 il quale prevede che: «Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile»;
Vista la Circolare 24 maggio 2010, n. DT42276 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica)».
Vista la nota del 25 novembre 2008, prot. n. 62774, successivamente integrata dalla nota del 23 dicembre 2009, prot. n. 715130, con cui la Regione Veneto, al fine di concludere gli interventi in argomento, ha chiesto di contrarre un mutuo per un importo di € 7.159.225,48, fino a concorrenza quindi del valore complessivo degli interventi ammessi a finanziamento pari ad € 49.162.101,68, utilizzando quota parte dei rimanenti limiti d'impegno maturandi (dal 2010 al 2015) a valere sulle leggi n. 488/99 (II limite d'impegno dal 2003) e n. 388/00 (due limiti d'impegno quindicennali a partire entrambi dal 2003);
Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis della richiamata legge 350/2003, e' risultato che, dall'attualizzazione dei contributi quindicennali oggetto del presente Decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato l'utilizzo - da parte della Regione Veneto, soggetto autorizzato per effetto dell'Accordo di Programma stipulato tra il Ministro delle infrastrutture e trasporti e la Regione Veneto il 17 dicembre 2002 - del contributo massimo annuale di euro 1.328.277,15, con decorrenza dal 2010 al 2015, a valere sulle risorse stanziate, in termini di limiti di impegno, dalle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, per la realizzazione degli interventi diretti al risanamento tecnico-economico delle infrastrutture e dell'azienda esercente il servizio ferroviario locale.
2. L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avverra' - con decorrenza dall'anno 2010 e fino all'anno 2015, con attualizzazione mediante operazione finanziaria con gli istituti finanziari abilitati che la Regione Veneto e' autorizzata a perfezionare, con un netto ricavo stimato complessivamente ammontante ad euro 7.159.224,48, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi posti a carico del Bilancio dello Stato.
3. L'utilizzo del netto ricavo avverra' mediante erogazione in unica soluzione nell'anno 2010. Eventuali variazioni rispetto al predetto piano di erogazioni-adeguatamente documentate dal soggetto aggiudicatore - dovranno essere preventivamente comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvedera' a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. Lo schema di contratto relativo al perfezionamento dell'operazione finanziaria, preventivamente alla stipula, dovra' essere trasmesso al Ministero delle infrastrutture per il preventivo nulla-osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI. Entro 30 giorni dalla stipula, l'Istituto finanziatore dovra' notificare al Ministero delle infrastrutture copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.
5. Nel contratto, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi pubblici ed in particolare del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' di quanto previsto dall'art. 45, comma 32 della legge 23.12.1998, n, 448, dovra' essere inserita apposita clausola che prevede a carico degli Istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, al massimo entro 10 giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (agli uffici indicati al punto 2 della citata Circolare n. 15 del 2007), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2276 del 24 maggio 2010;
 
Art. 2

1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali dovra' avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In ogni caso l'erogazione dei contributi sara' effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in Bilancio.
3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.
 
Art. 3

Le somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi dovranno essere versate, da parte dello stesso soggetto, all'entrata del bilancio dello Stato.
Roma, 14 settembre 2010

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 9, foglio n. 332.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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