IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Mantova
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e specificatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali; Visto il decreto del Direttore della Direzione provinciale di Mantova n. 5/2006 del 27 ottobre 2006 con il quale e' stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Mantova; Visto il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» e specificatamente l'art. 7 comma 10 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, che dispone la riduzione del numero dei componenti i comitati previsti dagli artt. 42 e 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in misura non inferiore al trenta per cento. Vista la nota prot. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, Divisione I del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sui criteri da adottare per operare la suddetta riduzione. Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 del 11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali INPS di cui alla succitata legge 88/1989; Viste la note della Camera di Commercio Industria Artigianato di Mantova, della sede Inps di Mantova, con le quali sono stati forniti i dati statistici relativi alle attivita' economiche - produttive suddivise per classi di addetti nella provincia di Mantova; Tenuto, altresi', conto ai fini della stessa rappresentativita', dei dati forniti dalle Organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entita' dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonche' sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attivita'; Esperiti gli accertamenti istruttori previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639; Preso atto che nella riunione convocata - come previsto dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 - si e' dato conto delle richieste di dati inviate dalla Direzione provinciale del lavoro, delle risposte pervenute, si e' proceduto ad una prima indicazione circa gli esiti della fase istruttoria e le parti sociali hanno esposto le loro osservazioni; Considerato che i criteri per la valutazione del grado di rappresentativita' sono in concorso fra di loro e sono riferiti alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati, alla partecipazione ai fini della formazione e stipula di contratti collettivi di lavoro, alla partecipazione e risoluzione di vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive, alla rilevanza degli insediamenti produttivi e alla complessita' e diffusione delle strutture organizzative; Accertato che dalla valutazione comparativa - condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentativita' di una associazione sindacale - le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: per i datori di lavoro Confcommercio e Confindustria; per i lavoratori autonomi l'Unione Provinciale Artigiani e Coldiretti; per i lavoratori dipendenti CGIL, CISL, UIL e Associazione Dirigenti d'Azienda; Atteso che i rappresentati dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia; Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni,
Decreta:
E' ricostituito il Comitato provinciale INPS di Mantova, cosi' composto: componenti di diritto: 1. il Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Mantova; 2. il Direttore della Direzione provinciale del tesoro di Mantova; 3. il Direttore della sede provinciale INPS di Mantova; componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: 1. Miotto Valeria, designata da CGIL 2. Castagna Antonella, designata da CGIL 3. Buttasi Paolo, designato da CGIL 4. Tosi Luigi, designato da CISL 5. Raimondi Sergio, designato da CISL 6. Tasselli Paolo designato da UIL 7. Mora Mario, designato da Associazione Dirigenti D'Azienda; componenti in rappresentanza dei datori di lavoro: 1. Contesini Federica, in rappresentanza di Confcommercio; 2. Migliorotti Maurizio, in rappresentanza di Confindustria componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi: 1. Tosoni Ettore, in rappresentanza di Unione Provinciale Artigiani 2. Cagliari Roberto, in rappresentanza di Coldiretti Il comitato, cosi' composto, avra' durata di quattro anni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75, e fatta salva la previsione di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444. Il Direttore provinciale dell'INPS di Mantova e' incaricato dell'esecuzione del provvedimento. Avverso il presente decreto e' proponibile ricorso al T.A.R. della Lombardia entro i termini e con le modalita' previste dalla legge. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, quarto comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970. Mantova, 26 Ottobre 2010
Il direttore ad interim: Cigala |