Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 novembre 2010
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Liguria. (Decreto 55250).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;
Visto il decreto interministeriale n. 53245 del 12 luglio 2010, con il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 23 marzo 2010, sono state assegnate alla Regione Liguria risorse finanziarie pari ad € 20 milioni per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita', di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale;
Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 06.08.2010, con il quale sono stati attribuiti, ad integrazione delle risorse di cui al precedente accordo del 23 marzo 2010, alla Regione Liguria € 10 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione delle risorse finanziarie gia' assegnate con il decreto interministeriale n. 53245 del 12 luglio 2010 per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Liguria;

Decreta:

Art. 1

Sono assegnati alla Regione Liguria ulteriori risorse finanziarie pari a € 10 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere aggiuntivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 10.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 3

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:
a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
 
Art. 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Liguria d'intesa con le parti sociali.
 
Art. 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale e la Regione Liguria sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 novembre 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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