IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la domanda presentata in data 6 dicembre 2005 dall'Impresa Sipcam S.p.a., con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, diretta ad ottenere l'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato MACHO contenente le sostanze attive quinoxyfen e zolfo; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 2004, che recepisce la direttiva 2004/60/CE della Commissione del 23 aprile 2004, concernente l'iscrizione della sostanza attiva quinoxyfen nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2014; Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009, che recepisce la direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009, concernente l'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2019; Visto il parere espresso in data 20 luglio 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 favorevole all'autorizzazione del prodotto in questione per l'impiego su melone, zucchino, carciofo, fragola e non favorevole per l'impiego su vite, melo, pesco e albicocco con richiesta di ulteriore documentazione ai fini di un raffinamento della valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio, con pregiudizio per l'iter di autorizzazione; Vista l'ulteriore documentazione inviata dall'Impresa medesima con nota del 18 marzo 2010 in relazione all'impiego su vite, melo, pesco e albicocco; Visto il parere espresso in data 14 luglio 2010 dalla sopra citata Commissione consultiva favorevole all'autorizzazione del prodotto in questione anche per l'impiego su vite, melo, pesco e albicocco fino al 30 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva zolfo in allegato I; Vista la nota dell'Ufficio in data 20 settembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 1° ottobre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019 l'Impresa Sipcam S.p.a., con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MACHO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 5-10-25-50-100-250-500 e litri 1-3-5-10. Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13055. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 2010
Il direttore generale: Borrello |