Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2010 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 11 novembre 2010
Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2011 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2843).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonche' dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;
Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2009 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto e' stata pari al 4,75%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2011 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati e' fissata nella misura del 4,75% dei predetti premi.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
Roma, 11 novembre 2010

Il presidente: Giannini
 
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