Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 8 novembre 2010 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Tributi Italia S.p.A. (Decreto n. 55251). |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Calabria (22 aprile 2009), Puglia (16 aprile 2009), Liguria (29 aprile 2009), Veneto (16 aprile 2009), Emilia Romagna (16 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009), Lazio (16 aprile 2009), Abruzzo (17 aprile 2009), Campania (16 aprile 2009), Basilicata (23 aprile 2009), Sicilia (22 aprile 2009) e Sardegna (29 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 9 marzo 2010, relativo alla societa' Tributi Italia Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (1° aprile 2010), Piemonte (17 marzo 2010), Calabria (1° marzo 2010), Puglia (in accordo), Liguria (in accordo), Veneto (17 marzo 2010), Emilia Romagna (17 marzo 2010), Marche (16 marzo 2010), Lazio (23 marzo 2010), Abruzzo (10 maggio 2010), Campania (25 marzo 2010), Basilicata (19 marzo 2010), Sicilia (16 marzo 2010) e Sardegna (30 marzo 2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Tributi Italia Spa, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista la nota n. 4 del 28 luglio 2010 con la quale la societa' Tributi Italia Spa ha comunicato che il numero di lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ubicati nella Regione Sicilia e' di totali n. 71 unita' e non 68 lavoratori, come concordato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 marzo 2010; Vista la nota n. 2334 del 29 giugno 2010 con la quale, in sostituzione del precedente assenso del 16 marzo 2010, la Regione Sicilia si e' assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore di un totale di 71 lavoratori dipendenti della societa' Tributi Italia Spa; Vista la nota n. 15/16 gennaio 2003 del 2 agosto 2010 con la quale la Direzione generale della Tutela delle Condizioni del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito le sopra citate note ad integrazione e modifica del precedente accordo governativo del 9 marzo 2010; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Tributi Italia Spa, in favore di n. 571 lavoratori, per il periodo dal 15 marzo 2010 al 14 marzo 2011; Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo 2010, per il periodo dal 15 marzo 2010 al 14 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 571 lavoratori, della societa' Tributi Italia Spa, cosi' suddivisi: Lombardia - 14 lavoratori; Piemonte - 7 lavoratori; Calabria - 9 lavoratori; Puglia - 199 lavoratori; Liguria - 94 lavoratori; Veneto - 1 lavoratore; Emilia Romagna - 5 lavoratori; Marche - 2 lavoratori; Lazio - 56 lavoratori; Abruzzo - 1 lavoratore; Campania - 53 lavoratori; Basilicata - 26 lavoratori; Sicilia - 71 lavoratori; Sardegna - 33 lavoratori. Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata: per il periodo dal 15 marzo 2010 al 31 dicembre 2010, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa; per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 14 marzo 2011, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Calabria, Puglia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Sicilia e Sardegna, l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa; per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 14 marzo 2011, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Lombardia, Piemonte e Campania, l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale, cosi' articolato: per il periodo dal 15 marzo 2010 al 14 marzo 2011 - in favore dei lavoratori delle Regioni Calabria, Puglia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Sicilia e Sardegna; per il periodo dal 15 marzo 2010 al 31 dicembre 2010 - in favore dei lavoratori delle Regioni Lombardia, Piemonte e Campania. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 10.054.827,45. Matricola INPS: 3415362792-01 Pagamento diretto: SI |
| Art. 2
L'onere complessivo, pari ad euro 10.054.827,45, gravera' sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2010
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
|
|
|